Sentenza 16 gennaio 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 16/01/2003, n. 565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 565 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2003 |
Testo completo
Aula 'B' 00 5 65 / 0 3 REPUBBLICA IT LA CORTES PREMA DICASSAZIONE Oggetto ESECUZIONE FORZATA SEZIONE TERZA CIVILE OPPOSIZIONE SENTER ZA - MEZZO DT Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: IMPUGNAZIONE Dott. Vincenzo CARBONE Presidente R.G.N. 13177/99 Cron. 1144 Dott. Paolo VITTORIA Rel. Consigliere Dott. Ernesto LUPO Consigliere Rep.196 Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Consigliere Ud. 05/11/02 Dott. Francesco TRIFONE Consigliere C.C. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SAICOGEN SRL (già CESI SRL), con sede legale in Cagliari, in persona dell'amministratore unico Geom. Vittorio Angius, elettivamente domiciliata in ROMA V.LE DEL VIGNOLA presso lo studio dell'avvocato51 la difende anche TA AN, che all'avvocato FRANCO TULUI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
SA PA, elettivamente domiciliata in ROMA VLE presso lo studio dell'avvocato MARINOPARIOLI 87, 2002 SERRA, difesa dall'avvocato MARIO ARRICA, giusta 2076 delega in atti;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 306/99 del Tribunale di CAGLIARI, emessa il 14/01/99 e depositata il 09/03/99 (R.G. 5811/97); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 05/11/02 dal Consigliere Dott. Paolo VITTORIA;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta CESQUI che ha chiesto per manifesta infondatezza, con le conseguenze di legge. -2- La Corte Premesso in fatto. 1. - La controversia è sorta a séguito di un'espropriazione mobiliare iniziata il 28.10.1995 da TR MA in danno della società SA sulla base di un credito di L. 37.800.396. La SA, con ricorso del 6.11.1995, ha proposto opposizione all'esecuzione. На sostenuto che, prima dei 28.10.1995, il credito della MA in suo confronto era stato assoggettato а pignoramento dalla Banca popolare di Sassari;
ha chiesto che l'opposizione fosse accolta e che la MA fosse condanna a risarcirle i danni subiti e che avrebbe subito in conseguenza dell'espropriazione da lei promossa. La MA ha sua volta chiesto che l'opposizione fosse rigettata e che l'opponente fosse condannata in suo confronto al risarcimento dei danni. 2. - Il pretore di Cagliari, con sentenza 10.10.1996, ha accolto l'opposizione ed ha condannato la MA al pagamento delle spese del giudizio, ma non al risarcimento dei danni, richiesta su cui non si è pronunciato.
3. TR MA ha proposto appello con citazione notificata il 13.11.1997. Ha chiesto fosse accertato che il credito per cui aveva agito era stato sottoposto a pignoramento non per esecutivamente l'intero, ma per la minore somma di L. 27 milioni, e che perciò in 3 relazione alla somma residua essa aveva diritto di procedere ad esecuzione forzata.
4. Il tribunale ha accolto l'impugnazione nei termini in cui era stata formulata ed ha condannato la MA al pagamento della metà delle spese del giudizio di primo grado e la SA al pagamento della metà di quelle di appello. На dichiarato che l'appello, sebbene proposto oltre la scadenza del termine di un anno previsto dall'art. 327 cod. proc. civ., era ammissibile, perché la sospensione feriale dei termini processuali si applica quando oltre alla opposizione è proposta ciò s'era verificato nel caso, in quanto la un'altra domanda e SA, oltre а chiedere fosse accertata la inesistenza del credito per cui la MA aveva agito, ne aveva chiesto la al risarcimento del danno cagionatole condanna con tale esecuzione. La SA ha proposto ricorso per cassazione.
5. TR MA ha resistito con controricorso.
6. Il pubblico ministero ha chiesto che il ricorso sia trattato in camera di consiglio e sia accolto, perché il primo motivo è manifestamente fondato. La ricorrente ha depositato una memoria. Ritenuto in diritto. Il ricorso contiene due motivi. 1. - Il primo denunzia un vizio di nullità per violazione di norme 2. - sul procedimento (art. 360 n. 4 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 96, 327, 329, 346 e 615 dello stesso codice ed agli artt. 1 e 3 della legge 742 del 1969). La tesi svolta nel motivo è la seguente. Il regime della impugnazione della sentenza pronunziata sulla opposizione proposta per contestare il diritto della parte istante a promuovere l'esecuzione forzata non è influenzato dal fatto che l'opponente, oltre а tale accertamento, chieda che la parte istante sia condannata al risarcimento del danno per avere agito esecutivamente senza essere titolare del credito fatto valere. Il motivo è fondato. 2.1. -- La Corte, con la sentenza 29 marzo 1995 n. 3731, ha enunciato un principio di diritto, richiamato nel ricorso, contrario alla soluzione accolta dal tribunale. Ha affermato che il regime dell'impugnazione della sentenza, quando insieme alla domanda principale ne è proposta una accessoria, è quello determinato dalla domanda principale e che l'istanza di condanna al risarcimento del danno per responsabilità processuale, nel caso previsto dal secondo comma dell'art. 96 cod. proc. civ. per l'esecuzione forzata promossa senza averne diritto, costituisce un accessorio della opposizione all'esecuzione prevista dall'art. 615 cod. proc. civ. Rientra infatti nella competenza funzionale del giudice della opposizione accertare che la parte istante abbia agito senza la normale prudenza nel promuovere l'esecuzione forzata per un credito di cui sia stata accertata l'insussistenza. Rispetto a questo principio ed al caso in relazione al quale è stato enunciato, quello oggetto di esame presenta la variante, che una istanza di condanna per responsabilità processuale aggravata era stata proposta in primo grado anche dalla convenuta, questa volta sulla base del primo comma dell'art. 96 cod. proc. civ.: la MA, parte istante nel processo esecutivo, aveva chiesto che la SA fosse condannata per aver agito con mala fede colpa grave nel proporre l'opposizione. Ma la Corte, con l'ordinanza 7 maggio 1998 n. 397, ha applicato il principio anche in un caso di questo tipo. L'istanza di condanna proposta dal convenuto sulla base dell'art. 96, primo comma, si presenta anch'essa come oggetto accessorio del giudizio cui ha dato luogo la domanda principale, costituendo una modalità di esplicazione della difesa, in quanto da un lato discende dall'accertamento che l'opposizione proposta infondata, dall'altro richiede un accertamento, a proposito era della mala fede o colpa grave con cui l'attore ha agito, che solo il giudice adito può compiere. Del resto, la MA, nel proporre appello, neppure ha riproposto tale istanza. 2.2. - La conclusione cui si perviene è che il tribunale avrebbe dovuto dichiarare l'appello inammissibile.
3. Il secondo motivo è assorbito.
4. Il ricorso è accolto. La sentenza impugnata cassata senza rinvio, а norma dell'art. 382, terzo comma, cod. proc. civ., perché il giudizio non avrebbe potuto essere proseguito.
5. Le spese di questo grado possono essere compensate. 6 Quelle del giudizio di appello possono essere dichiarate interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa senza rinvio la sentenza impugnata, cassazione e di quelle dicompensa le spese del giudizio di appello. Così deciso il giorno 5 novembre 2002, in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione. Il relatore ed estensore Il Pre рос Depositata in Cancelleria :16·1.03 ✓ ERE C1ER Dott.ssa Maja Ajello 7