Sentenza 12 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/06/2002, n. 8401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8401 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2002 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Michele 0 840 1/0 2 Presidente .N. 8877/01 Dott. Salvatore pn. 23172Consigliere Dott. Pietro CUOCO Consigliere Rep. Dott. Francesco Antonio MAIORANO Consigliere Ud. 12/02/02 Dott. Guglielmo SIMONESCHI -Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: MB IT, elettivamente domiciliato in ROMA VIA AGRI 1, presso lo studio dell'avvocato PASQUALE NAPPI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
FFSS SPA- FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GERMANICO 172, presso lo studio 2002 dell'avvocato MASSIMO OZZOLA, che lo rappresenta e 666 difende, giusta delega in atti;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 10302/00 del Tribunale di ROMA, -depositata il 30/03/00 R.G.N. 67491/90; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/02/02 dal Consigliere Dott. Guglielmo SIMONESCHI;
udito l'Avvocato OZZOLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- 1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di RO RT e conveniva in giudizio l'Ente Ferrovie dello Stato per la riliquidazione, a partire. dall'1/1/79, del compenso per lavoro straordinario sulla base degli aumenti di retribuzione disposti per i dirigenti statali dalla L. n. 42/79 e successive modificazioni, ai quali, ai sensi dell'art. 4 del DPR n. 1188/77, doveva farsi riferimento per determinarne l'ammontare orario. L'Ente Ferrovie contestavano la domanda, ma il Pretore l'accoglieva, condannandolo al pagamento della somma di 3.886.090,- oltre accessori. Il Tribunale di RO, investito in grado di appello ad istanza riduceva la dell'Ente Ferrovie, somma dovuta all'appellato e confermava nel resto. Precisava il giudice del riesame che l'appellante, con riferimento al credito fatto valere dal ricorrente, aveva riproposto l'eccezione di prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c.. Detta eccezione era fondata, in quanto dagli atti risultava che "il primo valido atto interruttivo della prescrizione è costituito dalla richiesta di pagamento ricevuta dall'Ente il 23/3/87, sicché devono ritenersi prescritti tutti i crediti vantati dal ricorrente fino al 23/3/82". Né poteva essere accolta la tesi del ricorrente, secondo cui doveva attribuirsi "valore di atto interruttivo della prescrizione, siccome contenente un riconoscimento del diritto fatto valere dal lavoratore nel presente giudizio" alla circolare inviata dalle Ferrovie ai N 2 Direttori dei servizi in data 15/10/80; lettera con la quale, in riferimento alle domande di rideterminazione dei compensi per lavoro straordinario, si precisava che “non sussistono motivi per temere la decorrenza della prescrizione"; ai crediti in questione, infatti, era sicuramente applicabile il termine prescrizionale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., essendo il rapporto di lavoro in questione caratterizzato da un regime si stabilità del posto di lavoro, idoneo a far maturare il termine breve anche in costanza del rapporto di lavoro. All'atto peraltro non poteva essere attribuito valore di rinuncia alla prescrizione, in quanto la Direzione Generale delle Ferrovie, di fronte alla massiccia ricezione di istanze del personale dirette alla rideterminazione del compenso per lavoro straordinario, invitava i dirigenti degli uffici dipendenti a “trattenere dette istanze presso le rispettive unità" prospettando che non c'erano “timori circa la decorrenza della prescrizione"; si trattava di una direttiva per la razionalizzazione del servizio;
non si poteva ravvisare né una volontà di rinuncia alla prescrizione (peraltro non era ancora compiuta, mancando qualunque affermazione incompatibile con la volontà di avvalersi della prescrizione medesima) né un riconoscimento del diritto dei dipendenti (che invece veniva negato, per mancanza di apposita normativa), né, infine, un occultamento del credito. Dovevano quindi essere detratti, dal conteggio delle differenze dovute all'appellato a titolo di compenso per lavoro straordinario, i crediti vantati per il periodo dal 1/1/79 al 23/3/82. Per l'anno 1986 le differenze per lavoro straordinario dovevano, invece, essere ridotte a £ 2 3 602.400, in quanto non poteva essere calcolato ai fini dell'adeguamento del relativo compenso l'aumento retributivo corrisposto per quell'anno, con delibera aziendale, per i dirigenti delle sole Ferrovie. La somma complessiva dovuta al Carnevale doveva 1863.910 quindi essere ridotta a £. Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione il lavoratore fondato su un solo motivo. Resiste con controricorso la Ferrovie dello Stato Spa. MOTIVI DELLA DECISIONE Lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 2941 n. 8, 2944 e 1362 e ss. c.c., in relazione alla circolare 15/10/80, reiterata il 26/5/87 della Direzione Generale delle Ferrovie, nonché insufficienza, incongruenza e contraddittorietà di motivazione (art. 360 n. 3 e 5 CPC) deduce il ricorrente che il Tribunale ha sbagliato a non attribuire valore interruttivo e/o sospensivo della prescrizione del credito vantato dal ricorrente alla circolare della Direzione Generale delle Ferrovie del 15/10/80, con cui si comunicava a vari dirigenti della società che non vi erano "timori circa la decorrenza della prescrizione” e quindi si invitava gli stessi a trattenere le istanze presentate dal personale presso le singole unità amministrative;
affermando che la detta circolare aveva carattere meramente organizzativo, il Tribunale non ha approfondito l'indagine e si è fermato ad una lettura formale e superficiale dei documenti, che esprimevano invece la chiara volontà di considerare “le richieste come interruzione della prescrizione”. Da qui la violazione dell'art. 2941 n. 3 8, già peraltro affermata in situazioni identiche dalla Suprema Corte, sotto il profilo della sussistenza della colpa grave equiparabile al dolo, nonché dell'art. 2944 c.c. ravvisandosi nella specie non una causa sospensiva della prescrizione, ma un atto di riconoscimento del debito, con efficacia interruttiva, (Cass. n. 576/94; 5939/96; 11252/98). Il ricorso è infondato. Questa Corte ha già avuto modo di affermare un principio di diritto, condiviso dal Collegio, secondo cui “in tema di prescrizione, la sospensione (art. 2943 cod. civ.) e l'interruzione (art. 2941 cod. civ.) costituiscono istituti nettamente distinti, i quali non si presentano in rapporto di progressivita', con la conseguenza che l'eccezione d'interruzione della prescrizione non puo' ritenersi ne' equipollente, ne' comprensiva di quella relativa alla sospensione" (Cass. n. 6901 del 22/6/93). Ai fini della sospensione della prescrizione, ai sensi dell'art. 2941 n. 8 c.c., è necessario che il debitore, per l'occultamento doloso dell'esistenza dell'obbligazione, ponga in essere una positiva attività ingannatrice e fraudolenta che precluda al creditore la possibilità di far valere il proprio diritto;
tale attività è l'esatto contrario del riconoscimento del debito (che ha efficacia interruttiva) con la conseguenza che un medesimo atto (nella specie, la lettera circolare delle Ferrovie del 15/10/80) se ha efficacia interruttiva (come già riconosciuto da questa Corte con le pronunce n. 576 del 1994 e n. 5939 del 27/6/96) non può avere contemporaneamente efficacia sospensiva della prescrizione, neanche sotto profilo della colpa grave, dedotta dal ricorrente in maniera generica e senza specificare come e perché un atto di riconoscimento 4 5 del suo diritto abbia potuto occultare colposamente l'esistenza del debito. Di recente questa Corte ha avuto occasione, con la sentenza n. 11252 del 7/11/98, di ribadire questi concetti, formulando i seguenti principi di diritto, proprio con riferimento al caso di specie e cioè dell'ente Ferrovie dello Stato che, a mezzo del suo direttore generale e di un direttore compartimentale, aveva rassicurato i dipendenti in ordine alla non decorrenza della prescrizione del credito per il compenso per lavoro straordinario: "il credito del lavoratore subordinato avente ad oggetto compensi per lavoro straordinario - che, costituendo un elemento accessorio, ancorche' eventuale, della retribuzione ordinaria, va corrisposto (tranne che in casi eccezionali) con la stessa periodicita' di questa e rientra, pertanto, come questa, tra le prestazioni di cui all'art. 2948 n. 4 cod. civ. e' assoggettato alla prescrizione abbreviata quinquennale”. Ed inoltre, “l'atto scritto con cui la P.A. debitrice induca il creditore in buona fede a non esercitare il diritto di credito non integra un occultamento del debito e quindi e' riconducibile alla previsione della sospensione della non prescrizione, quale contenuta nell'art. 2941 n. 8 cod. civ., ma puo' soltanto dar luogo ad un riconoscimento del debito con l'efficacia interruttiva prevista dall'art. 2944 cod. civ.". Il Tribunale nella decisione impugnata si è attenuto a questi principi sia per quanto riguarda l'applicabilità della prescrizione abbreviata quinquennale, sia in ordine alla esclusione dei presupposti soggettivi ed oggettivi per ravvisare nella fattispecie un'ipotesi di 5 61 sospensione della prescrizione;
in punto di fatto ha poi accertato il giudice del riesame che "il primo valido atto interruttivo della prescrizione è costituito dalla richiesta di pagamento ricevuta dall'Ente il 23/3/87, sicché devono ritenersi prescritti tutti i crediti vantati dal " in Qrollme ricorrente fino al 23/3/82. Il ricorrente non censura la decisione alla applicabilità della prescrizione breve, ma si limita a contestare 'affermazione del Tribunale secondo cui la lettera circolare del non conterrebbe "un riconoscimento del diritto dei 15/10/80 dipendenti alla riliquidazione del compenso per lavoro straordinario, che anzi l'Ente sostanzialmente nega..". La critica in astratto è fondata, perché il riconoscimento dell'altrui diritto non ha natura negoziale, ma costituisce un atto giuridico in senso stretto, non recettizio, che non richiede una intenzione ricognitiva, essendo sufficiente la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito, come ripetutamente affermato da questa Corte;
in concreto, però, la censura è irrilevante, perché la citazione è del 1988, l'atto precedente che validamente interrompe il corso della prescrizione quinquennale è del 23/3/1987, con la conseguenza che possono farsi valere solo i crediti vantati fino ((dalla wisata s'inizia un now puisis di pusuizione, art. 2445/the) set. al 23/3/82, mentre l'atto interruttivo invocato dalla parte in proprio favore del 1980. Il ricorso va quindi rigettato. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese.
P. Q. M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e compensa le spese. ROMA 12 FEB, 2,002 IL CANCELLIERE CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Depositato in Cancelleria A 999 GIU 200 6 M ogg Y P dico 12/6/02 P U S IL CANCELLIERE