Sentenza 26 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 26/01/2001, n. 1077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1077 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2001 |
Testo completo
0 1 0 77 / 0 1 O L L O 4 B ) 7 E E 3 . E C N N PUBBLICA ITALIA A , 1 O P I 9 I Z 9 D A 1 - R IN NOME DE 1 T E 1 S - I C 1 I G 2 E D . R RTE SUPREMA DI CASSAZIONE U L J A Oggetto 9 D 3 E Countri E E T SEZIONE PRIMA CIVILE N 6 N . 4 E T S . S E contortily I T ( T Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R A R.G.N. 6775/99Dott. Alfredo Presidente ROCCHI Dott. Giovanni VERUCCI Consigliere Cron. 2312 Dott. Mario Rosario MORELLI - Rel. Consigliere Rep. Dott. Francesco Maria FIORETTI Consigliere Ud.17/10/00 Dott. Fabrizio FORTE - Consigliere - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE 547 S ENT ENZA Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. per diritti 390 sul ricorso proposto da: 26 GEN. 2001 CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA, in persona del IL CANCELLIERE legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA CORSO TRIESTE 88, presso CANCELLERIA l'avvocato RECCHIA G.. rappresentato e difeso dall'avvocato VOLPE LUIGI, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SPINOSA ONOFRIO ANTONIO;
al Sig. VollepeCopy Legale Rilasclata - intimato per dining FFD 2001 2000 avverso la sentenza n. 1218/98 del Giudice di pace di IL CANCELLIERE 1860 BARI, depositata il 27/05/98; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/10/2000 dal Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI;
udito per il ricorrente, 1'Avvocato Sinisi, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ON BUONAJUTO che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo;
l'assorbimento del secondo motivo del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE.
Ritenuto che
il Consorzio di Bonifica di Terra d'Apulia ha impugnato per cassazione la sentenza in data 27/5/1998 del Giudice di Pace di Bari che ha dichiarato non dovuta la somma di £.47.828 pretesa da esso Consorzio nei confronti di ON IO SP a titolo di contributi consortili, per ritenuta carenza di prova di benefici diretti e specifici derivati dall'opera di bonifica al fondo di proprietà dell'attore; che l'intimato non si è costituito. Rilevato che, con i due mezzi della proposta impugnazione, il ricorrente ha, in linea preliminare, eccepito l'incompetenza per materia del Giudice a quo;
ed ha denunciato, in subordine, nel merito, violazione e falsa applicazione della normativa di riferimento (r.d. 1933 n.215), quanto al presupposto della debenza del contributo in questione, a suo avviso ricollegabile al fatto in della inclusione dell'immobile nel perimetrosé consortile.
Considerato che
l'impugnazione stessa è ammissibile in applicazione del principio per cui avverso le sentenze del giudice di pace, emesse in cause il cui valore non ecceda (come nella specie) 3 i due milioni di lire, è ammissibile appunto, solo - abbia il giudiceil ricorso per cassazione pronunciato sul merito della controversia o si sia limitato ad una pronuncia sulla competenza о su altra questione preliminare di rito o di merito ○ abbia infine pronunciato sulla competenza e sul merito, mentre è irrilevante che il merito sia stato deciso secondo equità o secondo diritto - con l'ulteriore conseguenza che è invece appellabile, e ricorribile per cassazione, la sentenza del non giudice di pace che, investito di una domanda di valore superiore ai due milioni, l'abbia decisa secondo equità (cfr. Sez. Un. 1999 n.9493); che è poi fondato i primo motivo di ricorso;
che, infatti, contributi spettanti ai consorzi di bonifica e imposti ai proprietari per le spese di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica e di miglioramento fondiario, rientrano nella categoria generale dei tributi, con la conseguenza che la competenza per materia a conoscere della domanda con la quale il contribuente chieda l'accertamento della loro non debenza (0 la restituzione delle somme eventualmente già versate a tale titolo) spetta al tribunale ordinario, ai sensi dell'art. 9 comma 2, 4 c.p.c. non essendo stata attribuita dalla legge alla giurisdizione delle commissioni tributarie con il d. lgs N.546 del 1992 ove (come nel caso in - esame) si deduca il nessun vantaggio ricavato dall'attività del Consorzio, dal momento che, con la domanda, si fa valere il diritto soggettivo a non essere obbligato a prestazioni patrimoniali all'infuori dei casi contemplati dalla legge (cfr. nn. 9493/99; 11446/99; 6384/2000 ex plurimis) che è di conseguenza assorbita la residua seconda censura;
che la sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione al motivo accolto e va dichiarata la competenza del Tribunale di Bari;
che sussistono comunque giusti motivi per dell'interocompensare tra le parti le spese giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e dichiara la competenza del Tribunale di Bari. Compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio. Presidente In Roma, lì 17/10/2000 ая CORTE SUPREMA IN CASEZIONE IL RELATORE Prime Depocija IL CANCELLIERE 26 GEN 2001 CELIERE