Cass. pen., sez. III, sentenza 17/11/1998, n. 280
CASS
Sentenza 17 novembre 1998

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La disciplina dei rifiuti, di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, non prevede tra le disposizioni transitorie una norma analoga a quella di cui all'art. 32 del D.P.R. 10 settembre 1982 n.915 (omessa adozione di misure igienico sanitarie), ma ciò avviene solo perché la nuova normativa ha reso strutturale e permanente la medesima condotta, ampliandola e precisandola ulteriormente, ai sensi degli artt. 17 e 51 bis del D. Lgs. 22 del 1997, che sanzionano penalmente non solo chiunque cagiona l'inquinamento, ma anche chiunque cagiona un pericolo concreto ed attuale di inquinamento.

La previsione di cui all'art. 32 del D.P.R. 10 settembre 1982 n. 915 ( omessa adozione di misure igienico sanitarie) riguarda tutti i soggetti cui incombe l'obbligo di autorizzazione regionale; quindi, anche i soggetti pubblici che gestiscano discariche di rifiuti urbani. La esclusione dei soggetti pubblici dalla osservanza di un norma posta a tutela di valori costituzionalmente protetti, quale la salute e l'ambiente, non sarebbe giustificata, secondo il principio di uguaglianza, non essendo peraltro prescritta alcuna deroga. Nè può essere invocata la legge 8 giugno 1990 n. 142 (ordinamento delle autonomie locali),per ritenere che debbano rispondere soltanto gli organi tecnici del Comune.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 17/11/1998, n. 280
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 280
    Data del deposito : 17 novembre 1998

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