Sentenza 3 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 03/10/2003, n. 14744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14744 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2003 |
Testo completo
I L 9 L A 8 O IC B 6 L . E B N B E U , N P 1 O I 8 Z 9 A 1 n R - e T 1 p S 1 I ITALIANA - a G 4 m E 2 e R t A CORTE SUP14744/03 . s i A L s D IN NOME DEL POPOLO ITALIANO l 3 E a 2 T e . N h E T c S i if R E d A o m SEZION Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.21354/00 DELLI PRISCOLI Presidente Dott. Mario Cron. 29832 CAPPUCCIO Cons. Relatore Dott. Giammarco ADAMO Consigliere Dott. Mario Rep. Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO Ud. 28/03/03 CECCHERINI Consigliere Dott. Aldo ha pronunciato la seguente: OGGETTO:sanzione amministrativa SENTENZA sul ricorso proposto da: EL AR, elettivamente domiciliata in Roma, via Marco Attilio 14, presso l'avv. Mario Matticoli, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
COMUNE di ROMA - intimato avverso la ordinanza del Giudice di Pace di Roma del 17/24.07.00 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/03/03 dal Relatore Cons.G.Cappuccio; 06 8 3 0 0 2 - Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio Sepe, che ha concluso per l'accoglimento; Svolgimento del processo Con ordinanza, emessa ai sensi dell'art. 23.1 l.s. 689/81 e datata 17/24.07.00, il giudice di pace di Roma dichiarava inammissibile il ricorso depositato da EL AR il 04.07.00, perché tardivo, essendole stata notificata l'ordinanza ingiunzione il 12.05.00. Con ricorso notificato al Comune di Roma il 31.10.00 EL AR chiede l'annullamento della sentenza, per aver erroneamente ritenuto che il ricorso fosse stato proposto avverso ordinanza ingiunzione, mentre era stato proposto avverso il p.v.a. di infrazione amministrativa e quindi, non essendo ancora decorsi sessanta giorni dalla notifica, era tempestivo. Il Comune di Roma, intimato, non ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione Il ricorso, in quanto non autosufficiente, è inammissibile. Dalla lettura dell'atto, infatti, non si evince per quale infrazione sarebbe stato elevato il p.v.a., da quali elementi documentali emergerebbe che la AR contestava un p.v.a. e non una ordinanza ingiunzione, risultando così, tra l'altro, prive di riscontro le affermazioni della ricorrente, che la controversia rientrava nella giurisdizione del giudice di pace (diversamente, per esempio, le sanzioni per abusi edilizi), che il p.v.a. era autonomamente impugnabile (diversamente, per esempio, i p.v.a. tributari) e che il termine di decadenza era di sessanta giorni. Va ricordato, infatti, che la l.s. 689/81 è applicabile "salvo che non sia diversamente stabilito" (ivi, art. 12) e che varie leggi 2 Caf L regionali, prevedendo sanzioni amministrative pecuniarie, ne regolano la applicazione con rinvio, per esempio, al rd. 639/1910. Né risulta ulteriormente su quali basi è stata apprezzata la tardività, poiché - ESENTART. richiamato quanto si legge nella motivazione della sentenza S.U. 1006/02 con riferimento alla tardività del ricorso avverso l'ordinanza ingiunzione- la ricorrente può non aver depositato il p.v.a. notificatole e l'inammissibilità conseguire quindi alla impossibilità di controllo. L'assoluta incertezza sui termini della controversia che le lacune del ricorso determinano ne giustificano la declaratoria di inammissibilità.
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile. Roma, 28 marzo 2003 Il PresidenteW ell- chHello Juanch I Cons, est. Police CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CANCELLIERE Prime Civile Andrea Bianchi Deposit ancefferia fanceñeria 2003 il CANCELLIERE 3 میره