Cass. pen., sez. I, sentenza 12/10/2017, n. 11308
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Sentenza 12 ottobre 2017

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, emessa il 12 ottobre 2017, con la quale è stato accolto il ricorso di un detenuto avverso un'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Palermo. Le parti in causa hanno sollevato questioni relative alla legittimità della sanzione disciplinare inflitta al detenuto per il possesso di oggetti non consentiti. Il ricorrente ha contestato l'applicazione della norma disciplinare, sostenendo che la sanzione fosse basata su una disposizione interna non chiara e che il termine per disfarsi degli oggetti non fosse scaduto al momento della perquisizione.

Il giudice ha accolto il ricorso, evidenziando che la questione riguardava le "condizioni di esercizio del potere disciplinare", e non il merito della sanzione. Ha sottolineato l'importanza della chiarezza e della precisione delle disposizioni regolamentari, affermando che l'assenza di tali requisiti rendeva illegittima la sanzione. La Corte ha quindi annullato l'ordinanza impugnata, ordinando un nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza, per verificare la legittimità della sanzione in relazione ai principi di legalità e tassatività.

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In tema di ordinamento penitenziario, l'art. 77, comma 1, n. 16 del d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 costituisce una norma in bianco che permette l'irrogazione di una sanzione disciplinare per qualunque inosservanza di ordini o prescrizioni ovvero anche solo per l'ingiustificato ritardo nell'esecuzione di essi, purché tale previsione sia espressamente contemplata da una disposizione del regolamento connotata da chiarezza e precisione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 12/10/2017, n. 11308
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11308
    Data del deposito : 12 ottobre 2017

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