Sentenza 12 maggio 2009
Massime • 1
In tema di prescrizioni relative alla applicazione degli arresti domiciliari, è ammissibile l'appello avverso il provvedimento con il cui il g.i.p. rigetti l'istanza di revoca del divieto di comunicare con persone terze, imposto ex art. 284 cod. proc. pen., trattandosi non di mera modalità accessoria, ma di misura che incide gravemente sulla afflittività della misura cautelare principale.
Commentario • 1
- 1. Arresti domiciliari ristretti senza fidanzata (Cass. 10657/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 12 marzo 2019
Il divieto di comunicare con persone estranee al nucleo familiare accede a quella che dispone gli arresti domiciliari, ma ha una sua propria autonomia, per la sua specifica e aggiuntiva efficacia afflittiva. IL diritto a coltivare relazioni affettive per chi è ristretto è previsto per i condannati dagli artt. 15 e 28 della legge di ordinamento penitenziario (che danno attuazione ai precetti costituzionali di cui agli artt. 27, comma 3, e 29 Cost.), ma non rileva per chi è in misura cautelare personale, dato che le misure cautelari rispondono a finalità ed a modalità attuative diverse rispetto a quelle che informano l'esecuzione della pena. Corte di Cassazione sez. V Penale, sentenza 18 …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/05/2009, n. 21296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21296 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 12/05/2009
Dott. AGRÒ Antonio S. - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 986
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 9296/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OZ LU;
contro l'ordinanza 20 febbraio 2009 del Tribunale di Brescia;
Udita la relazione del Consigliere Dott. AGRÒ Antonio Stefano;
Udito il P.G. Dott. STABILE Carmine che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1. LU OZ, detenuto agli arresti domiciliari, ricorre contro l'ordinanza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale, ritenendo che il provvedimento oggetto dell'impugnazione non rientrasse nella materia delle misure cautelari personali, ha dichiarato inammissibile l'appello da lui proposto avverso il rigetto della istanza di revoca del divieto di comunicare con persone terze, rispetto a quelle già autorizzate.
2. Il ricorso è fondato.
Le Sezioni Unite di questa Corte, nella sentenza n. 24 del 3 dicembre 1996 - 21 gennaio 1997, hanno già chiarito che rientrano nella materia delle misure cautelari personali tutti quei provvedimenti che contribuiscono ad inasprire o ad attenuare l'afflittività del provvedimento restrittivo, eccezion fatta per le disposizioni temporanee e meramente contingenti.
3. Ferma dunque restando tale massima, è evidente che, nel regime degli arresti domiciliari, le limitazioni alla libertà di comunicare, diritto costituzionalmente tutelato ed ascrivibile tra quelli inviolabili, non sono modalità accessorie della misura ma incidono gravemente sulla sua afflittività e che tali limitazioni non hanno carattere soltanto contingente, ma, in tesi, sono destinate a permanere per tutto il corso della durata degli arresti.
4. La facoltà di proporre appello non poteva quindi essere negata e l'ordinanza va annullata con rinvio al Tribunale di Brescia perché si pronunzi sul merito del diniego della revoca.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Brescia per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 12 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2009