Sentenza 20 novembre 2020
Massime • 1
È affetta da vizio di incompetenza funzionale, rilevabile anche d'ufficio nel giudizio di cassazione con conseguente annullamento senza rinvio, l'ordinanza con cui il giudice che ha emesso la sentenza decide, in luogo del giudice superiore, sulla richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione. (In applicazione del principio la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza di inammissibilità della corte di appello e riqualificato il ricorso come istanza istanza di restituzione nel termine per impugnare).
Commentario • 1
- 1. Difensore sbaglia PEC, restituzione nel termine? (Cass. 26465/22)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 8 agosto 2022
Il fatto costituente forza maggiore, che può giustificare la restituzione nel termine per l'impugnazione, può essere integrato anche da erronee o fuorvianti informazioni ricevute dalla cancelleria, da dimostrare secondo gli ordinari oneri di allegazione: è quindi irragionevole escludere l'incolpevole affidamento del difensore per il deposito dell'impugnazione ad un indirizzo PEC in precedenza comunicato dalla cancelleria. Nel segnare il passaggio all'esclusiva modalità di deposito telematico delle impugnazioni, in concomitanza all'emergenza epidemiologica da Covid-19, l'evoluzione del quadro normativo di riferimento impone un approccio ermeneutico ispirato ad agevolare nella massima …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/11/2020, n. 1206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1206 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2020 |
Testo completo
01206-21 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 978/2020 Presidente GRAZIA MICCOLI CC 20/11/2020 MARIA TERESA BELMONTE - R.G.N. 15439/2020 ANGELO CAPUTO MATILDE BRANCACCIO - Relatore GIUSEPPE RICCARDI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NC ON nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 19/12/2019 della CORTE APPELLO di TRIESTE udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;
lette le conclusioni del PG GIUSEPPE CORASANITI che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte d'Appello di Trieste ha dichiarato inammissibile l'istanza di restituzione nel termine per impugnare la sentenza n. 1360 del 23.10.2018, con cui IN GH è stato condannato alla pena di anni tre di reclusione per reati in materia fallimentare, emessa dalla medesima Corte territoriale e passata in giudicato. L'istante aveva rappresentato di non aver avuto conoscenza della decisione di condanna prima della notifica effettuata nelle sue mani il 22.8.2019 del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti adottato dalla Procura Generale presso la Corte d'Appello di Trieste. L'inammissibilità è stata decisa per tardività, avendo la Corte d'Appello rilevato che l'istanza di restituzione in termini era stata depositata oltre i dieci giorni dalla data di notifica dell'ordine di esecuzione, non potendo ritenersi che il termine per la sua proposizione decorresse dal giorno in cui si è ottenuta la copia della sentenza di condanna da parte dell'istante, il 18.9.2019. 2. Avverso l'ordinanza suddetta della Corte d'Appello di Trieste ha proposto ricorso IN GH tramite i difensori, avvocati Mattiuzzo e Scalettaris, deducendo un unico motivo di censura relativo al vizio di illogicità e contraddittorietà della motivazione con cui è stata decisa l'inammissibilità per tardività dell'istanza di restituzione nel termine. La difesa rappresenta che il contenuto dell'ordine di esecuzione pena notificatogli il 22.8.2019, pur dando atto della misura della sanzione riportata in relazione ad un procedimento penale che il ricorrente "sapeva essere (o essere stato) pendente nei suoi confronti", non forniva informazioni sufficienti a valutare se poter proporre un'istanza di restituzione in termini. Pertanto, indicando quale dies a quo per la proposizione dell'istanza ex art. 175 cod. proc. pen. il giorno in cui si è avuta conoscenza della condanna attraverso la notifica dell'ordine di carcerazione, si impone una formulazione di essa sostanzialmente "al buio", con scarso grado di precisione nella ricostruzione degli eventi ed alta probabilità di veder dichiarata l'inammissibilità per tale causa. Ed invece, al fine di una corretta elaborazione dell'istanza di restituzione nel termine per impugnare, era necessario comprendere alcuni ineludibili particolari in fatto: chi fosse presente in aula il giorno in cui è stata pronunciata la sentenza con la lettura - del dispositivo;
se vi fossero elezioni di domicilio e dove si collocassero;
a chi fosse stato notificato l'estratto della sentenza depositata fuori termine. ев Tali elementi sono stati acquisiti solo successivamente al momento in cui si è potuta avere copia della sentenza di condanna, che in ultima pagina riporta il timbro che attesta le date ed i soggetti ai quali la stessa è stata notificata. Si è solo in tal modo appurato che il ricorrente era assistito in primo grado dall'avv. Comolli ed aveva eletto domicilio presso di lui;
aveva conferito poi mandato per l'appello all'avv. Mameli di Trieste, senza modifica del domicilio eletto;
era poi avvenuta la morte del difensore predetto, di cui non era stato messo al corrente e cui aveva fatto seguito la nomina di un difensore d'ufficio in udienza del processo di secondo grado.
3. Il Sostituto Procuratore Generale Giuseppe Corasaniti ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere riqualificato come istanza di restituzione nel termine, della quale comunque va dichiarata l'inammissibilità. 2. È affetta da vizio di incompetenza funzionale, rilevabile anche d'ufficio nel giudizio di cassazione con conseguente annullamento senza rinvio, l'ordinanza con cui il giudice che ha emesso la sentenza decide, in luogo del giudice superiore, sulla richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione (Sez. 1, n. 17053 del 2/4/2012, Tomaselli, Rv. 252928; Sez. 6, n. 3181 del 22/10/1998, Vespero, Rv. 212018; cfr. anche, sotto diverso aspetto, Sez. 4, n. 29246 del 18/6/2013, Portokalski, Rv. 255464). Nel caso di specie, la Corte d'Appello di Trieste ha deciso sull'istanza di restituzione nel termine per impugnare la sentenza di condanna nei confronti del ricorrente emessa dalla medesima Corte d'Appello, sicchè si verte in un'ipotesi di violazione dell'art. 175, comma 4, cod. proc. pen., non essendo stato investito dell'istanza il giudice superiore e cioè la Corte di cassazione. L'ordinanza impugnata, pertanto, emessa da giudice funzionalmente incompetente, deve essere annullata senza rinvio.
3. Cionondimeno, il ricorso del condannato deve essere riqualificato in istanza di restituzione nel termine al giudice superiore e, di conseguenza, deciso da questa Corte di legittimità.
3.1. Orbene, risulta dall'ordinanza impugnata che il ricorrente era assistito di fiducia in primo grado dall'avv. Comolli, che aveva rinunciato al mandato dopo aver proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Trieste del 10.4.2014; quindi egli aveva nominato un nuovo difensore di fiducia, l'avv. Mameli, deceduto il 23 dicembre 2015, cui еша aveva fatto seguito la nomina di un difensore d'ufficio, l'avv. Starace, per l'udienza conclusiva del 23.10.2018 dinanzi alla Corte d'Appello di Trieste. La sentenza era stata notificata presso lo studio dell'avv. Comolli, ove risultava mantenuta l'elezione di domicilio, e presso lo studio dell'avv. Starace, difensore d'ufficio. L'istante lamenta che entrambi i predetti avvocati non gli hanno comunicato l'esito di condanna, così come non gli era stata in alcun modo mai comunicata la morte del difensore di fiducia, l'avv. Mameli, da ritenersi evento costituente causa di forza maggiore che dà diritto alla restituzione nel termine ai sensi dell'art. 175 comma primo cod. proc. pen. Sostanzialmente si lamenta un'inadempienza difensiva di due difensori e, successivamente, si invoca la causa di forza maggiore rappresentata dalla morte del precedente difensore di fiducia. Già dalla disamina degli eventi emergono profili di manifesta infondatezza nel merito dell'istanza di restituzione nel termine. Tuttavia, il ricorrente-istante ha dedotto l'erroneità della decisione di inammissibilità fondata sulla tardività dell'istanza stessa e, sotto questo profilo, il Collegio deve preliminarmente pronunciarsi. Ebbene, anche la verifica di tempestività dell'istanza di restituzione nel termine dà esiti di manifesta infondatezza. In tema di restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso una sentenza di condanna, il comma primo dell'art. 175 cod. proc. pen., disposizione applicabile non vertendosi in tema di pronuncia contumaciale ed essendo stata invocata la causa di forza maggiore quale ragione della mancata impugnazione della sentenza emessa dalla Corte d'Appello il 23.10.2018, prevede un preciso termine di decadenza per la presentazione della richiesta, che decorre dal momento in cui è cessato il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore, che, ovviamente, deve essere conosciuto effettivamente dal condannato. La conoscenza è effettiva quando intende la sicura consapevolezza dell'esistenza e la precisa cognizione degli estremi del provvedimento (autorità, data, oggetto), collegate alla notizia certa o alla comunicazione di un atto formale che consente di individuare senza equivoco il momento in cui tale conoscenza si è verificata, non potendosi, invece, lasciare alla discrezionalità dell'imputato la scelta del momento in cui prendere cognizione del provvedimento impugnato sulla base della propria convenienza (cfr. Sez. 2, n. 25041 del 23.6.2005, Kellici, Rv. 231887; sulla necessità della tempestività della presentazione dell'istanza, in caso di sentenza contumaciale: Sez. 3, n. 10409 del 16/1/2020, El Bouhmi Mohammed, Rv. 278773). Nella specie, la Corte d'Appello ha ritenuto che l'istanza del ricorrente fosse tardiva, in quanto presentata dopo dieci giorni dalla conoscenza della sentenza di condanna, acquisita con l'ordine di esecuzione pena. мез Ed è manifestamente fondata l'obiezione della difesa relativa al fatto che l'effettiva conoscenza coinciderebbe con il momento in cui si sarebbe acquisita la piena consapevolezza delle ragioni sulla base delle quali era avvenuta la mancata informazione del ricorrente-istante relativamente alla sua condanna e, dunque, si sarebbe verificata soltanto quando si è presa contezza degli atti del procedimento, una volta saputa la notizia della condanna stessa, attraverso la notifica dell'ordine di esecuzione della pena. L'istanza di restituzione nel termine, infatti, è collegata alla mera notizia della sentenza emessa nei propri confronti e della quale non si abbia avuto conoscenza, mentre non può essere rinviata ad un tempo incerto e dipendente dalle scelte dell'imputato quale è quello in cui egli decida di avere piena cognizione degli atti processuali, richiedendone visione o copia: le ragioni specifiche, infatti, possono sempre essere discusse in sede di trattazione dell'istanza dinanzi al giudice competente. Nel caso del ricorrente, l'ordine di esecuzione della pena è stato notificato nelle mani dell'istante il 22.8.2019, mentre l'istanza di restituzione nel termine, così riqualificato il ricorso proposto dinanzi al Collegio, è stato depositato a questa Corte di legittimità il 26.9.2019, dunque fuori termine.
4. Tanto premesso, deve essere annullata senza rinvio l'ordinanza impugnata perché emessa da giudice funzionalmente incompetente e, riqualificato il ricorso come istanza di restituzione nel termine, al contempo deve essere dichiarata inammissibile detta istanza. Non si ritiene di condannare il ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi profili di colpa tali relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000) da determinarne il versamento.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata perché emessa da giudice funzionalmente incompetente e dichiara inammissibile l'istanza di restituzione nel termine, condannando l'istante al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 20 novembre 2020. Il Consigliere estensore Il Présidente Grazia MiccoliGrazia Matilde Brancaccio Allehele Broussen DEPOSITATA IN CANCELLERIA addi 13 GEN 2021 Que unIL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmel Lanzish