Cass. pen., sez. V, sentenza 20/11/2020, n. 1206
CASS
Sentenza 20 novembre 2020

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Massime1

È affetta da vizio di incompetenza funzionale, rilevabile anche d'ufficio nel giudizio di cassazione con conseguente annullamento senza rinvio, l'ordinanza con cui il giudice che ha emesso la sentenza decide, in luogo del giudice superiore, sulla richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione. (In applicazione del principio la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza di inammissibilità della corte di appello e riqualificato il ricorso come istanza istanza di restituzione nel termine per impugnare).

Commentario1

  • 1Difensore sbaglia PEC, restituzione nel termine? (Cass. 26465/22)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 8 agosto 2022

    Il fatto costituente forza maggiore, che può giustificare la restituzione nel termine per l'impugnazione, può essere integrato anche da erronee o fuorvianti informazioni ricevute dalla cancelleria, da dimostrare secondo gli ordinari oneri di allegazione: è quindi irragionevole escludere l'incolpevole affidamento del difensore per il deposito dell'impugnazione ad un indirizzo PEC in precedenza comunicato dalla cancelleria. Nel segnare il passaggio all'esclusiva modalità di deposito telematico delle impugnazioni, in concomitanza all'emergenza epidemiologica da Covid-19, l'evoluzione del quadro normativo di riferimento impone un approccio ermeneutico ispirato ad agevolare nella massima …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 20/11/2020, n. 1206
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1206
Data del deposito : 20 novembre 2020

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