Sentenza 15 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 15/10/2003, n. 15415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15415 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2003 |
Testo completo
E С 63047 N 6 O 8 I 9 Z 1 / A 5 4 I R / . T 6 R N S 2 A I . - T G .R B E REPUBBLICA ITALIANA U P . . R B L D I L L A R A E D . T D IN NOME DEL POPOLO ITALIANO B I E A S T T N A N E 1 I S E CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 3 S R I 1 Oggetto E E A . T N A SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria M Composta dagli Ill.mi ig ri Magistrati: 154 1 5/03 Dott. Vito G.N. 4347/99 Cron. 31356 Consigliere Dott. Francesco RUGGIERO Dott. Vittorio RAGONESI Consigliere Rep. Consigliere BIELLI Ud. 19/03/03Dott. Stefano Dott. Maria Rosaria CULTRERA Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE SENTENZA sul ricorso proposto da: N. 63047 MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente - - ses 8
contro
LU, elettivamente domiciliato in PAGLIERANI ROMA VIA DUCCIO GALIMBERTI 27, presso lo studio dell'avvocato SERRINI ROBERTO, che lo difende, giusta procura a margine;
2003 - controricorrente 823 avversO la sentenza n. 198/98 della Commissione -1- tributaria regionale di BOLOGNA, depositata il 09/12/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/03/03 dal Consigliere Dott. Maria Rosaria CULTRERA;
udito per il resistente, l'Avvocato dello Stato PIRRO NODARO (con delega) che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore concluso per Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha l'accoglimento del ricorso. -2- Oggetto: processo tributario- sentenza- motivazione SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'Ufficio distrettuale delle Imposte Dirette di Cesena, sulla scorta della verifica eseguita dalla guardia Finanza a carico della società Finvelox, notificò avviso d'accertamento per IRPEG per omesse ritenute d'acconto, e per IRPEF per maggiori utili percepiti negli anni dal 1988 al 1992, nei confronti sia della suddetta società che del socio IG LI, al quale, in particolare, venne contestata l'omessa dichiarazione per maggiori utili. Questi propose impugnazione, richiamandosi al ricorso proposto dalla società, inna nzi alla Commissione tributaria provinciale di Forlì, che lo accolse in parte con sentenza n. 686/01/96, contro la quale il contribuente propose impugnazione alla Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna, che lo accolse con sentenza n. 198 del 22.10/9.12.98, richiamandosi alla coeva pronuncia emessa sul ricorso presentato dalla società, avente ad oggetto medesima materia e medesimo periodo d'imposta. Contro quest'ultima decisione il Ministero delle Finanze propone ora ricorso per cassazione che articola in cinque motivi. L'intimato resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo il Ministero ricorrente denuncia mancanza assoluta di motivazione in violazione dell'art. 36 d.lgs n. 546/92, deducendo che la decisione impugnata, motivata per relationem non contiene indicazione della posizione del socio e le ragioni dell'accoglimento della sua domanda. Nel caso in cui il difetto denunciato dovesse essere escluso, le censure sono quelle dedotte con riguardo alla società. Col secondo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 18 e 57 d.lgs suddetto, ed osserva che la Commissione regionale ha accolto un motivo d'appello nuovo, non dedotto nei motivi d'impugnazione, su questione non rilevabile d'ufficio, riguardante la pretesa irritualità commessa dalla Guardia di Finanza nel corso della verifica, e l'utilizzo delle presunzioni. Col terzo motivo il ricorrente denunzia violazione dell'art. 32 del d.p.r. n. 600/73, ed omessa motivazione su punto decisivo. Rileva che il giudice tributario ha dato per scontato che i chiarimenti furono richiesti dalla G.F. ai soci uti singuli, e non nella predetta qualità. La questione non ha avuto il necessario approfondimento. A ciò si aggiunga che la mancata risposta dei soci alla richiesta di chiarimenti formulati da parte degli agenti accertatori, che impedirebbe sinanche di procedere sull'accertamento, è divenuta una presunzione assoluta. Col quarto motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 112 c.p.c., e lamenta che il giudice del gravame ha erroneamente interpretato il riconoscimento della fondatezza di una delle eccezioni formulate dal contribuente, interpretando ciò come mera ipotesi di diverso accertamento. Con l'ultimo motivo deduce, infine, violazione dell'art. 33 del d.p.r.n. 600/73, lamentando che il rilievo, dato dal giudice tributario alla mancata autorizzazione del giudice penale alle indagini, è insussistente atteso che il procedimento si è chiuso con;
sentenza irrevocabile, onde non vi era più alcun segreto da tutelare. Il primo motivo è fondato. La decisione impugnata, riepilogato succintamente il fatto, contiene siffatte affermazioni: "questa Commissione ha discusso in data odierna l'appello proposto dalla Finvelox Finanziaria, relativo alla medesima materia e ai medesimi periodo d'imposta.; le difese delle parti contendenti sono relative a medesime argomentazioni sia in fatto che in diritto;
da quanto sopra enunciato si evidenzia chiaramente dalle prove documentali depositate agli atti del presente procedimento". جامعة Il difetto denunciato è palese. Si na motivazione rinvia integralmente alla decisione coeva assunta in relazione al ricorso proposto dalla società, atteso il vincolo di A ✰ conseguenzialità necessaria fra le stesse, il cui testo non viene però né riprodotto nè richiamato almeno per sintesi,. Questo argomentare, pertanto, si pone in contrasto sia con il disposto dell'art. 36 del D-Lgs n. 546/1992, che stabilisce che la sentenza, emessa nel processo tributario, deve contenere la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto, sia con la norma contenuta nell'art. 132 c.p.c. n. 4, applicabile al rito tributario in forza del rinvio operato dall'art. 1 co. 2 del citato D.Lgs, che impone l'obbligo per il giudice di dar conto delle ragioni del suo convincimento, sia, infine, con la previsione contenuta nell'art. 118 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile, che stabilisce che "la motivazione della sentenza consiste nell'esposizione dei fatti e della ragioni giuridiche della decisione. Devono essere esposte concisamente e in ordine le questioni discusse e decise dal collegio ed indicate le norme di legge ed in principi di diritto applicati". Siffatta concisione postula in ogni caso che l'esposizione dei fatti e delle ragioni sia esauriente, di modo che consenta di cogliere la ratio decidendi, della decisione assunta. Ciò non è avvenuto nella specie. La motivazione della sentenza impugnata si risolve in sostanza in un mero richiamo "per relationem" alla contestuale sentenza pronunziata in altro processo, che non consente di verificare se il giudice abbia criticamente valutato sia l'atto impugnato che le censure ad esso mosse (cfr. Cass. S.U. n. 5612/98 e sul suo solco Cass n. 3547/02). Con specifico riguardo al caso, in cui i due processi siano collegati dal vincolo di conseguenzialità necessaria tipico della fattispecie in esame, non sfugge al suddetto difetto la sentenza che contenga rinvio alla decisione emessa sul ricorso della società, in quanto non consente né di individuare la'ratio decidendi, né le ragioni sulle quali si fonda (cfr. Cass. 1677/02, contra Cass. 10410/98 e 1634/03). L'inevitabile esigenza di condivisione, che scaturisce dal nesso logico che avvince le due decisioni, non può esimere il giudice dall'obbligo di dar conto, sia pur concisamente del percorso logico che ha determinato la sua decisione, sia pur condizionata necessariamente da quella assunta nella controversia decisa con identica conclusione, né può imporre al giudice dell'impugnazione di ricercare d'ufficio il testo della sentenza cui viene fatto rinvio, seppier al fine di comprendere il tenore delle censure che seppur riguardano la seconda pronuncia, inevitabilmente sono riferite a quella unica contenente il testo della motivazione. Tutto ciò premesso, alla luce del disposto delle norme richiamate nel motivo in esame, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio degli atti ad altra sezione della medesima Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio. Resta assorbito l'esame degli altri motivi
P.Q.M.
Accoglie il 1° motivo di ricorso;
dichiara assorbiti gli altri;
cassa l'impugnata sentenza in relazione al motivi accolto e rinvia ad altra sezione della Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna, anche per le spese di questo giudizio. Così deciso in Roma, il 19.3.03 Il Consigliere est. шко Il Presidente चे IL CANCELLIERE dott. Luigi Rlitano DEPOSITATO IN CANCELLERIA 15 OTT 2003 oggi, IL CANCELLIERE C1 A I dott. Luigi Riſtano R A 5 6 T . E 8 9 U N N 1 B / - O I I 4 B / R Z 6 . T A 2 L R . L T R . A S P . I . B G A D A I E L T R R E 1 D E 3 A I T 1 S D A N . E E S N M T I N A E S E