Sentenza 22 ottobre 1998
Massime • 1
La competenza a disporre la restituzione in termini per impugnare - a norma dell'art. 175, comma quarto, c.p.p. - appartiene al giudice dell'impugnazione quando sia già stata pronunciata sentenza di condanna; conseguentemente, l'ordinanza con la quale il giudice "a quo" provveda su detta istanza è nulla per incompetenza funzionale del giudice, stante l'inequivoca lettera della disposizione citata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/10/1998, n. 3181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3181 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di Consiglio
Dott. GIOVANNI TRANFO Presidente del 22.10.1998
1. Dott. LUCIANO DERIU Consigliere SENTENZA
2. " FRANCESCO TRIFONE " N. 3181
3. " ANTONINO ASSENNATO " REGISTRO GENERALE
4. " CO IL " N. 20619/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da ES NN, nato a [...] il [...];
avverso ordinanza in data 2.4.1998 del TO di OL Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Luciano Deriu;
Letta la requisitoria scritta del Sost. Proc. Gen. Dott. Vincenzo Geraci che ha concluso per l'annullamento senza rinvio. OSSERVA
Con ordinanza del 2.4.1998, il TO di OL respingeva l'istanza proposta ai sensi dell'art. 175 cpp da ES NA al fine di ottenere la restituzione nel termine per proporre appello avverso la sentenza 19.2.98 dello stesso TO (condanna all'esito di giudizio penale).
Proponeva ricorso per Cassazione il difensore del ES, deducendo nell'ordine:
1) "nullità dell'ordinanza di rigetto ex art. 178/a - 179 c.1 cpp per l'incapacità del giudice": competente a decidere sull'istanza era, infatti, la Corte d'appello di OL;
2) "nullità derivante dalla mancata dichiarazione di contumacia dell'imputato ES alla udienza del 19.2.98";
3) "incostituzionalità dell'art. 548 c. 3 cpp in relazione agli artt. 3 e 24 Cost.";
4) "richiesta di annullamento nel merito dell'ordinanza impugnata di rigetto della richiesta di restituzione nel termine". Il difensore concludeva chiedendo: a) in principalità, l'annullamento dell'ordinanza per i motivi sub 1; b) in subordine, l'annullamento dell'ordinanza senza rinvio e la restituzione in termini, per i motivi sub 2 e sub 4; c) in via ancora più gradata, la rimessione degli atti alla Corte costituzionale in ordine all'eccezione sub 3.
Con requisitoria scritta in data 6.7.98, il Procuratore generale presso questa Corte ha concluso per l'accoglimento del primo motivo di doglianza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso è fondato.
Devesi ritenere, infatti, che la competenza a disporre la restituzione in termini per impugnare - a norma dell'art. 175 c. 4 cpp - appartenga al giudice competente per l'impugnazione stessa,
quando sia già stata pronunciata sentenza di condanna;
conseguentemente, l'ordinanza con la quale il giudice a quo (come nel caso di specie) provveda sulla istanza di restituzione in termini per impugnare, è nulla per incompetenza funzionale di detto giudice, stante l'inequivoca lettera della disposizione citata (v. sul punto:
Cass. VI, sent. 3115 del 13.9.94, Italiano e altro). L'accoglimento del motivo principale del ricorso esonera la Corte dall'esame delle doglianze proposte solo in via di subordine. L'ordinanza impugnata deve essere, pertanto, annullata senza rinvio;
gli atti vanno trasmessi alla Corte d'appello di OL (competente per l'impugnazione) per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'impugnata ordinanza e dispone trasmettersi gli atti alla competente Corte d'appello di OL.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 1998