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Sentenza 4 luglio 2024
Sentenza 4 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/07/2024, n. 26403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26403 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da UI AS, nato a [...] il [...], avverso la sentenza della Corte di appello di Catania in data 4/04/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Nicola Lettieri, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito, per l'imputato, l'avv. Paola Tindara Palatina, comparso in sostituzione dell'avv. EP Rapisarda, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del Tribunale di Catania in data 2 ottobre 2019, AS UI fu condannato alla pena di 12 anni di reclusione in quanto riconosciuto colpevole del delitto di associazione mafiosa aggravata dall'uso delle armi per avere fatto parte dell'organizzazione denominata clan Cappello-AC suddivisa in squadre operanti nei vari quartieri di Catania, tra le quali quella denominata dei c.d. RA, in epoca antecedente e sino al marzo 2013 (capo A). Penale Sent. Sez. 5 Num. 26403 Anno 2024 Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Relatore: RENOLDI CARLO Data Udienza: 19/03/2024 2. Con sentenza in data 4 aprile 2023, la Corte di appello di Catania, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ritenuto le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante della recidiva infraquinquennale, per l'effetto rideterminando la pena finale in 7 anni di reclusione. 3. AS UI ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello a mezzo del difensore di fiducia, avv. EP Rapisarda, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, formulato ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. e di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 416-bis cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione circa l'affermazione di responsabilità dell'imputato. Sotto un primo profilo, il ricorso denuncia che, diversamente da quanto riferito dal collaboratore AC, nel 2009 vi sarebbe stata una semplice alleanza, nell'ambito del commercio di stupefacenti, tra gli UI - appartenenti alla famiglia "RT", diramazione dei "AP" - e i RA, facenti parte del gruppo avversario dei Cappello. Un'alleanza realizzata, secondo quanto riferito dallo stesso imputato, tra uno dei fratelli fratello, IC UI, e il clan dei RA, alla quale egli non avrebbe, peraltro, partecipato, rimanendo legato al gruppo di origine insieme al padre e al fratello maggiore. Quanto, poi, all'episodio della partecipazione di UI al summit di mafia dei RA, avvenuto nel 2011 in presenza di AC, una settimana dopo la sua scarcerazione - episodio ritenuto idoneo a riscontrare il racconto di AC - il collaboratore in realtà riferirebbe di un unico incontro con UI, omettendo qualsiasi dettaglio su di esso o sul ruolo che, nel frangente, avrebbe assunto l'imputato. Ciò impedirebbe di dimostrare la partecipazione di UI alla nuova organizzazione in termini di stabilità del vincolo e di fattiva collaborazione con il nuovo sodalizio, attraverso un concreto contributo alla vita o alla realizzazione dei reati-fine dello stesso. Non significativo sarebbe l'episodio, ritenuto dalla Corte territoriale sintomatico del passaggio dal clan dei AP a quello dei Capello, relativo all'uccisione, da parte del fratello IC, nel luglio 2009, del responsabile santapaoliano del villaggio Sant'Agata, IM Maugeri, posto che la partecipazione del germano al fatto di sangue emergerebbe solo dalla partecipazione a una riunione. In ogni caso, da numerosi processi per fatti di criminalità organizzata (come, ad esempio, il processo cd. Orione) sarebbe emerso come, anche all'interno di un'unica compagine associativa, si siano spesso verificate profonde spaccature e alleanze determinate da interessi contingenti, senza che ciò abbia determinato il transito di un gruppo in altre organizzazioni criminali. Sempre sul piano logico, il 2 ricorso evidenzia l'inverosimiglianza della ricostruzione accolta, atteso che un soggetto di rango apicale come UI avrebbe deciso di passare a un altro gruppo in cui non poteva mantenere la stessa posizione di vertice, diventando un semplice affiliato che sottostava agli ordini impartitigli. Quanto all'intercettazioni di conversazioni ambientali tra AS UI e GI LL (progr. n. 6559, 6815 e 6817, rispettivamente la prima del 6 giugno 2009 e le altre del 25 giugno 2009) che confermerebbero il suo passaggio al clan dei RA, dai dialoghi non si evincerebbe alcuna concreta condotta di partecipazione dei fratelli UI a un'altra realtà associativa. Dalla lettura coordinata delle tre conversazioni, captate nell'arco di 19 giorni, emergerebbe una serie di lamentele e di propositi generici, che non consentirebbero di individuare né specifiche vicende, né i potenziali destinatari delle lagnanze;
e, anzi, sarebbero compatibili con le spiegazioni fornite da UI circa gli interrogativi sul da farsi a seguito delle pressioni subae dal fratello IC, che avrebbe voluto l'avvicinamento ai RA e, di contro, sulle sue perplessità, che lo avrebbero portato a non assecondare il fratello. Dunque, le intercettazioni in parola non costituirebbero validi riscontri, attesa la loro genericità e indeterminatezza, con la possibilità di diverse interpretazioni, tutte altrettanto plausibili. In ogni caso, le vicende giudiziarie di UI lo collocherebbero, nel medesimo arco temporale, in un contesto associativo opposto. Infatti, al ricorrente, sino al giugno 2009, sarebbe stata contestata la partecipazione al clan "AP - Ercolano", nonché il delitto di tentata estorsione aggravato dall'art. 7 «per la vicinanza e/o appartenenza al clan dei RT» di Piano Tavola (procedimento cd. money lender); il che dimostrerebbe la difficoltà di delineare un contributo associativo stabile al gruppo dei RA. Sarebbe, dunque, inverosimile che, nel medesimo contesto temporale, l'imputato possa essere transitato nel gruppo dei RA, facente capo al clan dei Cappello - AC, per rimanervi, fra l'altro, per un tempo assai ristretto, sicché, al più, vi sarebbe stata una semplice alleanza tra i RT e i RA. La sentenza impugnata si sarebbe limitata ad apodittiche affermazioni sulla condotta di partecipazione, integrando così il vizio di manifesta illogicità della motivazione, che si affiancherebbe al vizio di erronea interpretazione dell'art. 416-bis cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso inammissibile. 2. Va premesso che l'odierna impugnazione ricorso non contesta l'esistenza e l'operatività dell'associazione mafiosa denominata "Cappello - AC", ma soltanto la partecipazione ad essa dell'imputato, che il ricorso fonda, in primo a luogo, sul presupposto che sarebbe irragionevole, per un affiliato, transitare da un sodalizio a un altro, oltre che sulla asserita mancanza di riscontri alle dichiarazioni accusatorie rese dal collaboratore di giustizia AC. 2.1. Giova a questo punto evidenziare gli elementi di prova su cui le due sentenze di merito hanno, invece, ritenuto accertato che AS UI, soggetto apicale del gruppo mafioso della famiglia RT, storicamente affiliata al clan "AP - Ercolano" di Catania, in un certo periodo era passato, insieme al sodalizio di cui faceva parte, al clan dei RA, riferibile al raggruppamento rivale dei Cappello. Essi sono costituiti, in primo luogo, dalle dichiarazioni del collaboratore VA AC, il quale ha riferito che tale passaggio si era verificato nel 2009 e che, successivamente a esso, UI aveva partecipato a un summit di mafia del clan dei RA, avvenuto alla presenza dello stesso AC, nel 2011, una settimana dopo la sua scarcerazione. Dette dichiarazioni sono state ritenute confermate dagli accertamenti compiuti dalle sentenze, ormai definitive, pronunciate nell'ambito dei procedimenti cosiddetti Revenge 1, Revenge 2 e Revenge 3, acquisite al fascicolo del giudizio di primo grado. Sul piano logico, inoltre, è stata valorizzata la circostanza che IC UI, fratello dell'odierno imputato, nel luglio del 2009 aveva ucciso IM Maugeri, indicato come il responsabile del gruppo dei AP presente nel villaggio Sant'Agata; e che il clan dei RA aveva acquisito una sempre maggiore importanza in ambito mafioso rispetto allo storico clan AP, con già fornendosi una significativa giustificazione, sul piano logico, della decisione di passare nelle fila di un sodalizio che stava emergendo come particolarmente potente. Ulteriore conferma dell'ipotesi accusatoria è stata tratta, inoltre, dalle conversazioni ambientali riportate alle pagine da 83 a 90 della sentenza di primo grado, in occasione delle quali l'imputato parlava con il sodale GI LL circa la bontà o meno della scelta di passare al clan dei RA e in cui i due discutevano apertamente del fatto se l'ormai avvenuto transito alla famiglia dei RA fosse stato conveniente, offrendo una risposta negativa ai loro interrogativi. Un ulteriore riscontro è stato, poi, rinvenuto nelle dichiarazioni rese nel giudizio di appello da EP MI, collaboratore di giustizia dal 2012, il quale ha confermato di avere parlato direttamente con IC UI nel carcere di piazza Lanza, apprendendo da costui dell'avvenuto passaggio della famiglia UI, unitamente agli ST, dal gruppo dei AP a quello dei RA. Il collaboratore ha anche riferito che il fratello PA gli aveva detto di essere stato contattato a sua volta da GI LL, con cui UI era stato intercettato (v. supra), il quale gli aveva proposto di passare, con tutta la famiglia MI, nelle fila dei RA;
e che, successivamente, IC UI aveva parlato con ER IS per cercare di ritornare nell'orbita del clan AP, 4 ,), mentre AS UI, odierno imputato, e GI LL avevano preferito rimanere all'interno del clan dei RA. Infine, la Corte territoriale ha richiamato le dichiarazioni rese nel giudizio di appello da IO RE, divenuto nelle more collaboratore di giustizia, il quale, con una deposizione ritenuta lineare e precisa, dovuta alla diretta cognizione dei fatti, essendo stato protagonista del passaggio degli ST ai RA in un periodo coevo al passaggio degli UI, ha confermato che tale trasmigrazione era avvenuta verso la fine di maggio del 2009, quando gli ex santapaoliani si erano messi al servizio dei RA e, in particolare, di EB Lo Giudice e Orazio Privitera. Il collaboratore ha aggiunto, poi, che nel giugno di quell'anno si era svolta una riunione alla presenza del rappresentante provinciale di Cosa Nostra catanese, di EB NI e di NI ZZ, e che, in tale sede, gli ST erano stati rappresentati da CI AR e gli UI da ET UI, essendo questi ultimi due gruppi ormai inseriti nel clan dei RA. Il collaboratore ha, poi, confermato di conoscere da sempre l'odierno imputato, di essere certo del suo transito nel clan dei RA e di averlo incontrato spesso insieme ad TT IA per comprare stupefacente nel quartiere di Monte Po'. In un'occasione si era recato insieme a lui a casa di Massimiliano Lo Giudice per questioni relative alla fornitura di stupefacenti e in quel frangente AS UI aveva chiesto a Lo Giudice i soldi necessari per i processi in corso dei familiari detenuti, ricevendo rassicurazioni in tal senso. Secondo il collaboratore, ancora, in tale periodo UI, a causa della detenzione dei familiari, era il responsabile del gruppo di Piano Tavola, si occupava principalmente degli affari di droga e delle estorsioni, transitate al clan dei RA a seguito del passaggio degli UI dai santapaoliani ai RA-Cappello; e in un'altra occasione, TT IA gli aveva consegnato un kalashnikov, poi riconsegnato al clan AP a seguito del ritorno degli UI in tale organizzazione mafiosa. RE ha anche chiarito che gli ST e gli UI avevano deciso di transitare nel 2009 nel clan dei RA per incrementare i guadagni con il commercio degli stupefacenti, dal quale i RA, all'epoca, ricavano grandissimi guadagni;
mentre il rientro nella famiglia dei "AP" era avvenuto a seguito dell'arresto di Lo Giudice. Infine, è stato esaminato in appello ES UI, fratello del ricorrente, collaboratore di giustizia, detenuto dal 1999, il quale ha riferito di un colloquio avuto con IO AC, il quale gli aveva chiesto conto del passaggio degli UI ai RA. Quanto alla circostanza che l'imputato fosse stato condannato in altro procedimento, per estorsioni commesse negli stessi anni del passaggio ai RA, come appartenente ai RT, la Corte territoriale ha osservato che tale è sempre stata la collocazione degli UI, in tal senso conosciuti dalle 5 ul-- vittime delle estorsioni, a prescindere dal loro inquadramento nei santapaoliani o nei Cappello-RA. Dunque, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, sono stati ritenuti dimostrati non solo l'adesione formale di UI al clan dei RA, ma anche il ruolo dallo stesso rivestito, essendosi egli messo a disposizione del gruppo mafioso un tempo rivale, avendo continuato l'attività estorsiva già in essere per conto della propria famiglia criminale, inserendosi nell'attività di spaccio di stupefacenti gestita nelle piazze catanesi;
e occupandosi della detenzione delle armi del clan, come dimostra la circostanza che, al momento del suo arresto, il 6 settembre 2011, insieme a EB ZI e VA HE, organici del clan dei RA, erano state sequestrate due pistole e che, nel periodo in contestazione, egli ricevette da TT IA un kalashnikov, armi nella diretta disponibilità dell'organizzazione mafiosa. 3. Dunque, da un lato, le sentenze di merito hanno richiamato il contenuto di sentenze definitive e di conversazioni captate, nonché le risultanze dell'attività di polizia giudiziaria svolta, costituenti indizi che, conformemente al tenore dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., possiedono le connotazioni della gravità (ossia della persuasività), della precisione (cioè della idoneità ad escludere altre alternative ragionevoli, nemmeno offerte dal ricorrente) nonché della concordanza (ovvero il loro essere collimanti, non escludendosi a vicenda). Dall'altro lato, le dichiarazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia sono risultate dotate di riscontri esterni, consistenti nei menzionati esiti delle conversazioni captate e nell'attività di indagine della polizia giudiziaria, per cui deve ritenersi che siano stati rispettati i requisiti dell'art. 192 cod. proc. pen. Quanto alle intercettazioni telefoniche o ambientali, su cui si appuntano talune censure difensive, deve ribadirsi, secondo un indirizzo giurisprudenziale che costituisce ormai ius receptum, che costituisca questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto di esse, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (ex multis, Sez. 3, n. 44938 del 5/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 - 01), ragion per cui sono irricevibili le doglianze miranti a offrire letture alternative delle conversazioni acquisite in atti. 4. Infine, va del pari ribadito, sotto un primo profilo, l'inammissibilità di doglianze che, come nel caso qui in rilievo sollecitano una rivalutazione del compendio probatorio sulla base di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera 6 prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessinnone, Rv. 207944 - 01). Va, infatti, ancora una volta evidenziato che il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione;
sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di cassazione. Inoltre, sotto altro aspetto, essendosi, nella specie, al cospetto di una "doppia conforme" di condanna, va ulteriormente considerato che il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione asseritamente inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti - con specifica deduzione - che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (ex multis, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269217 - 01; Sez. 2, n. 5336 del 9/01/2018, L., Rv. 272018 - 01; Sez. 5, n. 48050 del 2/07/2019, S., Rv. 277758 - 01). Nella vicenda in esame, tuttavia, non è certamente dato riscontrare che i Giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie, in una forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti. 5. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. 7 09--
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 19 marzo 2024
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Nicola Lettieri, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito, per l'imputato, l'avv. Paola Tindara Palatina, comparso in sostituzione dell'avv. EP Rapisarda, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del Tribunale di Catania in data 2 ottobre 2019, AS UI fu condannato alla pena di 12 anni di reclusione in quanto riconosciuto colpevole del delitto di associazione mafiosa aggravata dall'uso delle armi per avere fatto parte dell'organizzazione denominata clan Cappello-AC suddivisa in squadre operanti nei vari quartieri di Catania, tra le quali quella denominata dei c.d. RA, in epoca antecedente e sino al marzo 2013 (capo A). Penale Sent. Sez. 5 Num. 26403 Anno 2024 Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Relatore: RENOLDI CARLO Data Udienza: 19/03/2024 2. Con sentenza in data 4 aprile 2023, la Corte di appello di Catania, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ritenuto le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante della recidiva infraquinquennale, per l'effetto rideterminando la pena finale in 7 anni di reclusione. 3. AS UI ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello a mezzo del difensore di fiducia, avv. EP Rapisarda, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, formulato ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. e di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 416-bis cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione circa l'affermazione di responsabilità dell'imputato. Sotto un primo profilo, il ricorso denuncia che, diversamente da quanto riferito dal collaboratore AC, nel 2009 vi sarebbe stata una semplice alleanza, nell'ambito del commercio di stupefacenti, tra gli UI - appartenenti alla famiglia "RT", diramazione dei "AP" - e i RA, facenti parte del gruppo avversario dei Cappello. Un'alleanza realizzata, secondo quanto riferito dallo stesso imputato, tra uno dei fratelli fratello, IC UI, e il clan dei RA, alla quale egli non avrebbe, peraltro, partecipato, rimanendo legato al gruppo di origine insieme al padre e al fratello maggiore. Quanto, poi, all'episodio della partecipazione di UI al summit di mafia dei RA, avvenuto nel 2011 in presenza di AC, una settimana dopo la sua scarcerazione - episodio ritenuto idoneo a riscontrare il racconto di AC - il collaboratore in realtà riferirebbe di un unico incontro con UI, omettendo qualsiasi dettaglio su di esso o sul ruolo che, nel frangente, avrebbe assunto l'imputato. Ciò impedirebbe di dimostrare la partecipazione di UI alla nuova organizzazione in termini di stabilità del vincolo e di fattiva collaborazione con il nuovo sodalizio, attraverso un concreto contributo alla vita o alla realizzazione dei reati-fine dello stesso. Non significativo sarebbe l'episodio, ritenuto dalla Corte territoriale sintomatico del passaggio dal clan dei AP a quello dei Capello, relativo all'uccisione, da parte del fratello IC, nel luglio 2009, del responsabile santapaoliano del villaggio Sant'Agata, IM Maugeri, posto che la partecipazione del germano al fatto di sangue emergerebbe solo dalla partecipazione a una riunione. In ogni caso, da numerosi processi per fatti di criminalità organizzata (come, ad esempio, il processo cd. Orione) sarebbe emerso come, anche all'interno di un'unica compagine associativa, si siano spesso verificate profonde spaccature e alleanze determinate da interessi contingenti, senza che ciò abbia determinato il transito di un gruppo in altre organizzazioni criminali. Sempre sul piano logico, il 2 ricorso evidenzia l'inverosimiglianza della ricostruzione accolta, atteso che un soggetto di rango apicale come UI avrebbe deciso di passare a un altro gruppo in cui non poteva mantenere la stessa posizione di vertice, diventando un semplice affiliato che sottostava agli ordini impartitigli. Quanto all'intercettazioni di conversazioni ambientali tra AS UI e GI LL (progr. n. 6559, 6815 e 6817, rispettivamente la prima del 6 giugno 2009 e le altre del 25 giugno 2009) che confermerebbero il suo passaggio al clan dei RA, dai dialoghi non si evincerebbe alcuna concreta condotta di partecipazione dei fratelli UI a un'altra realtà associativa. Dalla lettura coordinata delle tre conversazioni, captate nell'arco di 19 giorni, emergerebbe una serie di lamentele e di propositi generici, che non consentirebbero di individuare né specifiche vicende, né i potenziali destinatari delle lagnanze;
e, anzi, sarebbero compatibili con le spiegazioni fornite da UI circa gli interrogativi sul da farsi a seguito delle pressioni subae dal fratello IC, che avrebbe voluto l'avvicinamento ai RA e, di contro, sulle sue perplessità, che lo avrebbero portato a non assecondare il fratello. Dunque, le intercettazioni in parola non costituirebbero validi riscontri, attesa la loro genericità e indeterminatezza, con la possibilità di diverse interpretazioni, tutte altrettanto plausibili. In ogni caso, le vicende giudiziarie di UI lo collocherebbero, nel medesimo arco temporale, in un contesto associativo opposto. Infatti, al ricorrente, sino al giugno 2009, sarebbe stata contestata la partecipazione al clan "AP - Ercolano", nonché il delitto di tentata estorsione aggravato dall'art. 7 «per la vicinanza e/o appartenenza al clan dei RT» di Piano Tavola (procedimento cd. money lender); il che dimostrerebbe la difficoltà di delineare un contributo associativo stabile al gruppo dei RA. Sarebbe, dunque, inverosimile che, nel medesimo contesto temporale, l'imputato possa essere transitato nel gruppo dei RA, facente capo al clan dei Cappello - AC, per rimanervi, fra l'altro, per un tempo assai ristretto, sicché, al più, vi sarebbe stata una semplice alleanza tra i RT e i RA. La sentenza impugnata si sarebbe limitata ad apodittiche affermazioni sulla condotta di partecipazione, integrando così il vizio di manifesta illogicità della motivazione, che si affiancherebbe al vizio di erronea interpretazione dell'art. 416-bis cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso inammissibile. 2. Va premesso che l'odierna impugnazione ricorso non contesta l'esistenza e l'operatività dell'associazione mafiosa denominata "Cappello - AC", ma soltanto la partecipazione ad essa dell'imputato, che il ricorso fonda, in primo a luogo, sul presupposto che sarebbe irragionevole, per un affiliato, transitare da un sodalizio a un altro, oltre che sulla asserita mancanza di riscontri alle dichiarazioni accusatorie rese dal collaboratore di giustizia AC. 2.1. Giova a questo punto evidenziare gli elementi di prova su cui le due sentenze di merito hanno, invece, ritenuto accertato che AS UI, soggetto apicale del gruppo mafioso della famiglia RT, storicamente affiliata al clan "AP - Ercolano" di Catania, in un certo periodo era passato, insieme al sodalizio di cui faceva parte, al clan dei RA, riferibile al raggruppamento rivale dei Cappello. Essi sono costituiti, in primo luogo, dalle dichiarazioni del collaboratore VA AC, il quale ha riferito che tale passaggio si era verificato nel 2009 e che, successivamente a esso, UI aveva partecipato a un summit di mafia del clan dei RA, avvenuto alla presenza dello stesso AC, nel 2011, una settimana dopo la sua scarcerazione. Dette dichiarazioni sono state ritenute confermate dagli accertamenti compiuti dalle sentenze, ormai definitive, pronunciate nell'ambito dei procedimenti cosiddetti Revenge 1, Revenge 2 e Revenge 3, acquisite al fascicolo del giudizio di primo grado. Sul piano logico, inoltre, è stata valorizzata la circostanza che IC UI, fratello dell'odierno imputato, nel luglio del 2009 aveva ucciso IM Maugeri, indicato come il responsabile del gruppo dei AP presente nel villaggio Sant'Agata; e che il clan dei RA aveva acquisito una sempre maggiore importanza in ambito mafioso rispetto allo storico clan AP, con già fornendosi una significativa giustificazione, sul piano logico, della decisione di passare nelle fila di un sodalizio che stava emergendo come particolarmente potente. Ulteriore conferma dell'ipotesi accusatoria è stata tratta, inoltre, dalle conversazioni ambientali riportate alle pagine da 83 a 90 della sentenza di primo grado, in occasione delle quali l'imputato parlava con il sodale GI LL circa la bontà o meno della scelta di passare al clan dei RA e in cui i due discutevano apertamente del fatto se l'ormai avvenuto transito alla famiglia dei RA fosse stato conveniente, offrendo una risposta negativa ai loro interrogativi. Un ulteriore riscontro è stato, poi, rinvenuto nelle dichiarazioni rese nel giudizio di appello da EP MI, collaboratore di giustizia dal 2012, il quale ha confermato di avere parlato direttamente con IC UI nel carcere di piazza Lanza, apprendendo da costui dell'avvenuto passaggio della famiglia UI, unitamente agli ST, dal gruppo dei AP a quello dei RA. Il collaboratore ha anche riferito che il fratello PA gli aveva detto di essere stato contattato a sua volta da GI LL, con cui UI era stato intercettato (v. supra), il quale gli aveva proposto di passare, con tutta la famiglia MI, nelle fila dei RA;
e che, successivamente, IC UI aveva parlato con ER IS per cercare di ritornare nell'orbita del clan AP, 4 ,), mentre AS UI, odierno imputato, e GI LL avevano preferito rimanere all'interno del clan dei RA. Infine, la Corte territoriale ha richiamato le dichiarazioni rese nel giudizio di appello da IO RE, divenuto nelle more collaboratore di giustizia, il quale, con una deposizione ritenuta lineare e precisa, dovuta alla diretta cognizione dei fatti, essendo stato protagonista del passaggio degli ST ai RA in un periodo coevo al passaggio degli UI, ha confermato che tale trasmigrazione era avvenuta verso la fine di maggio del 2009, quando gli ex santapaoliani si erano messi al servizio dei RA e, in particolare, di EB Lo Giudice e Orazio Privitera. Il collaboratore ha aggiunto, poi, che nel giugno di quell'anno si era svolta una riunione alla presenza del rappresentante provinciale di Cosa Nostra catanese, di EB NI e di NI ZZ, e che, in tale sede, gli ST erano stati rappresentati da CI AR e gli UI da ET UI, essendo questi ultimi due gruppi ormai inseriti nel clan dei RA. Il collaboratore ha, poi, confermato di conoscere da sempre l'odierno imputato, di essere certo del suo transito nel clan dei RA e di averlo incontrato spesso insieme ad TT IA per comprare stupefacente nel quartiere di Monte Po'. In un'occasione si era recato insieme a lui a casa di Massimiliano Lo Giudice per questioni relative alla fornitura di stupefacenti e in quel frangente AS UI aveva chiesto a Lo Giudice i soldi necessari per i processi in corso dei familiari detenuti, ricevendo rassicurazioni in tal senso. Secondo il collaboratore, ancora, in tale periodo UI, a causa della detenzione dei familiari, era il responsabile del gruppo di Piano Tavola, si occupava principalmente degli affari di droga e delle estorsioni, transitate al clan dei RA a seguito del passaggio degli UI dai santapaoliani ai RA-Cappello; e in un'altra occasione, TT IA gli aveva consegnato un kalashnikov, poi riconsegnato al clan AP a seguito del ritorno degli UI in tale organizzazione mafiosa. RE ha anche chiarito che gli ST e gli UI avevano deciso di transitare nel 2009 nel clan dei RA per incrementare i guadagni con il commercio degli stupefacenti, dal quale i RA, all'epoca, ricavano grandissimi guadagni;
mentre il rientro nella famiglia dei "AP" era avvenuto a seguito dell'arresto di Lo Giudice. Infine, è stato esaminato in appello ES UI, fratello del ricorrente, collaboratore di giustizia, detenuto dal 1999, il quale ha riferito di un colloquio avuto con IO AC, il quale gli aveva chiesto conto del passaggio degli UI ai RA. Quanto alla circostanza che l'imputato fosse stato condannato in altro procedimento, per estorsioni commesse negli stessi anni del passaggio ai RA, come appartenente ai RT, la Corte territoriale ha osservato che tale è sempre stata la collocazione degli UI, in tal senso conosciuti dalle 5 ul-- vittime delle estorsioni, a prescindere dal loro inquadramento nei santapaoliani o nei Cappello-RA. Dunque, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, sono stati ritenuti dimostrati non solo l'adesione formale di UI al clan dei RA, ma anche il ruolo dallo stesso rivestito, essendosi egli messo a disposizione del gruppo mafioso un tempo rivale, avendo continuato l'attività estorsiva già in essere per conto della propria famiglia criminale, inserendosi nell'attività di spaccio di stupefacenti gestita nelle piazze catanesi;
e occupandosi della detenzione delle armi del clan, come dimostra la circostanza che, al momento del suo arresto, il 6 settembre 2011, insieme a EB ZI e VA HE, organici del clan dei RA, erano state sequestrate due pistole e che, nel periodo in contestazione, egli ricevette da TT IA un kalashnikov, armi nella diretta disponibilità dell'organizzazione mafiosa. 3. Dunque, da un lato, le sentenze di merito hanno richiamato il contenuto di sentenze definitive e di conversazioni captate, nonché le risultanze dell'attività di polizia giudiziaria svolta, costituenti indizi che, conformemente al tenore dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., possiedono le connotazioni della gravità (ossia della persuasività), della precisione (cioè della idoneità ad escludere altre alternative ragionevoli, nemmeno offerte dal ricorrente) nonché della concordanza (ovvero il loro essere collimanti, non escludendosi a vicenda). Dall'altro lato, le dichiarazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia sono risultate dotate di riscontri esterni, consistenti nei menzionati esiti delle conversazioni captate e nell'attività di indagine della polizia giudiziaria, per cui deve ritenersi che siano stati rispettati i requisiti dell'art. 192 cod. proc. pen. Quanto alle intercettazioni telefoniche o ambientali, su cui si appuntano talune censure difensive, deve ribadirsi, secondo un indirizzo giurisprudenziale che costituisce ormai ius receptum, che costituisca questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto di esse, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (ex multis, Sez. 3, n. 44938 del 5/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 - 01), ragion per cui sono irricevibili le doglianze miranti a offrire letture alternative delle conversazioni acquisite in atti. 4. Infine, va del pari ribadito, sotto un primo profilo, l'inammissibilità di doglianze che, come nel caso qui in rilievo sollecitano una rivalutazione del compendio probatorio sulla base di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera 6 prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessinnone, Rv. 207944 - 01). Va, infatti, ancora una volta evidenziato che il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione;
sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di cassazione. Inoltre, sotto altro aspetto, essendosi, nella specie, al cospetto di una "doppia conforme" di condanna, va ulteriormente considerato che il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione asseritamente inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti - con specifica deduzione - che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (ex multis, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269217 - 01; Sez. 2, n. 5336 del 9/01/2018, L., Rv. 272018 - 01; Sez. 5, n. 48050 del 2/07/2019, S., Rv. 277758 - 01). Nella vicenda in esame, tuttavia, non è certamente dato riscontrare che i Giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie, in una forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti. 5. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. 7 09--
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 19 marzo 2024