Sentenza 4 marzo 2015
Massime • 1
Qualora il profitto tratto da uno dei reati indicati nell'art. 322 ter cod. pen. sia costituito dal danaro, il giudice - attesa la fungibilità del bene - deve disporre la confisca del profitto in forma specifica, ai sensi della prima parte del comma primo del citato art. 322 ter, e non per equivalente ai sensi della seconda parte del predetto comma. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto legittimo il sequestro preventivo di una somma di danaro ritenuta profitto di un delitto di peculato, commesso prima dell'introduzione della confisca per equivalente di cui al predetto art. 322 ter cod. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/03/2015, n. 21327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21327 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Presidente - del 04/03/2015
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - N. 392
Dott. DI STEFANO Pierluigi - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BASSI Alessandra - Consigliere - N. 51672/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ON AU n. 1/7/1961;
avverso l'ordinanza 110/2014 del 17/10/2014 del TRIBUNALE DEL RIESAME DI VERONA;
visti gli atti, l'ordinanza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. VITO D'AMBROSIO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È impugnata l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Verona del 17 ottobre 2014 che confermava il decreto del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona che disponeva nei confronti di TO AU il sequestro preventivo del profitto del reato di peculato. In particolare, osservava il Tribunale che, a fronte di una richiesta da parte del pubblico ministero di sequestro diretto del profitto ovvero, laddove questo non fosse possibile, di sequestro per equivalente, il giudice per le indagini preliminari aveva correttamente disposto il sequestro diretto di somme di denaro, quali beni fungibili. Ciò rendeva irrilevante considerare quale fosse data di commissione del reato e, quindi, se fosse all'epoca del fatto consentito disporre il sequestro per equivalente del profitto del reato.
TO fonda il proprio ricorso su un unico motivo di violazione di legge ribadendo che non è consentito nel caso di specie, attesa la data di commissione del reato, il sequestro per equivalente del profitto del reato, essendo successiva l'introduzione della attuale disciplina di cui all'art. 322 ter cod. pen.. Il sequestro, rileva, è stato disposto per equivalente in quanto le somme in deposito consistono nel denaro proveniente da "stipendio .... Attività della moglie, e conseguenti alla successione dei genitori deceduti nel dicembre del 2006". Non è quindi dimostrato ne' che si tratti di profitto diretto ne' di reimpiego dei proventi del reato. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo. La giurisprudenza di questa Corte ha già chiarito che, quando il profitto di un reato sia costituito da denaro, il sequestro della somma corrispondente vada qualificato come sequestro diretto, non rilevando la materiale provenienza della data somma in ragione della fungibilità del denaro. Ciò è stato affermato, poi, con specifico riferimento ai reati di cui all'art. 322 ter cod. proc. pen.:
"Qualora il profitto tratto da uno dei reati indicati nell'art. 322 ter cod. pen. sia costituito dal danaro, il giudice - attesa la fungibilità del bene - deve disporre la confisca del profitto in forma specifica, ai sensi della prima parte del comma primo del citato art. 322 ter, e non per equivalente ai sensi della seconda parte del predetto comma. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto legittimo il sequestro preventivo di una somma di danaro ritenuta profitto di un delitto di peculato, commesso prima dell'entrata in vigore della L. n. 190 del 2012). (Sez. 6, n. 2336 del 07/01/2015 - dep. 19/01/2015, Pretner Calore, Rv. 262082). Nello stesso senso: Sez. 7, n. 50482 del 12/11/2014 - dep. 02/12/2014, Castellani, Rv. 261199; Sez. 3, n. 1261 del 25/09/2012 - dep. 10/01/2013, Marseglia, Rv. 254175.
Ne consegue che le argomentazioni in ordine alla provenienza del denaro non hanno rilievo non essendo in dubbio, allo stato, che il denaro fosse in regolare possesso del ricorrente, senza alcun rilievo di quale ne fosse la provenienza.
Valutate le ragioni della inammissibilità, la sanzione pecuniaria va determinata nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 marzo 2015. Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2015