Sentenza 17 novembre 1998
Massime • 2
La disciplina dei rifiuti, di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, non prevede tra le disposizioni transitorie una norma analoga a quella di cui all'art. 32 del D.P.R. 10 settembre 1982 n.915 (omessa adozione di misure igienico sanitarie), ma ciò avviene solo perché la nuova normativa ha reso strutturale e permanente la medesima condotta, ampliandola e precisandola ulteriormente, ai sensi degli artt. 17 e 51 bis del D. Lgs. 22 del 1997, che sanzionano penalmente non solo chiunque cagiona l'inquinamento, ma anche chiunque cagiona un pericolo concreto ed attuale di inquinamento.
La previsione di cui all'art. 32 del D.P.R. 10 settembre 1982 n. 915 ( omessa adozione di misure igienico sanitarie) riguarda tutti i soggetti cui incombe l'obbligo di autorizzazione regionale; quindi, anche i soggetti pubblici che gestiscano discariche di rifiuti urbani. La esclusione dei soggetti pubblici dalla osservanza di un norma posta a tutela di valori costituzionalmente protetti, quale la salute e l'ambiente, non sarebbe giustificata, secondo il principio di uguaglianza, non essendo peraltro prescritta alcuna deroga. Nè può essere invocata la legge 8 giugno 1990 n. 142 (ordinamento delle autonomie locali),per ritenere che debbano rispondere soltanto gli organi tecnici del Comune.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/11/1998, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 17 novembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Umberto PAPADIA Presidente del 17/11/98
1. Dott. Amedeo POSTIGLIONE Consigliere SENTENZA
2. " Antonio MORGIGNI Consigliere N.3453
3. " Vincenzo DI NUBILA Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " Carlo GRILLO Consigliere N.18458/98
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LA IN nato a [...], [...], Di CA ES nato a [...], il [...].
avverso la sentenza del Pretore di Enna, sez. distaccata di Piazza Armerina, del 31.10.1997 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. Amedeo Postiglione
Udito il Pubblico Ministero in persona del dr. Mario Fraticelli che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
Fatto e diritto
Il Pretore di Piazza Armerina, con sentenza del 30.10.1997, assolveva LA IN e CA ES, rispettivamente Sindaco ed Assessore al Territorio del Comune di Pietraperzia, del reato di cui all'art. 25 D.P.R. 915/82 (discarica abusiva) e li condannava alla pena di un milione ciascuno di ammenda per il reato di cui all'art.32 D.P.R. 915/82 (omessa adozione di misure igienico sanitarie specificamente indicate, come copertura e compattazione dei rifiuti). Gli imputati hanno proposto ricorso per Cassazione, deducendo sostanzialmente quattro censure: la avvenuta abrogazione dell'art. 32 del D.P.R. 915/82 in forza dell'art. 52 D. Leg. 22/97; la inapplicabilità dell'art. 32 D.P.R. 915/82 nei soggetti pubblici, come Sindaco od Assessori comunali;
la inapplicabilità di sanzioni penali ai soggetti politici, aventi ruolo di solo indirizzo, ex l.142/90; risubordinata, la prescrizione del reato.
I ricorsi sono infondati.
È bensi vero che la nuova disciplina dei rifiuti, di cui al D. Lgs.5 febbraio 1997 n. 22 non prevede tra le disposizioni transitorie
(art. 57) una norma analoga a quella di cui all'art. 32 D.P.R. 915/82 (vedi Cass. Sez. III, 9.10.1997 n. 9157, imp. Felice), ma ciò avviene solo perché la nuova normativa ha reso strutturale e permanente la medesima condotta - ampliandola e precisandola ulteriormente - ai sensi degli articoli 17 e 51 bis D. Lgs. 22/97, che sanzionano penalmente non solo "chiunque cagiona l'inquinamento", ma anche "chiunque cagiona un pericolo concreto ed attuale di inquinamento". In questo nuovo contesto va considerato il caso di specie caratterizzato da gravi violazioni alle "più elementari norme igienico-sanitarie" nella gestione di due discariche di rifiuti solidi urbani, commesse dagli imputati. La sentenza impugnata precisa che "i rifiuti erano raccolti in un'area malrecintata, senza custodia, gettati alla rinfusa, in maniera incontrollata lungo il pendio della collina, a cielo aperto, senza che nessuno si preoccupasse di lavorare i rifiuti, mediante la loro compattazione e la copertura con materiale inerte, in modo da scongiurare il pericolo di inquinamento derivante dal percolato delle acque meteoriche e l'infiltrazione nel terreno" e che "nessun provvedimento è stato adottato dagli imputati al fine di far cessare tale situazione di abbandono brutale dei rifiuti nell'ambiente". Con riferimento all'epoca di contestazione "marzo 1993 e fino ad oggi" ed alla prosecuzione della colposa condotta omissiva, come accertato nei tre sopralluoghi eseguiti l'18.4.1993, il 14.3.1994 ed il 30.11.1994, deve escludersi la prescrizione del reato, di natura permanente (Cass. Sez. III, 31.8.1994, n. 9341, imp. Cassaniti. Questa Corte ha ritenuto che l'art. 32, secondo comma del D.P.R. 915/82 è volto a sanzionare una pluralità di situazioni distinte, tra le quali va ricompresa anche quella derivante dal peggioramento nel tempo delle modalità di gestione di una discarica, allorché non si rispettino tutte le prescrizioni di legge, compresa l'ipotesi di apertura e gestione in forza dell'art. 12 stesso D.P.R. 915/82 (Cass. Sez. III, 28.10.1996, n. 9332, imp. Colella). Nel caso di specie le stesse Ordinanze Sindacali contingibili ed urgenti adottate dal Sindaco in tempi diversi (n. 344/88; n. 36/92; n. 18/94; n. 22/95) risultano inosservate nelle concrete prescrizioni poste a tutela della salute e dell'ambiente (es. copertura, compattazione, ecc.), sicché la situazione preesistente dei luoghi risultava di fatto ulteriormente aggravata. (vedi Cass. Sez. III, 30.11.1995, n. 11745, imp. Muntoni). Questa Corte ha anche precisato (Cass. Sez. III, 4.12.1987, n. 12291, imp. Francucci) che l'art. 32 D.P.R. 915/82 riguarda tutti i soggetti cui incombe l'obbligo di autorizzazione regionale e, quindi, anche i soggetti pubblici che gestiscano discariche di rifiuti urbani, pur essi soggetti ad autorizzazione della Regione. La esclusione dei soggetti pubblici della osservanza di una norma posta a tutela di valori costituzionalmente protetti, quale la salute e l'ambiente, non sarebbe giustificata, secondo il principio di Uguaglianza, non essendo peraltro prescritta alcuna deroga;
ne' può essere invocata la legge 142/90 per ritenere che debbano rispondere soltanto gli organi tecnici del Comune, (vedi Cass. Sez. III, 4.11.1987, n. 12251, imp. Francucci). Osserva la Corte che le disposizioni transitorie e penali di cui agli artt. 31, 32 e 33 del D.P.R. 915/82 sono volte a regolare il passaggio della situazione preesistente a quella nuova secondo un duplice criterio;
a) formale, attraverso la previsione dell'obbligo di presentazione delle domande di autorizzazione entro 3 mesi e la prevista emanazione di "norme integrative e di attuazione per l'organizzazione dei servizi di smaltimento e le procedure di controllo e di autorizzazione" (art. 6, punto f, richiamato dall'art. 32); b) sostanziale, attraverso la prevista salvaguardia delle "prescrizioni adottate dalle Regioni e dagli enti locali ... anche le più restrittive in funzione degli obiettivi dei piani regionali" ed attraverso le ipotesi di reato di cui all'art. 32, 2^ comma (omessa adozione di tutte le misure necessarie ad evitare un deterioramento della situazione igienico-sanitaria ed ambientale preesistente). Di conseguenza il reato in oggetto come risulta dall'art. 31, 1^ comma non viene meno per il solo fatto che già esistano norme regionali (perfino più severe) oppure allorché norme regionali siano emanate, in quanto la formulazione della norma è diretta a garantire, comunque, che non si verifichi un deterioramento, in concreto, della situazione preesistente, essendo la struttura del reato legata al concreto non pregiudizio e al raggiungimento degli "obiettivi dei piani regionali" evitando addirittura il peggioramento della situazione di fatto.
La norma non riguarda soltanto chi gestiva attività di smaltimento dei rifiuti prima della emanazione del D.P.R. 915/82 (come ritenuto da questa Corte con la sentenza 6.2.1997, n. 1055, imputato Lauresta), ma anche chi gestisce una discarica aperta nella vigenza del D.P.R. citato. A tale conclusione si deve pervenire alla luce dell'orientamento giurisprudenziale citato che vede configurarsi il reato in oggetto anche nella mera prosecuzione di una discarica, senza autorizzazione o attivata mediante l'esercizio dei poteri ex art. 12 D.P.R. 915/82. Il termine usato "sino all'entrata in vigore della normativa regionale di cui all'art. 6 lett. f" non deve far pensare che il reato venga meno appena emanata una normativa regionale qualsiasi sui rifiuti, e ciò per due ordini di motivi: 1) perché il reato è possibile anche se preesistano leggi regionali, persino più restrittive (art. 32, 1^ comma, da leggere in collegamento con l'art. 32, 2^ comma); 2) perché è il legislatore nazionale a configurare un reato di "deterioramento", che può concorrere con quello formale di "discarica senza autorizzazione" (art. 25 D.P.R. 915/82). Con la nuova normativa di cui al D. L.s 22/87 (artt. 17 e 51 bis) viene svincolato il reato del carattere temporaneo e non è in discussione la possibilità di concorso con altre figure di reato (discarica senza autorizzazione, violazione della prescrizione dell'autorizzazione, ecc.).
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 1999