Sentenza 22 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 22/02/2002, n. 2584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2584 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2002 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio REPUBBLICA ITALIANA dal Sig. IL SOLE 24 ORE L 155 per diritti 0 25 84/02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 22 FEB. 2002. IL CANCELLIERE LA CORTE S Opposizione SEZIONE TERZA CIVILE all'esecuzione: decorrenza del termine per l'appello Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 2541/99 NICASTRO Presidente Dott. Gaetano Dott. Paolo VITTORIA Consigliere Cron. 6231 Dott. Luigi Francesco DI NANNI Rel. Consigliere Rep. 697 Dott. Ennio MALZONE Consigliere Ud. 26/10/01 Dott. Alberto TALEVI Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE SENTENZA per diritti L.
1.55 sul ricorso proposto da: " ZZ JEBE 2002 PIZZI EZIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI S MARIA MAGGIORE 112, presso lo studio dell'avvocato ALDO DI LAURO, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato GINO SACCHIERO, giusta delega in atti;
- ricorrente €1,55 1.3000 CANCELLERIA
contro
DALLA POZZA ANNA, elettivamente domiciliata in ROMA VLE DELLE MILIZIE 1, presso lo studio dell'avvocato PIERA DG720138 CARTONI MOSCATELLI, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato MILENA GASPAROTTO, giusta delega in atti;
2001 controricorrente 1839 avverso la sentenza n. 769/98 del Tribunale di VICENZA, emessa il 02/07/98 (R.G. 324/96) Def. 13.9.98 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/10/01 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. NN EL ZA, creditrice di EZ IZ della somma di oltre lire cinque milioni, ha iniziato l'ese- cuzione forzata contro il proprio debitore con le forme del pignoramento presso terzi. EZ IZ è comparso all'udienza fissata per la dichiarazione del terzo, ha eccepito che aveva saldato l'intero credito ed ha chiesto che fosse dichiarata l'estinzione della procedura esecutiva.
2. Il pretore circondariale di Vicenza, sezione di- staccata di Lonigo, con sentenza, ha dichiarato estinto il processo esecutivo. La decisione è stata appellata da NN EL ZA. Il tribunale di Vicenza, con sentenza del 2 luglio 1998, ha dichiarato tempestiva l'impugnazione ed riget- tato la domanda del IZ. sentenza EZ IZ ha depositato anche memoria. Resiste con controricorso NN EL ZA. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso per cassazione è rivolto contro la pronuncia di ammissibilità dell'appello e denuncia vio- lazione e falsa applicazione degli artt. 327 e 133 cod. proc. civ. e di difetto di motivazione. EZ IZ addebita alla sentenza del tribunale l'errore di avere ritenuto ammissibile l'appello per non avere considerato che l'impugnazione era stata no- tificata il 5 febbraio 1996, "cioè tredici giorni dopo la scadenza del termine perentorio per l'impugnazione", decorrenti dal 7 dicembre 1994, che è la data della de- cisione riportata in calce alla sentenza impugnata. Il ricorso non è fondato.
2. Le parti concordano nel fatto che l'atto di ap- pello fu notificato al IZ il 5 febbraio 1996. Discutono, invece, sulla decorrenza del termine ai fini della decadenza dall'impugnazione. 11 ricorrente sostiene che il termine di decadenza decorreva dal 7 dicembre 1994, che è la data in cui la decisione impugnata è stata "depositata" in cancelle- ria. NN EL ZA sostiene, invece, che il termine decorreva dal 23 dicembre 1994, che è la data nella 3 quale la sentenza è stata "pubblicata".
3. Quando la sentenza impugnata non sia notificata, 1'impugnazione non può proporsi decorso un anno dalla "pubblicazione della sentenza": art. 327 cod. proc. civ. La pubblicazione della sentenza avviene mediante deposito dell'originale dell'atto (scritto fatto scrivere dal cancelliere ex art. 119 disp.att. del co- dice di procedura) nella cancelleria del giudice che 1'ha pronunciata: art. 133 cod. proc. civ.
4. La sentenza del pretore circondariale di Vicen- za, esaminata dal giudice di appello, reca le seguenti indicazioni: "depositata in cancelleria il 7.12.94"; "pubblicata il 23 dic. 1194". In base a questi elementi la data della pubblica- zione della sentenza è la seconda e non la prima, come esattamente è stato ritenuto nella sentenza impugnata. L'appello proposto con atto notificato il 5 feb- braio 1996, quindi, era tempestivo.
4.1. Nè vale obbiettare che "pubblicazione della sentenza e suo deposito in cancelleria" sono concetti coincidenti, nel senso che il tribunale doveva prendere in considerazione la data del cosiddetto deposito, av- venuto il 7 dicembre, rilevando che l'appellante era 4 decaduto dal potere di proporre l'impugnazione. 1097 129,11 I due concetti non coincidono, perché la data in 456T 20,66 cui la decisione sia stata adottata non ha alcuna rile- TOT: 148,77 vanza esterna e la sola pubblicazione della sentenza è l'atto con il quale la stessa diventa esistente, come questa Corte ha ripetutamente affermato: Cass. 22 marzo 2001, n. 4130, tra le più recenti.
4.2. Ne deriva che l'appello contro la sentenza del l'anno decorrente pretore poteva essere proposto entro dal 23 dicembre 1994, come è avvenuto.
5. Conclusivamente il ricorso deve essere rigetta- to. Le spese di questo giudizio gravano sul ricorrente Agenzia delle Entrate in base alla regola della soccombenza. Ufficio dii Roma 23 12 Iscritto a ruolo 1104.
P. q. m.
Art. 11. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorren- te al pagamento delle spese di questo giudizio, che li- quida in lire150.000 =₤77,46 oltre onorari liquidati in lire 1.200.000 € 619,74- Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- il la terza sezione civile della Corte di cassazione, 26 ottobre 2001. Luigi Francesco Di Nanni, Est. чий Mily Il Presidente R Ro llingвыбои E B P IL CANCELLIERE C1 Gina Casoli 5