Cass. pen., sez. III, sentenza 24/04/2008, n. 22252
CASS
Sentenza 24 aprile 2008

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In tema di coltivazione di cave, la competenza esclusiva riconosciuta alla regione dallo Statuto speciale della Regione Siciliana non limita l'ambito della tutela penale in materia ambientale sicché detta attività, pur se preceduta dal rilascio dell'autorizzazione del distretto minerario, necessita, ove svolta in zona tutelata, dell'autorizzazione della Sovrintendenza ai beni culturali e ambientali.

I materiali provenienti dallo sfruttamento delle cave, già esclusi, dall'art. 185 del D.Lgs. n. 152 del 2006, dal novero dei rifiuti, sono, per effetto dell'art. 2 del D.Lgs. n. 4 del 2008, qualificabili come tali ove manchi una diversa, specifica, disciplina. (Nella specie la Corte, sul presupposto della sussistenza, nella normativa della Regione Sicilia, di specifiche disposizioni in tema di sfruttamento delle cave, ha escluso che i prodotti della lavorazione della pomice rientrino nel novero dei rifiuti).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 24/04/2008, n. 22252
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 22252
    Data del deposito : 24 aprile 2008

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