Sentenza 15 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 15/01/2004, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2004 |
Testo completo
E N ) O I 6 Z 5 8 EP0 0456/04 A . 9 1 R N / U M T D I C A S S A Z I O N E - 4 A S / I S 6 B G 2 IN NOME DEL POPOLO TAL NO . E P A E . L R R L I P A R . A . R D Oggetto D L E E E Tributi TOSAP T D T 1 I occupazione del SEZIONE TRIBUTARIA N 3 S E 1 A N sottosuolo S E . E S Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: N I M A R.G.N. 742/02 Presidente Dott. Ugo RIGGIO Dott. Mario CICALA Consigliere Cron.850 Dott. Antonio MERONE Rel. Consigliere Dott. Simonetta SOTGIU -- Consigliere Rep. Ud. 02/07/03 Dott. Umberto ATRIPALDI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GESTOR SPA, in persona del Presidente del Consiglio di - Amministrazione TOMMASO GALANTINO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CONTE VERDE 15, presso lo dell'avvocato DI BENEDETTO, che lo studio PIETRO difende, giusta procura a margine;
- ricorrente contro persona dell'amministratore Delegato e ENEL SPA, in Rappresentante legale VINCENZO CANNATELLI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SICILIA 66, presso lo studio legale FANTOZZI-TIEGHI-GIULIANI, 2003 1799 difeso dagli avvocati AUGUSTO FANTOZZI, ROBERTO TIEGHI, FRANCESCO GIULIANI, giusta procura a margine;
controricorrente della Commissione avversO la sentenza 171/00 n. tributaria regionale di L'AQUILA, depositata il 21/11/00; causa svolta nella pubblica udita la relazione della dal Consigliere Dott. Antonio udienza del 02/07/03 MERONE;
l'Avvocato MARIO LORIA (con udito, per il ricorrente, delega) che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
l'Avvocato GIULIANI che ha udito, per il resistente, chiesto il rigetto del ricorso;
udito il inP.M. persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che concluso perha il rigetto del ricorso.
1. FATTO, SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DEL RICORSO 1.1. La GESTOR s.p.a., concessionaria per il Comune e riscossione di Pescara del servizio di accertamento della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), ricorre contro l'ENEL s.p.a., per la cassazio- ne della sentenza specificata in epigrafe, con la quale la Commissione Tributaria Regionale di L'Aquila, acco- gliendo l'appello dello stesso ENEL, ha ritenuto ille- gittimo il metodo di tassazione adottato per l'occupazione del sottosuolo stradale con condutture, 2 cavi e impianti relativi alla rete per la distribuzione dell'energia elettrica gestita dalla resistente. lafatto, GESTOR s.p.a. ha notificato 1.2. In all'ENEL s.p.a. un avviso di accertamento per omesso pagamento della tassa dovuta per l'anno 1995, per spazi ed aree pubbliche (TOSAP). dil'occupazione L'avviso è stato impugnato dall'ente destinatario, per stabiliti dall'art. 47 d.lgs. violazione dei criteri 507/1993, in quanto erroneamente l'ammontare del debito di imposta era stato calcolato mediante arrotondamento al chilometro di ogni singolo tratto di strada occupa- to, e non con arrotondamento finale sulla somma dei tratti di strada complessivamente occupati. La Commis- sione Tributaria Provinciale adita ha respinto il ri- corso. La Commissione Tributaria Regionale, invece, ha accolto le istanze dell'ENEL s.p.a., ritenendo che il computo dovesse essere effettuato "sulla base della lunghezza occupata di fatto. Più occupazioni successive devono, quindi, essere sommate fra di loro fino al li- totale, procedere mite della occupazione diprima all'arrotondamento al chilometro lineare". A sostegno dell'odierno ricorso, la Gestor 1.3. s.p.a., con un unico articolato motivo eccepisce la violazione e falsa applicazione dell'art. 47 d.lgs. 507/1993, ed errore di fatto. 3 L'ENEL s.p.a. resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.C.
2. DIRITTO E MOTIVI DELLA DECISIONE 2.1. Il ricorso non merita accoglimento.
2.3. Accanto alle disposizioni di carattere genera- le, il capo II del d.lgs. 507/1993, che disciplina la reca disposizioni specifiche per le occupazioni TOSAP, del sottosuolo e del soprassuolo, connesse alla eroga- zione di pubblici servizi gestiti in regime di conces- mediante una apposita rete. In particolare, sione, 46 dispone che "Le occupazioni del sottosuolo e l'art. del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici suolo e collegati servizi, compresi quelli posti sul alle reti stesse, sono tassate in base ai criteri ... stabiliti Quindi, le occupazioni del 47".dall'art. sottosuolo stradale mediante segmenti di reti, necessa- rie per l'erogazione di pubblici servizi, 0 mediante funzionalmente alle reti manufatti collegati altri sono soggette ad una disciplina specifica ed stesse, unitaria, che appare ispirata a criteri di maggior fa- vore per l'occupante, per ragioni di pubblica utilità. Infatti, in attuazione di apposita direttiva detta- ta dalla legge delega (art. 4, comma 4, lett. b, n. 2, della legge 23 ottobre 1992, n. 421), l'art. 47, d.lgs. un criterio di tassazione forfeta- 507/93, stabilisce rio, quanto alla determinazione della "base imponibi- le", e un "tasso di imposta" molto più contenuto di quello ordinario, calcolato per km. lineare invece che per metro lineare o quadrato. Più specificamente, l'art. 47 dispone che a) "La tassa per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui all'art. 46 è determi- in base alla lunghezza nato forfettariamente delle strade comunali o provinciali per la parte di esse ef- fettivamente occupata" (comma 1); b) La tassa stessa va determinata in base ai li- miti minimi e massimi stabiliti dalla legge (da lire 250.000 a lire 500.000 per le strade comunali e da lire 150.000 a lire 300.000 per le strade provinciali) "per km. lineare o frazione" (comma 2).
2.4. Dal raffronto tra le disposizioni di carattere generale (artt. 38 e segg. d.lgs. 507/1993 e quelle in esame, appare evidente che il legislatore ha inteso as- comunque, ad un regime soggettare a regime agevolato o, le occupazioni del sottosuolo con- ben differenziato, all'esercizio e alla manutenzione di "reti di nesse erogazione di pubblici servizi". Per questo tipo di oc- 5 cupazione è stato abbandonato il criterio della tassa- zione per metro lineare o quadrato, ed è stato previ- unainvece, diversa unità di misura, costituita, sta, in ogni caso, dal km. lineare, quale che sia la "sezione" delle condutture, o l'ingombro dei cavi, о la tassa per le occupazioni l'area occupata. Infatti, che qui interessano è determinata forfettariamente (a prescindere cioè dalla superficie effettivamente occu- due parametri: (a) la lunghezza pata) sulla base di strada effettivamente della strada e (b) la parte di occupata. La "base imponibile", dunque, deve essere de- terminata tenendo conto di questi due limiti;
vale a dire, quale che sia la lunghezza del cavo, conduttura o impianto, nel calcolo della base imponibile non po- tranno mai rientrare i tratti che non siano effettiva- 0 che impegnano mente occupati (es. cavi condutture soltanto alcuni tratti del sottosuolo stradale, con in- e, così pure se la lunghezza del cavo tervalli liberi) superi la lunghezza della strada sovrastante, sotto- stante (nel caso in cui vengano "posati" più cavi 0 condutture parallele, vengano realizzate "bretelle" с di allacciamento laterali), la misura della base impo- nibile non potrà superare la lunghezza della strada. dell'art.
2-bis dell'art. 47, Tant'è che, normaa d.lgs. 507/93 (così come sostituito dall'art. 3, comma 6 549), le occupazioni di suolo pubblico realizzate per effettuare innesti o al-62, della legge 28.12.1995, n. lacciamenti alle reti o agli impianti di erogazione di pubblici servizi, sono esenti dalla TOSAP. Quest'ultima e del carattere norma, testimonia della specificità agevolativo della disciplina che regola le occupazioni in esame, e del ruolo assorbente che il legislatore, ha inteso attribuire al concetto di “rete pubblica”, nella individuazione del presupposto d'imposta e nella deter- minazione del particolare regime impositivo. In definitiva, ritiene il Collegio che il concetto di “rete di erogazione di pubblici servizi", cui è le- gato, appunto, il particolare regime impositivo, debba servire da guida nella interpretazione delle disposi- zioni in esame. Si tratta di un concetto unitario, che esclude che possano essere considerati (e, quindi, "tassati") autonomamente i singoli segmenti di rete. Con la conseguenza che gli "arrotondamenti" al chilome- tro, previsti dall'art. 47, comma 2, non possono che riferirsi all' "ultima" frazione di rete che non rag- giunga l'unità di misura minima.
2.5. In questi termini, peraltro, si è già pronun- ciata questa Corte, affermando il principio di diritto secondo il quale "in tema di tassa per l'occupazione con riguardo alle di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), e 7 e del soprassuolo connesse occupazioni del sottosuolo all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di eroga- zione di pubblici servizi, gli artt. 46 e 47 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, stabiliscono un criterio di determinazione della differenziato, ed agevolato, tassa (per ragioni di pubblica utilità), di tipo for- fetario, fondato sui parametri costituiti dalla lun- ghezza della strada e dalla parte di essa effettivamen- te occupata, e calcolato sulla base dell'unità di misu- ra del chilometro lineare. Il concetto di "rete di ero- gazione di pubblici servizi", cui il legislatore ha in- teso attribuire un ruolo assorbente nella determinazio- ne del particolare regime impositivo in esame, va inte- SO in senso unitario, con esclusione, pertanto, della possibilità di considerare (e di tassare) autonomamente e con la conseguenza che i singoli segmenti di rete, gli arrotondamenti al chilometro, previsti dal citato art. 47, comma secondo, del D.Lgs. 507 del 1993, vanno riferiti all' "ultima" frazione di rete che non rag- giunga l'unita di misura minima" (Cass. 2555/2002).
2.6. Conseguentemente, il ricorso deve essere re- spinto. Sussistono giusti motivi per compensare le spe- se, anche perché la giurisprudenza di questa Corte è successiva alla proposizione del ricorso.
P.Q.M.
8 La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Roma il 2 luglio 2003. Il Consigliere estensore Il Presidente (dr. Ugg Riggio) (dr. Antonio, Merone) Ungo hinggi CANCELLIE IL CANCELLIERE C1 Deposituto in cancellera. SA AS 1'5 GEN. 2004 E N CANCE IL CANCELLIERE C1 6 O I 8 9 Z SA NO 1 5 A / . 4 R M N T A I R S I A D T O U A L . B E D I B D A R E I T T S T A 1 N I N E 3 E R S 1 S E I . E T A N A M 9