Cass. civ., sez. III, sentenza 23/07/2002, n. 10751
CASS
Sentenza 23 luglio 2002

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Massime3

Non sussiste incompatibilità fra valutazione all'attualità del danno biologico e riconoscimento degli interessi compensativi, volti a ristorare il diverso pregiudizio che l'avente diritto abbia subito per la ritardata percezione del suo credito, e tali interessi possono ben essere assorbiti nella liquidazione del danno biologico che venga effettuata alla stregua dei valori monetari al tempo della decisione, ma occorre che tale inclusione sia frutto di valutazione ed esplicitazione da parte del giudice del merito.

La domanda di risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza di primo grado è ammissibile in appello, ai sensi dell'art. 345 cod. proc. civ., in deroga al divieto generale di domande nuove, trattandosi di domanda che dipende strettamente da quella iniziale.

Il principio della presunzione di uguale concorso di colpa, di cui all'art. 2054, secondo comma, cod. civ. si applica, di regola, ai soli conducenti dei veicoli scontratisi e non riguarda, invece, un veicolo che non sia stato coinvolto nello scontro. Tale principio, peraltro, è estensivamente applicabile anche all'ipotesi in cui manchi una collisione diretta tra veicoli, quando sia necessario risolvere il problema della graduazione del concorso di colpa, ma sempre che tale concorso sia accertato in concreto, e dunque sia accertato anche il nesso di causalità tra la guida del veicolo non coinvolto e lo scontro.

Commentario1

  • 1Incidente stradale, senza scontro è inapplicabile la presunzione di pari corresponsabilitàAccesso limitato
    Roberto Foffa · https://www.altalex.com/ · 21 ottobre 2014

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 23/07/2002, n. 10751
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10751
Data del deposito : 23 luglio 2002

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