Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/05/2009, n. 21296
CASS
Sentenza 12 maggio 2009

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Massime1

In tema di prescrizioni relative alla applicazione degli arresti domiciliari, è ammissibile l'appello avverso il provvedimento con il cui il g.i.p. rigetti l'istanza di revoca del divieto di comunicare con persone terze, imposto ex art. 284 cod. proc. pen., trattandosi non di mera modalità accessoria, ma di misura che incide gravemente sulla afflittività della misura cautelare principale.

Commentario1

  • 1Arresti domiciliari ristretti senza fidanzata (Cass. 10657/19)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 12 marzo 2019

    Il divieto di comunicare con persone estranee al nucleo familiare accede a quella che dispone gli arresti domiciliari, ma ha una sua propria autonomia, per la sua specifica e aggiuntiva efficacia afflittiva. IL diritto a coltivare relazioni affettive per chi è ristretto è previsto per i condannati dagli artt. 15 e 28 della legge di ordinamento penitenziario (che danno attuazione ai precetti costituzionali di cui agli artt. 27, comma 3, e 29 Cost.), ma non rileva per chi è in misura cautelare personale, dato che le misure cautelari rispondono a finalità ed a modalità attuative diverse rispetto a quelle che informano l'esecuzione della pena. Corte di Cassazione sez. V Penale, sentenza 18 …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/05/2009, n. 21296
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21296
Data del deposito : 12 maggio 2009

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