CASS
Sentenza 1 agosto 2023
Sentenza 1 agosto 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 01/08/2023, n. 33609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33609 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LE NE CH PH nato il [...] in [...] avverso l'ordinanza in data 26/01/2023 del TRIBUNALE DI TERAMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale PIETRO MOLINO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Le ES EL EP, per il tramite del proprio difensore, impugna l'ordinanza in data 26/01/2023 del Tribunale di Teramo, che ha rigettato l'istanza di rimessione in termini per richiedere il rito abbreviato ai sensi dell'art. 442, comma 2-bis, cod.proc.pen., a seguito delle modifiche intervenute con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 150 del 2022. Deduce: 1.1. Inosservanza e violazione di legge in relazione agli artt. 3 e 25 Costituzione, art. 2 cod.pen., art. 442 cod.proc.pen. , art 24 decreto legislativo n. 150 del 2022. 2. Successivamente alla presentazione del ricorso è pervenuta dichiarazione di rinuncia all'impugnazione per sopravvenuta carenza d'interesse, in quanto il Gi.p. ha successivamente accolto la richiesta di rimessione in termini per cui perseguimento era stato promosso il ricorso. CONSIDERATO IN FATTO 1 D L" .-77\ L(.,K Penale Sent. Sez. 2 Num. 33609 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 30/05/2023 1. Il ricorso è inammissibile per la sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione. Per come anticipato in premessa, infatti, il ricorrente ha comunicato di avere ottenuto quella rimessione in termini per il cui conseguimento era stato presentato l'odierno ricorso per cassazione, per come risulta dal verbale di udienza allegato alla dichiarazione di rinuncia. Va, infatti, osservato che, una volta conseguita la rimessione in termini per la richiesta di giudizio abbreviato, non vi è più alcun interesse ad impugnare che, così come richiamato dall'art. 568, comma 4, cod.proc.pen. quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se l'impugnazione sia idonea a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente;
id est sussiste un interesse concreto solo ove dalla denunciata violazione sia derivata una lesione dei diritti che si intendono tutelare e nel nuovo giudizio possa ipoteticamente raggiungersi un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole (cfr. Sez. U, Sentenza n. 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv. 203093 - 01 seguita da moltissime conformi, fino alla più recente Sez. 3 -, Sentenza n. 30547 del 06/03/2019, Chiocchio, Rv. 276274 - 01). In altre parole, l'interesse ad impugnare non è costituito dalla mera aspirazione della parte all'esattezza tecnico-giuridica della motivazione del provvedimento, ma dall'interesse a conseguire -dalla riforma o dall'annullamento del provvedimento impugnato - un vantaggio concreto. Nel caso di specie il ricorrente ha già ottenuto I soddisfacimento dell'interesse concreto per cui aveva proposto impugnazione. Da qui l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse. 2. Il ricorrente va esentato dalla condanna alle spese del giudizio, in quanto l'inammissibilità è stata provocata dal sopravvenuto riconoscimento del diritto di richiedere il giudizio abbreviato, con conseguente decadimento dell'interesse a coltivare un'impugnazione al fine di sortire un risultato che già si è realizzato altrimenti e considerato che -per come già evidenziato- il ricorrente non ha ulteriormente coltivato l'impugnazione a fronte dell'evenienza a sé favorevole.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 30 maggio 2023 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale PIETRO MOLINO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Le ES EL EP, per il tramite del proprio difensore, impugna l'ordinanza in data 26/01/2023 del Tribunale di Teramo, che ha rigettato l'istanza di rimessione in termini per richiedere il rito abbreviato ai sensi dell'art. 442, comma 2-bis, cod.proc.pen., a seguito delle modifiche intervenute con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 150 del 2022. Deduce: 1.1. Inosservanza e violazione di legge in relazione agli artt. 3 e 25 Costituzione, art. 2 cod.pen., art. 442 cod.proc.pen. , art 24 decreto legislativo n. 150 del 2022. 2. Successivamente alla presentazione del ricorso è pervenuta dichiarazione di rinuncia all'impugnazione per sopravvenuta carenza d'interesse, in quanto il Gi.p. ha successivamente accolto la richiesta di rimessione in termini per cui perseguimento era stato promosso il ricorso. CONSIDERATO IN FATTO 1 D L" .-77\ L(.,K Penale Sent. Sez. 2 Num. 33609 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 30/05/2023 1. Il ricorso è inammissibile per la sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione. Per come anticipato in premessa, infatti, il ricorrente ha comunicato di avere ottenuto quella rimessione in termini per il cui conseguimento era stato presentato l'odierno ricorso per cassazione, per come risulta dal verbale di udienza allegato alla dichiarazione di rinuncia. Va, infatti, osservato che, una volta conseguita la rimessione in termini per la richiesta di giudizio abbreviato, non vi è più alcun interesse ad impugnare che, così come richiamato dall'art. 568, comma 4, cod.proc.pen. quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se l'impugnazione sia idonea a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente;
id est sussiste un interesse concreto solo ove dalla denunciata violazione sia derivata una lesione dei diritti che si intendono tutelare e nel nuovo giudizio possa ipoteticamente raggiungersi un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole (cfr. Sez. U, Sentenza n. 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv. 203093 - 01 seguita da moltissime conformi, fino alla più recente Sez. 3 -, Sentenza n. 30547 del 06/03/2019, Chiocchio, Rv. 276274 - 01). In altre parole, l'interesse ad impugnare non è costituito dalla mera aspirazione della parte all'esattezza tecnico-giuridica della motivazione del provvedimento, ma dall'interesse a conseguire -dalla riforma o dall'annullamento del provvedimento impugnato - un vantaggio concreto. Nel caso di specie il ricorrente ha già ottenuto I soddisfacimento dell'interesse concreto per cui aveva proposto impugnazione. Da qui l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse. 2. Il ricorrente va esentato dalla condanna alle spese del giudizio, in quanto l'inammissibilità è stata provocata dal sopravvenuto riconoscimento del diritto di richiedere il giudizio abbreviato, con conseguente decadimento dell'interesse a coltivare un'impugnazione al fine di sortire un risultato che già si è realizzato altrimenti e considerato che -per come già evidenziato- il ricorrente non ha ulteriormente coltivato l'impugnazione a fronte dell'evenienza a sé favorevole.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 30 maggio 2023 Il Consigliere estensore