Sentenza 3 marzo 2016
Massime • 1
In tema di letture dibattimentali, l'avanzata età anagrafica del dichiarante non rende prevedibile l'impossibilità di ripetizione delle dichiarazioni rese in precedenza quale presupposto della loro utilizzazione in giudizio, salvo che al momento dell'escussione fosse seriamente pronosticabile, in base a specifiche informazioni relative a patologie ingravescenti, che la durata della vita del dichiarante non sarebbe giunta fino alla celebrazione del dibattimento, dovendosi in tal caso negare accesso alla lettura di cui all'art. 512 cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/03/2016, n. 24688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24688 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2016 |
Testo completo
ACR 24 6 8 8/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 03/03/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N.43912016 FRANCESCO MARIA CIAMPIDott. - - Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. GIUSEPPE GRASSO N. 28228/2015 Dott. PASQUALE GIANNITI - Consigliere - - Consigliere - Dott. UGO BELLINI - Consigliere - Dott. DANIELE CENCI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI TORINO nei confronti di: AR SA N. IL 05/03/1968 avverso la sentenza n. 2515/2014 TRIBUNALE di TORINO, del 19/12/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/03/2016 la relazione fatta dal Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.мож но, Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO che ha concluso per l'emmillamento con into Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Torino, con sentenza del 19/12/2014, assolse RP UI perché il fatto non sussiste dal delitto di cui agli artt. 624bis, 625 n. 4 e 61 nn. 5 e 11, cod. pen.
1.1. Il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino ricorre avverso la predetta sentenza deducendo, con la proposta unitaria censura, violazione dell'art. 512, cod. proc. Pen. Il Tribunale, assume il ricorrente, erroneamente interpretando la norma in discorso, aveva ritenuto che per il solo fatto che la persona informata dei fatti fosse in età avanzata allorquando era stata intesa non potevasi reputare imprevedibile che sarebbe venuta a mancare, per sopravvenuto decesso, al momento della celebrazione del dibattimento, con la conseguenza che non si sarebbe potuto dare lettura delle dichiarazioni da costei rese durante le indagini preliminari, al di fuori del contradditorio. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il ricorso è fondato. Condivisamente si è avuto modo di chiarire in sede di legittimità (confr., da ultimo, Sez. 6^, n. 11905 del 13/12/2013, dep. 12/3/2014, Rv. n. 261827; Sez. 3^, 10/11/2011, dep. 28/11/2011, Rv. n. 251615) che in tema di lettura dibattimentale di dichiarazioni, l'età anagrafica avanzata del dichiarante non rende, perciò solo, prevedibile l'impossibilità di ripetizione delle stesse quale presupposto della loro utilizzazione in giudizio. La morte è evento indiscutibilmente certo, che delimita la vita organica, prevederne l'approssimarsi non costituisce, tuttavia, vaticinio apprezzabile, a prescindere dall'età anagrafica del soggetto, in assenza d'indicazioni precipue che ne segnalino il probabile approssimarsi. Senza contare che una simile previsione imporrebbe correlazione con l'altra sulla durata del processo e cioè che quest'ultima sia tale da soverchiare l'aspettativa di vita della persona da esaminare. Solo allorquando le emergenze processuali forniscano puntuali informazioni, concrete e specifiche, sulla base delle quali debba reputarsi che al tempo dell'escussione era seriamente pronosticabile, durante il corso delle indagini preliminari, che la durata della vita del soggetto in parola non sarebbe giunta fino alla celebrazione del dibattimento, deve negarsi accesso alla lettura di cui all'art. 512, cod. proc. pen. In definitiva, deve trattarsi, restando alla ipotesi 1 dell'impossibilità dovuta a scomparsa per morte naturale, di precipuo sapere concernente stati di malattia avanzati e ad andamento progressivo, tali da farsi apprezzare quali prossima probabile causa di decesso del soggetto. Quel che va escluso è che possa fissarsi una soglia d'età al di sopra della quale, e in assenza di patologie ingravescenti, debba considerarsi probabile che la persona venga a decedere prima di potere essere esaminata nel corso del dibattimento.
5. Ciò posto la sentenza deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Torino, il quale nel nuovo giudizio dovrà tener conto del principio di diritto sopra enunciato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Torino. Così deciso in Roma il 3/3/2016. Il Presidente Il Consigliere estensore (Guseppe Grasso) REMA (Francesco Ciampi) DI P U S S A S A C Z * I O N CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE! WV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA 14 GIU. 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dr.ssa Gabriela Lamelza 2