Sentenza 24 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 24/02/2003, n. 2778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2778 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 70T2UZREZA 0.3. I NOME DEL POOL I ALIANO SUPREMA CASSAZIONE LA C Oggetto asporallité SEZIONE TERZA CIVILE Contratiuali Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 19715/99 Presidente Dott. Gaetano NICASTRO 13935/00 Dott. Michele Consigliere VARRONE Cron.6310 Dott. Antonio LIMONGELLI Rep. 786 Rel. Consigliere Ud. 07/10/02 Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI Dott. AR Margherita CHIARINI Consigliere1 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ET AT, elettivamente domiciliato in ROMA 112, presso lo studio VIA SANTA MARIA MAGGIORE dell'avvocato ALDO DI LAURO, difeso dall'avvocato ERNESTO PROCACCINI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
D'NZ NZ, elettivamente domiciliato in ROMA CASSAZIONE, difeso presso CANCELLERIA CORTE dall'Avvocato FRANCESCO MAGLIONE, con studio in 80133 2002 NAPOLI P.ZZA G. BOVIO, 14, giusta delega in atti;
1879
- controricorrente -
e sul 2° ricorso n° 13935/00 proposto da: ET IG, in proprio e nella qualità di procuratore dei sig, ri AR LU HE, AN TI ved. IN, FI IN, ANlisa IN, e MO UR IN, tutti quali eredi del sig. UR HE, elettivamente domiciliato in ROMA VLE MAZZINI 132, presso lo studio dell'avvocato STEFANIA IASONNA, difeso dall'avvocato ERNESTO PROCACCINI, giusta delega in atti;
ricorrente - nonchè
contro
D'NZ NZ;
intimato avverso la sentenza n. 1317/99 della Corte d'Appello di NAPOLI, IV SEZIONE CIVILE emessa il 10/2/99, depositata il 27/05/99; RG. 1863/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza de l 07/10/02 dal Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI;
udito l'Avvocato ERNESTO PROCACCINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto dei ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Va previamente disposta la riunione del ricorso n. 2 1395/00 al ricorso n. 19715/99. Con citazione del 28.2.1987 D'Avanzo Nunzio, pro- prietario di un complesso immobiliare (composto di due appartamenti al piano rialzato e di sette vani terra- nei) condotto in locazione ad uso commerciale da Schet- tino TT e da IN UR, premesso che i con- duttori, quantunque obbligatisi con verbale di conci- liazione giudiziale a riconsegnare gli immobili alla fine del mese di febbraio 1982, avevano continuato તે detenerli abusivamente fino al 24.1.1987, continuando a pagare, fino al momento della riconsegna, il pattuito canone mensile di L. 210.000, espose di avere avuto nel mese di febbraio 1982 l'opportunità -rimasta senza esi- to per colpa dei conduttori di locare a un terzo gli immobili per il canone mensile di L.
1.300.000. Conven- ne, quindi, gli TT dinanzi al Tribunale di Napo- li per sentirli condannare, ai sensi dell'art. 1591 cod. civ., al risarcimento del maggior danno. I convenu- ti resistettero alla domanda. Assunta una prova testi- moniale, il Tribunale, con sentenza del 7.5.1996, in accoglimento della domanda, condannò in solido Schetti- no TT e gli eredi di SC UR (TI AN, IN LU, IN TT, IN Ma- ria LU, IN FI, Tramite Adele, quest'ultima per i figli minori IN MO e IN ANlisa), deceduto nelle more, al pagamento della somma di L. 63.220.000 in favore del D'Avanzo. Su appello dello IN TT e degli eredi di Schet- tino UR la Corte di Napoli, con sentenza del 27.5.1999, ha confermato la sentenza del Tribunale, os- servando che la pretesa risarcitoria del D'Avanzo aveva trovato valido fondamento nella attendibile deposizione di un teste, che era stato escusso in primo grado e che aveva dichiarato di avere effettivamente proposto al d'Avanzo di assumere in condizione gli immobili per il canone mensile di L.
1.300.000. Ricorre IN Atti- lio con unico motivo. Con distinto atto ricorrono anche TI AN, IN LU, IN FI, IN ANlisa e IN MO (eredi di IN UR e tutti rappresentati dal loro procu- Illustrati ratore IN LU) con unico motivo. entrambi i ricorsi anche da memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE I ricorrenti denunziano violazione degli artt. 1591 e 2697 cod.civ., nonché "omessa, insufficiente e con- traddittoria motivazione". Lamentano che la Corte di merito abbia ritenuto attendibile la deposizione del teste IT AG (il quale aveva dichiarato difa- vere avviato trattative col proprietario degli immobili locati agli TT al fine di assumerne la conduzio- 4 ne, onde utilizzarli, verso il canone mensile di L. 1.300.000, come sede di un istituto scolastico), quan- tunque nessun credito avrebbe ad avviso dei ricorren- ti- potuto annettersi a tali dichiarazioni, dal momento che il teste, di professione medico-chirurgo, non era "titolare di alcun istituto scolastico". Lamentano, inoltre, i ricorrenti che per determinare l'entità del pregiudizio dedotto dal locatore D'Avanzo la Corte ter- ritoriale abbia del tutto omesso di valutare la "oggettiva consistenza degli immobili in questione". Le censure, enunciate anche in termini di violazione di legge, ma svolte esclusivamente in termini di vizio mo- tivazionale, sono prive di fondamento. Costituisce in- dirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità (Cass. 14.4.1994 n. 3498; Cass.
6.9.1995 n. 9384) quel- lo per cui la valutazione delle risultanze della prova testimoniale e il giudizio sull'attendibilità dei testi involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della de- cisione una fonte di prova, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convinci- mento, senza essere peraltro tenuto a discutere ogni singolo elemento о a confutare tutte le deduzioni di- fensive. Precisa, inoltre, la Suprema Corte che la sem- plice inverosimiglianza o la scarsa credibilità di un 5 fatto, come non possono essere ostative alla ammissione della prova testimoniale, così non possono, di per sé, costituire ragioni sufficienti per disattendere la te- stimonianza che abbia posto in evidenza la ricorrenza del fatto medesimo, ove non concorrano altri motivi per escludere l'attendibilità del teste (Cass. 23.5.1995 n. 3380). Nella specie la Corte di merito si è uniformata a questi principi, giacchè ha osservato che, avendo il teste IT dichiarato di avere avuto la ferma in- tenzione di assumere in conduzione gli immobili del D' Avanzo, nessun rilievo avrebbe potuto attribuirsi al- la concreta utilizzazione che di quegli immobili egli si proponeva a fare e questa argomentazione è esaurien- te ed immune da vizi logici e giuridici e sfugge, quin- di, al controllo di legittimità. Quanto all'apprezzamento della effettiva entità del danno subito dal D'Avanzo non appare reprensibile la indipendentemente dalla considerazione esclusiva che, consistenza degli immobili, stata riservata dalla Corte distrettuale all'ammontare del canone che il te- ste IT ha dichiarato d'essere stato disposto a corrispondere, atteso che il criterio predominante per la elaborazione di tale apprezzamento consiste -per co- stante orientamento di questa Corte- proprio nella ve- rifica del fatto che al locatore siano state rivolte 6 "ben precise proposte di locazione" (Cass.
4.6.1997 n. 4968; Cass. 12.7.1993 n. 7670). Entrambi i ricorsi vanno, dunque, rigettati, con conseguente condanna solidale dei ricorrenti al paga- mento delle spese del giudizio di cassazione, nonché alla rifusione degli onorari, che stimasi di liquidare in € 2000,00.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione riunisce i ricorsi n. 1395/00 e 19715/99 e li rigetta. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cas- sazione, liquidate in €83,86 7 oltre agli onora- ri, liquidati in € 2000,00. Roma, 7.10.2002 IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE from Waidho ata in Cancelleria CANCELLIERE C1 Mana Aiello ggi,24.02.0 IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Mana Aiello CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 107-2013 serie 4 al n. 2448 versate € 14977 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) 7 11