Sentenza 12 ottobre 2017
Massime • 1
In tema di ordinamento penitenziario, l'art. 77, comma 1, n. 16 del d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 costituisce una norma in bianco che permette l'irrogazione di una sanzione disciplinare per qualunque inosservanza di ordini o prescrizioni ovvero anche solo per l'ingiustificato ritardo nell'esecuzione di essi, purché tale previsione sia espressamente contemplata da una disposizione del regolamento connotata da chiarezza e precisione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/10/2017, n. 11308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11308 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2017 |
Testo completo
1 1308-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 12/10/2017 Presidente - Sent. n. sez.336712017 DOMENICO CARCANO ANGELA TARDIO REGISTRO GENERALE FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO N.3825/2017 GIACOMO ROCCHI - Rel. Consigliere - RAFFAELLO MAGI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LO LO FI nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 14/07/2016 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMO sentita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI;
lette/sentite le conclusioni del PG M. DI NARDO, che ha divesto - l'eccoglimento del ricorso;
-1-- IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il Tribunale di Sorveglianza di Palermo, con decisione del 14 luglio 2016 ha respinto il reclamo in tema di sanzione disciplinare proposto da Lo PI FI, confermando la decisione emessa in primo grado dal Magistrato di Sorveglianza. Il detenuto è stato sanzionato per aver conservato generi non consentiti (strofinacci di tipo vileda e due bottiglie di detersivo prive di etichetta), ai sensi dell'art. 77 co.1 n.16 dPR n.230 del 2000. La sanzione è l'esclusione dalle attività ricreative e sportive per giorni dieci. Il Tribunale in motivazione afferma che i profili di doglianza riguardano il merito della decisione adottata e, pertanto, non sono valutabili. Ciò perchè la sanzione inflitta rientra nella fascia di sindacabilità (art. 69 co.6 lett. a ord.pen.) limitata alle condizioni di esercizio del potere disciplinare, costituzione e competenza dell'organo disciplinare, contestazione degli addebiti e facoltà di discolpa.
2. A mezzo del difensore, ricorre per cassazione Lo PI FI e deduce : a) erronea applicazione della disciplina regolatrice e motivazione apparente. Si rappresenta che era stata sollevata questione di mancato rispetto della previsione Rit generale di tassatività delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 38 co.1 ord.pen.. Ciò perchè la previsione azionata, art. 77 co.1 n. 16 del DPR n.230/2000, riguarda genericamente la inosservanza di ordini o prescrizioni o l'ingiustificato ritardo nella esecuzione di essi. In ciò la disposizione rinvia, quanto al precetto, al contenuto dell'ordine o della prescrizione. Era stato, in particolare, contestato che il possesso degli oggetti potesse essere sanzionato, in virtù del fatto che una previsione regolamentare interna del 25 settembre 2015 (peraltro non esibita dall' Amministrazione, nonostante espressa richiesta) aveva invitato i detenuti a disfarsi di eventuali oggetti 'in eccesso' rispetto a quanto consentito, entro tre mesi. La perquisizione nella cella del Lo PI avveniva il 17 novembre 2015, dunque in un momento in cui il termine - per disfarsi di eventuali oggetti in eccesso - non era scaduto. Non era stato, pertanto, introdotto un tema di merito ma un tema di legittimità della sanzione, su cui era doveroso esercitare il sindacato.
3. Il ricorso è fondato e va accolto, per le ragioni che seguono.
3.1 Ad avviso del Collegio i temi introdotti dal reclamante riguardano, a dfferenza di quanto affermato nella decisione impugnata, le condizioni di esercizio del potere disciplinare. W. Su tale indicazione legislativa non si rinviene, nei precedenti massimati di questa Corte di legittimità, una rassegna approfondita dei significati, il che rende necessario operare alcune considerazioni, specie in virtù della estesa riforma successiva alla nota decisione emessa dalla Corte Edu nel caso RE
contro
Italia - dell'intero sistema di tutela delle posizioni giuridiche soggettive delle persone sottoposte ad esecuzione penale. Va dunque precisato che per «condizioni di esercizio del potere» va intesa la verifica della pre-esistenza, rispetto al fatto, non già di una qualsiasi disposizione prescrittiva, ma di una disposizione regolamentare assistita da chiarezza e precisione - non contrastante con la normativa primaria - che, in forza del rinvio di cui all'art. 38 co.1 ord.pen. (sorta di riserva di regolamento), consenta di elevare legittimamente ad illecito disciplinare la condotta addebitata al soggetto ristretto. In tale ambito, il controllo giurisdizionale non può, dunque, ritenersi meramente formale (ossia diretto alla presa d'atto dell'avvenuto esercizio del potere disciplinare da parte del soggetto titolare del medesimo) ma deve estendersi alla verifica della non arbitrarietà della individuazione del precetto da parte dell' amministrazione penitenziaria. Tale tipologia di sindacato consente di attribuire coerenza sistematica (anche in riferimento a quanto previsto in via generale dall'art. 35 bis ord.pen.) alla disposizione di legge dell'art. 38 ord.pen. lì dove tale disposizione di legge richiede la inderogabilità di una previsione espressa come infrazione del 'fatto' commesso, sicchè il potere disciplinare esercitato in presenza di un precetto eccessivamente elastico o oscuro RY risulterebbe irrimediabilmente viziato da palese illegittimità. Al contempo, va ritenuto che rientra nella dizione normativa 'condizioni di esercizio del potere' anche il tema della corrispondenza tra il 'fatto concreto' (per come accertato in sede disciplinare, lì dove manchi il controllo giurisdizionale di merito) e la fattispecie astratta, posto che anche in tal caso la riconducibilità al precetto di un comportamento non collimante con la previsione 'incriminatrice' finisce con il violare generale principio di tassatività, così creando un nuovo precetto in modo del tutto illegittimo.
3.2 Dunque la verifica giurisdizionale, pure lì dove sussista la limitazione cognitiva riferita al merito di cui all'art. 69 co.6 lettera a primo periodo, ricomprende detti profili, specie nella ipotesi in cui la contestazione venga operata in riferimento a quanto previsto dall'art. 77 co.1 n.16 Reg. Pen.. L'inibizione all'esame del merito riguarda, in tutta evidenza, i profili probatori della condotta concretamente tenuta dalla persona detenuta, ma lì dove sorga un problema di identificazione, esistenza o chiarezza del precetto, tale questione è del tutto preliminare ed è compito della giurisdizione in virtù del suddetto significato da attribuirsi alla locuzione condizioni di esercizio del potere disciplinare » -, verificare il rispetto dei principi di fondo che governano la irrogazione di una sanzione, tra cui la conoscibilità del precetto e la sua rispondenza al generale principio di legalità. 3 La norma di cui all'art. 77 co.1 n. 16 Reg. Pen. svolge, in particolare, una complessa funzione di norma disciplinare in bianco (affine a quella svolta in ambito penale dall'art. 650 cod.pen.) posto che eleva a presupposto della sanzione disciplinare qualunque inosservanza di 'ordini o prescrizioni' (o l'ingiustificato ritardo), e ciò pone una pressante esigenza di coordinamento di tale previsione con il testo dell'art. 38 della legge di ordinamento penitenziario (lì dove si impone, quale regola generale, la espressa previsione regolamentare). Da ciò deriva che, al fine di rendere compatibile la disposizione in parola con l'intero sistema di legalità esecutiva (teso alla sindacabilità giurisdizionale di tutte le ipotesi di violazione di diritti riconosciuti alla persona detenuta) in sede di reclamo giurisdizionale relativo a sanzione irrogata in rapporto a quanto previsto dall'art. 77 co.1 n.16 Reg. la magistratura di sorveglianza ha il potere-dovere di verificare, preliminarmente e per ogni tipologia di sanzione inflitta : a) l'esistenza dell'ordine o della prescrizione che si assume violata, con obbligo per l'amministrazione di renderne accessibile la fonte;
b) i profili di legittimità dell'ordine o della prescrizione, atteso che la degradazione della riserva di legge in riserva di regolamento (art. 38 co.1) non comporta l'assenza di vincoli legali (e costituzionali) sui contenuti della previsione-fonte della sanzione disciplinare, in RM chiave di rispetto del principio di legalità; c) la effettiva rispondenza tra il contenuto del precetto e il comportamento tenuto dal soggetto cui la sanzione è stata applicata. condizioni di3.2 Nel caso in esame, pertanto, l'erronea interpretazione della locuzione esercizio' - da parte del Magistrato come del Tribunale di Sorveglianza - ha determinato l'assenza di verifica dei segnalati profili, introdotti ritualmente dal reclamante, specie lì dove si è lamentata l'assenza di chiarezza del precetto e l'esistenza di un provvedimento a contenuto generale che, nel concedere un termine per la dismissione di eventuali oggetti non consentiti, finiva con il consentirne il mantenimento temporaneo . Andrà inoltre verificato, in rapporto all'atto-fonte della responsabilità disciplinare (ove esistente e legittimo), se la condotta materiale sia o meno rispondente ai contenuti del precetto, non potendo ammettersi ad esempio che l'amministrazione possa - - selezionare la tipologia di utensili consentiti ammettendone alcuni ed escludendone altri, salva l'ipotesi in cui tale distinzione risponda ad esigenze obiettive di tutela della sicurezza interna riconducibili ad una disposizione di legge. Va pertanto disposto l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Palermo. 4
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Palermo. Così deciso il 12 ottobre 2017 Il Consigliere estensore I Presidente Raffaello Magi Domenico Carcano ей preg DEPOSITATA IN CANCELLERIA 13 MAR 2018 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 5