Sentenza 23 luglio 2002
Massime • 3
Non sussiste incompatibilità fra valutazione all'attualità del danno biologico e riconoscimento degli interessi compensativi, volti a ristorare il diverso pregiudizio che l'avente diritto abbia subito per la ritardata percezione del suo credito, e tali interessi possono ben essere assorbiti nella liquidazione del danno biologico che venga effettuata alla stregua dei valori monetari al tempo della decisione, ma occorre che tale inclusione sia frutto di valutazione ed esplicitazione da parte del giudice del merito.
La domanda di risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza di primo grado è ammissibile in appello, ai sensi dell'art. 345 cod. proc. civ., in deroga al divieto generale di domande nuove, trattandosi di domanda che dipende strettamente da quella iniziale.
Il principio della presunzione di uguale concorso di colpa, di cui all'art. 2054, secondo comma, cod. civ. si applica, di regola, ai soli conducenti dei veicoli scontratisi e non riguarda, invece, un veicolo che non sia stato coinvolto nello scontro. Tale principio, peraltro, è estensivamente applicabile anche all'ipotesi in cui manchi una collisione diretta tra veicoli, quando sia necessario risolvere il problema della graduazione del concorso di colpa, ma sempre che tale concorso sia accertato in concreto, e dunque sia accertato anche il nesso di causalità tra la guida del veicolo non coinvolto e lo scontro.
Commentario • 1
- 1. Incidente stradale, senza scontro è inapplicabile la presunzione di pari corresponsabilitàAccesso limitatoRoberto Foffa · https://www.altalex.com/ · 21 ottobre 2014
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 23/07/2002, n. 10751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10751 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO FIDUCCIA - Presidente -
Dott. ERNESTO LUPO - rel. Consigliere -
Dott. MICHELE VARRONE - Consigliere -
Dott. MICHELE LO PIANO - Consigliere -
Dott. MARIO FINOCCHIARO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RA AR elettivamente domiciliato in ROMA VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato ENRICO GISMONDI, difeso dall'avvocato LUCIANO VITTUCCI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
CH JU IS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CARLO MIRABELLO 6, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO TROPIANO, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
COMUNE DI ALBANO LAZIALE, LISI EUGENIO, LISI TIBERIO;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n. 23595/99 proposto da:
LISI EUGENIO, LISI TIBERIO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA COLA DI RIENZO 271, presso lo studio dell'avvocato STEFANO MARANELLA, difesi dall'avvocato GIORGIO AMATO, giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
ASSITALIA - LE ASSICURAZIONI D'ITALIA SPA, in persona del suo amministratore delegato, dott. Luciano Roasio, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GUIDO D'AREZZO 2, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE IANNOTTA, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
nonché contro
RA AR, CH JU IS, COMUNE DI ALBANO LAZIALE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 3409/98 della Corte d'Appello di ROMA, 3^ SEZIONE CIVILE emessa il 21/10/98, depositata il 19/11/98;
RG.2676/1994,
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/04/02 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO;
udito l'Avvocato MAURIZIO TROPIANO;
udito l'AVVOCATO GIORGIO AMATO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per l'accoglimento del 3^ motivo del ricorso principale è l'accoglimento del 2^ motivo del ricorso incidentale, rigetto per il resto per entrambi i ricorsi. Svolgimento del processo
Il 13 agosto 1981 avvenne uno scontro tra un autocarro del Comune di Albano adibito al servizio di nettezza urbana ed assicurato con l'AL ed un motoveicolo condotto da RI IS sul quale a RA viaggiava come trasportata Il Tribunale di Roma, con la sentenza depositata il 24 aprile 1993, condannò in solido il detto Comune, l'AL (nei limiti del massimale assicurato), RI ed UG IS (quest'ultimo proprietario del motoveicolo) e AN IS TI (proprietario di un autocarro- in sosta in prossimità dell'incrocio ove avvenne lo scontro) al risarcimento di tutti i danni subiti nella persona dalla RA, liquidati in L. 141.750.000, "oltre gli interessi legali da oggi al saldo"; condannò in solido il Comune, l'AL ed il TI al risarcimento della metà dei danni subiti nella persona da RI IS, e quindi al pagamento di L. 550.000, oltre gli interessi;
dichiarò prescritti i diritti al risarcimento fatti valere da UG IS.
Il TI propose appello principale, la RA appello incidentale in ordine all'ammontare dei danni liquidatile, RI ed UG IS appello incidentale condizionato in ordine alla loro condanna;
si costituirono anche il Comune di Albano e la società Le Assicurazioni d'Italia.
La Corte di appello di Roma, con la sentenza depositata il 19 novembre 1998, per ciò che rileva in questa sede: a) ha escluso la responsabilità del HE, ritenendo che la presunzione dell'art. 2054, secondo comma, c.c. non sia applicabile al veicolo in sosta irregolare non coinvolto nello scontro ed escludendo una incidenza causale dello stesso veicolo rispetto alla collisione avvenuta tra la moto e l'autocarro; b) ha affermato che, "pur dovendosi addebitare al furgone del Comune la mancata osservanza del segnale di Stop", non poteva superarsi la presunzione di colpa di RI IS, onde ha applicato la presunzione di uguale concorso di colpa ex art. 2054, secondo comma, c.c.; c) ha perciò escluso il risarcimento del danno morale liquidato dal Tribunale alla RA (L. 50 milioni), poiché esso "richiede l'accertamento in concreto della colpa dei danneggianti"; d) ha rigettato l'appello incidentale della RA, affermando che il danno estetico subito dalla stessa era stato liquidato dal Tribunale e che non erano dovuti gli interessi sulla somma liquidatale in primo grado a titolo di risarcimento del danno, essendo stato questo quantificato "al valore odierno della moneta";
e) ha respinto la richiesta della RA di pagamento di rivalutazione ed interessi dalla sentenza di primo grado al saldo, avendo ella ricevuto dall'AL il pagamento dell'intero massimale;
f) ha rigettato l'appello incidentale proposto dai IS;
g) ha compensato per metà le spese di secondo grado ed ha condannato "gli appellati" al pagamento, a favore del TI, della residua metà. Avverso la sentenza della Corte di appello di Roma MA RA ha proposto ricorso per cassazione, deducendo sei motivi, a cui AN IS TI ha resistito con controricorso;
UG e RI IS hanno proposto ricorso incidentale, deducendo due motivi, a cui l'AL (non intimata con il ricorso principale) ha resistito con controricorso;
il Comune di Albano, destinatario dei due ricorsi, non ha svolto attività difensiva davanti a questa Corte. La RA e l'AL hanno presentato memoria.
Motivi della decisione
1 - Il ricorso principale della RA ed il ricorso incidentale del IS vanno riuniti, essendo stati proposti avverso la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.).
2 - Vanno prima esaminati i sei motivi del ricorso principale. Con il primo motivo la RA, deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 2054, secondo comma, c.c., sostiene che la presunzione posta da detta disposizione normativa doveva essere applicata anche rispetto al veicolo in sosta irregolare del TI e soggiunge che "con motivazione apodittica e contraddittoria" la sentenza impugnata ha escluso l'incidenza causale della presenza dello stesso, "fermo a dieci metri dal luogo del sinistro". Il motivo di ricorso è infondato.
L'art. 2054, secondo comma, c.c. dispone che "nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli". La detta presunzione si applica ai conducenti dei veicoli scontratisi e non riguarda, quindi, un veicolo che non è stato coinvolto nello scontro. Correttamente, pertanto, la Corte di appello ha escluso l'applicabilità della presunzione al camion del TI che era in sosta sulla pubblica strada e che non è stato coinvolto nello scontro avvenuto tra due diversi veicoli. La ricorrente richiama, in senso contrario, la sentenza di questa Corte 4 aprile 1996 n. 3131, secondo cui l'art. 2054, secondo comma, "è estensivamente applicabile anche all'ipotesi di sinistro in cui manchi una collisione diretta tra veicoli, quando sia necessario risolvere il problema della graduazione del concorso di colpa, una volta che in un incidente stradale tale concorso sia stato accertato in concreto". Ma, appunto, occorre che sia stato accertato il nesso di causalità tra la guida del veicolo e lo scontro e quindi il suo coinvolgimento nello stesso pure se non è entrato in collisione.
È indubbio che, qualora si accerti il nesso di causalità tra la sosta irregolare ed il verificarsi dello scontro tra gli altri veicoli circolanti, sussiste la responsabilità del proprietario del veicolo che si trovi in sosta non regolare, e per la graduazione della sua colpa può farsi ricorso, in via sussidiaria e cioè quando manchino elementi probatori precisi, alla presunzione di uguale responsabilità posta dal secondo comma dell'art. 2054. Ma, nel caso di specie, la Corte di appello ha motivatamente escluso la esistenza di tale nesso di causalità perché, in considerazione della ampiezza delle due strade percorse dai veicoli scontratisi, ha ritenuto che "ciascun conducente era in grado di avvistare, reciprocamente, il mezzo con cui si scontro, onde ha escluso che la presenza del camion del TI "abbia concorso nella determinazione dell'incidente". È mancato, quindi, quell'accertamento del concorso del veicolo nella causazione dello scontro che, come si è detto, costituisce il presupposto per l'applicazione della presunzione prevista dal secondo comma dell'art. 2054.
Poiché l'accertamento del nesso di causalità rientra nei poteri del giudice del merito, il cui esercizio è stato motivato in modo da resistere alla censura piuttosto generica formulata nel motivo di ricorso, la sentenza impugnata va confermata per quanto attiene all'esclusione della responsabilità del TI.
3 - Con il secondo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere affermato il concorso di colpa tra i conducenti dei due veicoli scontratisi (il furgone del Comune e la motocicletta del IS), anziché la colpa esclusiva del conducente del furgone comunale.
Il motivo di ricorso è inammissibile per difetto di interesse perché a favore della ricorrente è stata pronunziata una condanna solidale del Comune al risarcimento di tutti i danni subiti, onde il Comune è obbligato nei suoi confronti per l'intero (art. 1292 c.c.), e l'accertamento del concorso di colpa del IS non ha alcun effetto pregiudizievole per la ricorrente.
4 - Con il terzo motivo la ricorrente, deducendo la violazione dell'art. 2054, secondo comma, c.c., censura l'esclusione del danno morale, che ritiene ingiustificata perché i due conducenti sono "complessivamente responsabili al 100%" delle lesioni da lei subite, pure se la Corte di appello ha ritenuto che non vi fosse possibilità di graduare le rispettive colpe. A tal riguardo la ricorrente prospetta genericamente un dubbio di incostituzionalità. Il motivo di ricorso è fondato.
La Corte di appello ha individuato in positivo ed in concreto una condotta colposa del conducente del furgone comunale perché ha, innanzitutto, "addebita(to)" al medesimo "la mancata osservanza del segnale di Stop". Poi, in ordine alla condotta del conducente del motoveicolo (RI IS), ha ritenuto operante la presunzione di colpa posta dal primo comma dell'art.2054 per non avere egli "dimostrato di aver fatto tutto il possibile per evitare lo scontro, con particolare riferimento alla velocità da lui tenuta", e quindi ha applicato la presunzione di uguale concorso di colpa ex art. 2054, secondo comma. La colpa in via presuntiva, quindi, è stata affermata soltanto per il IS, mentre per il conducente dell'altro veicolo vi è stato un accertamento di colpa non presuntivo.
La sentenza impugnata ha escluso il risarcimento del danno morale liquidato alla ricorrente RA dalla sentenza di primo grado per la sola ragione che tale danno, per essere risarcito, "richiede l'accertamento in concreto della colpa dei danneggianti". Tale ragione è in astratto corretta perché è conforme all'orientamento di questa Corte di legittimità, il quale però è stato applicato erroneamente perché, nel caso di specie, un accertamento concreto della colpa di uno dei due conducenti (quello del veicolo comunale) è contenuto nella sentenza impugnata.
Tale sentenza va perciò cassata per quanto attiene all'esclusione del danno morale a favore della ricorrente ed a carico del solo Comune, tenuto conto che la danneggiata ha ricevuto l'intero massimale dalla società assicuratrice del Comune a cui infatti ella non ha notificato il ricorso per cassazione.
5 - Con il quarto motivo la ricorrente, deducendo vizi di motivazione e violazione di legge, censura la sentenza impugnata nella parte in cui le ha negato gli interessi legali dalla data del fatto alla sentenza di primo grado. La ricorrente si richiama, alla sentenza delle Sezioni unite di questa Corte 17 febbraio 1995 n. 1712 sulla debenza degli interessi sulle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno man mano che esse si rivalutano. Il motivo di ricorso è fondato.
La Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado sul punto qui censurato limitandosi ad osservare che il Tribunale ha liquidato il danno subito dalla ricorrente (danno biologico) "al valore odierno della moneta", e cioè al momento della pronunzia giudiziale. Il riferimento della liquidazione a tale momento è sicuramente comprensivo della rivalutazione della somma corrispondente al danno subito alla data dell'illecito, ma nulla indica in ordine al mancato guadagno derivante dal ritardato pagamento della stessa somma, che, secondo la sentenza delle Sezioni unite richiamata dalla ricorrente (relativa peraltro al danno patrimoniale), può essere risarcito attraverso gli interessi legali (compensativi) sulle somme in cui è stato liquidato il danno sofferto. Il fatto che i detti interessi non possano essere cumulati con la rivalutazione impedisce di calcolarli sulla somma rivalutata, ma non ne comporta necessariamente l'esclusione, dovendo invece valutarsi, da parte del giudice del merito, se un danno sia derivato alla parte creditrice dal ritardo con cui ha ottenuto la somma di denaro liquidatale a titolo risarcitorio.
In altri termini, contrariamente alla tesi implicita nella stringata motivazione sul punto della sentenza impugnata, non vi è incompatibilità tra valutazione all'attualità del danno biologico e riconoscimento degli interessi compensativi, volti a ristorare il diverso pregiudizio che l'avente diritto abbia subito per la ritardata percezione del suo credito (Cass. 24 settembre 1997 n. 9376). Certo, anche tali interessi possono essere assorbiti nella liquidazione del danno biologico che venga effettuato alla stregua dei valori monetari al tempo della decisione (Cass. 24 gennaio 2000 n. 748), ma occorre che tale inclusione sia frutto di valutazione ed esplicitazione del giudice del merito, assenti invece nella motivazione della sentenza impugnata.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve rilevarsi che la domanda specifica dell'appellante MA RA, la quale ha chiesto la corresponsione degli "interessi dal fatto illecito", anziché dalla sentenza di primo grado (come disposto dal primo giudice), è stata rigettata con motivazione non sufficiente, onde sulla stessa dovrà nuovamente decidere il giudice di rinvio.
6. Con il quinto motivo la ricorrente, deducendo vizi di motivazione. censura la sentenza impugnata nella parte relativa al danno estetico, affermando che esso, concretandosi in danno alla vita di relazione, era "degno di valutazione patrimoniale autonoma, indipendentemente dal danno biologico".
Il motivo di ricorso è infondato, perché, come ha affermato la sentenza impugnata, il danno estetico subito dalla ricorrente, inteso come danno alla vita di relazione, è stato autonomamente...liquidato in primo grado". Ed invero il Tribunale ha liquidato per tale danno "ulteriore somma di L. 20.000.000" (oltre il danno biologico per invalidità permanente).
7. Con il sesto ed ultimo motivo del ricorso principale la RA deduce la "violazione dell'art. 345 c.p.c. e comunque omessa valutazione della richiesta avanzata a tenore della norma citata", lamentando che la sentenza impugnata non si è pronunziata sulla richiesta di risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza di primo grado a seguito di "ricoveri ed interventi effettuati...a causa dell'incidente in oggetto".
Il motivo di ricorso è fondato.
Come risulta dalle conclusioni trascritte nell'epigrafe della sentenza impugnata la RA, nell'appello incidentale, ha chiesto "il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza impugnata (ex art. 345 c.p.c.)", che sono stati anche precisati. La Corte di appello non ha pronunziato su questa domanda, che ha omesso di considerare nella motivazione della sentenza impugnata, in cui si è limitata a disattendere la domanda di "rivalutazione ed interessi dalla sentenza di primo grado al saldo" (pronunzia - quest'ultima - non impugnata nella ricorrente).
La domanda di risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza di primo grado è ammissibile in appello, ai sensi dell'espresso disposto dell'art. 345, primo comma, c.p.c., in deroga al divieto generale di domande nuove, trattandosi di domanda che dipende strettamente da quella iniziale (Cass. 24 agosto 1998 n. 8364). Quindi la Corte di appello avrebbe dovuto prendere in esame detta domanda della RA. La decisione sulla stessa deve rimessa al giudice di rinvio.
8 - Occorre ora passare al ricorso incidentale proposto da UG e RI IS, rispettivamente proprietario e conducente del motoveicolo scontratosi con il furgone del Comune. Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione dell'art. 2054, secondo comma, c.c. nonché motivazione contraddittoria della sentenza impugnata relativamente all'accertamento della corresponsabilità del conducente IS in ordine allo scontro. I ricorrenti osservano che tale accertamento contraddice gli elementi di fatti raccolti nell'istruttoria, da cui si desume che il IS ha osservato tutte le norme della circolazione stradale ed ha adoperato le cautele dell'uomo di normale diligenza perché egli viaggiava nella propria corsia di marcia ad una velocità non superiore al 50 Km/h prevista dalla segnaletica. Il motivo di ricorso è infondato.
Come questa Corte ha già affermato, (v., di recente, Cass. 5 maggio 2000 n. 5671), nel caso di scontro tra veicoli, l'accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente posta dal secondo comma dell'art. 2054 c.c., essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l'altro conducente abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente, restando operante la presunzione posta dal primo comma dello stesso art. 2054. Conseguentemente, l'inflazione, anche grave, come l'inosservanza del diritto di precedenza, commessa da uno dei conducenti non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di accertare se possa ritenersi raggiunta la prova liberatoria prevista dal primo comma dell'art. 2054.
Nel caso di specie, la Corte di appello, confermando l'accertamento del Tribunale, ha ritenuto che il conducente del motoveicolo non abbia provato di avere fatto tutto il possibile per evitare lo scontro con il furgone adibito al servizio di nettezza urbana. La Corte ha ritenuto che, tenuto conto dell'ampiezza delle strade percorse dal due veicoli, il IS "era in grado di avvistare....il mezzo con cui si scontrò" e che egli pertanto non ha dimostrato di avere tenuto una velocità particolarmente moderata (come quella imposta in prossimità del crocevia: art. 102, secondo comma, codice stradale del 1959, vigente all'epoca del fatto) e di non avere potuto procedere ad "rallentamento o arresto, della proprio moto".
Trattasi di accertamento di fatto rientrante nei poteri del giudice del merito. I ricorrenti, ponendo in discussione gli elementi probatori valutati conformemente dai due giudici di merito, prospettano una diversa interpretazione degli stessi che è preclusa in questa sede di legittimità.
9 - Con il secondo motivo i ricorrenti, deducendo la violazione dell'art. 91 c.p.c., lamentano che essi siano stati condannati a pagare le spese del giudizio di appello nei confronti dell'appellante TI, pur non avendo essi "contraddetto i motivi di gravame dallo stesso formulati" e accolti dalla Corte di appello, onde non sussiste una loro soccombenza rispetto alla detta parte nel giudizio di appello.
Il motivo di ricorso è fondato.
Come risulta anche dalle conclusioni formulate dai IS nel giudizio di appello, costoro hanno chiesto la riforma della sentenza di primo grado per sentire dichiarare esclusivo responsabile dell'incidente il Comune di Albano, concordando quindi con la domanda dell'appellante principale TI di esclusione della sua responsabilità (affermata invece dal Tribunale). Consegue che UG e RI IS non possono essere considerati soccombenti rispetto alla domanda dell'appellante TI. Essi, invece, sono stati condannati dalla Corte di appello a pagare la metà delle spese del giudizio di appello a favore dell'appellante, TI, perché la Corte li ha implicitamente inclusi nella dizione generica di "appellati" (usata sia in dispositivo che in motivazione) senza distinguerli rispetto alle parti appellate (RA, Comune ed AL) che avevano chiesto la conferma della sentenza di primo grado in ordine all'individuazione dei soggetti condannati. Consegue che la detta condanna del IS viola il principio della soccombenza e va perciò cassata, con la conseguenza che la condanna, pronunziata dalla sentenza impugnata, al rimborso della metà delle spese di lite anticipate dal TI va limitata alla RA, al Comune ed alle Assicurazioni d'Italia, con esclusione dei due IS. 10 - La sentenza impugnata, come si è detto, va cassata anche in ordine ai punti censurati dal terzo, dal quarto e dal sesto motivo del ricorso della RA, con conseguente rinvio della causa ad altra sezione della Corte di appello di Roma per decidere sulle domande della RA a cui si riferiscono i tre motivi accolti. Il giudizio proseguirà soltanto nei confronti del Comune di Albano e di UG e RI IS, poiché il ricorso principale della RA non è stato proposto, come si è detto,
contro
Le Assicurazioni d'Italia.
11 - In ordine alle spese del giudizio di cassazione, il giudice di rinvio si pronunzierà sulle spese della RA.
12 - il giudizio si conclude, invece, per Le Assicurazioni d'Italia, a seguito del rigetto del primo motivo del ricorso incidentale del IS, e per il TI, poiché l'accoglimento del secondo motivo del ricorso del IS (che concerne la condanna alle spese pronunziata dalla Corte di appello a favore del TI) comporta soltanto la cassazione della condanna del IS al pagamento di metà delle spese del giudizio di appello, senza necessità di un giudizio di rinvio.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione nei rapporti che coinvolgono le parti per le quali il giudizio si conclude. Vanno quindi compensate le spese dell'AL nei rapporti con i IS (soccombenti rispetto alla detta società) e le spese del TI nei rapporti con i IS (soccombenti in ordine al secondo motivo del ricorso incidentale).
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il terzo, il quarto ed il sesto motivo del ricorso principale ed il secondo motivo del ricorso incidentale, respinge gli altri motivi dell'uno e dell'altro ricorso;
cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti;
rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Roma la causa tra RA RI, il Comune di Albano Laziale, IS UG e RI, anche per le spese del giudizio di cassazione tra le dette parti;
compensa le spese del giudizio di cassazione tra UG e RI IS e le Assicurazioni d'Italia e quelle tra gli stessi IS e TI AN IS.
Così deciso a Roma, il 16 aprile 2002.
Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2002