Sentenza 16 gennaio 2007
Massime • 1
In tema di tutela del diritto d'autore, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 171 ter L. 633 del 1941, e successive modificazioni, vendita o messa in commercio di copie prive del marchio della SIAE, assume rilevanza, ai fini del raggiungimento della soglia di 50 unità, anche il possesso di materiale non esposto direttamente in vendita, ma posto in deposito temporaneo in prossimità del luogo di vendita. (Fattispecie nella quale parte del materiale contraffatto era stato rinvenuto in uno scatolo posto sotto il bancone di vendita e parte nell'autovettura dell'imputato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/01/2007, n. 7291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7291 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PAPA Enrico - Presidente - del 16/01/2007
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 42
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - N. 31789/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P.M. presso il Tribunale di Marsala;
Avverso Ordinanza Tribunale di Marsala, sezione distaccata di Mazara del Vallo, emessa il 01/06/06;
nei confronti di:
CO PA, nato l'[...];
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Mario Gentile;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. BAGLIONE Tindari, che ha concluso per Annullamento con rinvio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Marsala, sezione distaccata di Mazara del Vallo, con ordinanza emessa l'01/06/06, non convalidava l'arresto eseguito dalla Guardia di Finanza - Tenenza Mazara del Vallo, il 31/05/06 alle ore 12,15 nei confronti di CO PA, colto nella fragranza del reato di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, ritenendo che nella fattispecie non ricorreva l'ipotesi di cui al comma 2, lett. a) citato art. 171 ter.
Il P.M. preso il Tribunale di Marsala proponeva ricorso per Cassazione deducendo violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e). In particolare il P.M. ricorrente esponeva che nella fattispecie ricorreva l'ipotesi di cui alla L. n. 653 del 1941, art. 171 ter, comma 2, lett. a), poiché i 301 supporti CD custoditi dal CO in parte nella scatola sotto la bancarella (n. di 217), in parte nell'autovettura parcheggiata dietro la bancarella (n. 84), erano da considerarsi come merce già pronta per la vendita.
Tanto dedotto, il P.M. ricorrente chiedeva l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
Il P.G. della Cassazione, nell'udienza camerale del 16/01/07, ha chiesto l'annullamento con rinvio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
CO PA veniva tratto in arresto il 31/05/06 dalla Guardia di Finanza di Mazara del Vallo perché colto nella fragranza del reato di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, comma 2, lett. a), perché - secondo l'accusa - vendeva o poneva comunque in commercio n. 311 CD musicali e n. 2 DVD contraffatti, privi del marchio SIAE;
opere tutte tutelate dal diritto di autore e da diritti connessi. Il Tribunale di Marsala, sezione distaccata di Mazara del Vallo, con ordinanza emessa l'01/06/06, non convalidava l'arresto, ritenendo che nella fattispecie non ricorrevano gli elementi costitutivi del reato di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, comma 2, lett. a). Il Giudice così argomentava la sua decisione: soltanto per n. 10 CD, cioè per quelli offerti in visione alla clientela sul bancone esposto al pubblico, si era realizzata la condotta della messa in vendita. In ordine ai rimanenti 301 supporti digitali - di cui n. 217 custoditi in una scatola di cartone posta sotto il bancone;
n. 84 custoditi all'internò dell'autovettura del CO ferma dietro il predetto bancone - non si era ancora realizzata la messa in vendita, ma la sola detenzione per la vendita. Poiché la pena della reclusione sino a quattro anni (congiunta con la pena della multa da Euro 2582,00 ad Euro 15493,00) era prevista per la sola vendita o messa in commercio di un minimo di supporti digitali illegali oltre la soglia di 50 unità, non ricorrevano - secondo il Giudice di merito - le condizioni previste dall'art. 381 c.p.p., per l'arresto facoltativo.
Tanto premesso sui termini essenziali della vicenda in esame, va affermato che trattasi di motivazione illogica ed errata in diritto. Invero - tenuto conto del contesto concreto ed unitario in cui si è realizzata la condotta di CO PA - risulta evidente che tutti i supporti digitali custoditi dal CO nei pressi del bancone ove erano stati esposti i dieci CD musicali, costituivano merce posta in vendita o comunque posta in commercio. In particolare i supporti custoditi nel cartone ed all'interno dell'autovettura - non esposti sul bancone per evidenti ragioni di mancanza di spazio - costituivano il temporaneo deposito commerciale, ove il CO prelevava i supporti digitali da vendere a seconda delle richieste dei passanti-acquirenti.
In altri termini i CD custoditi nel cartone e/o autovettura, non costituivano merce da vendere in altro luogo ed altro tempo, bensì merce, da vendere all'occorrenza nel tempo e nel luogo ove si trovava il bancone di vendita del CO, secondo le richieste dei clienti acquirenti.
Va annullata, pertanto, l'ordinanza del Tribunale di Marsala, sezione distaccata di Mazara del Vallo in data 01/06/06, con rinvio a detto Ufficio giudiziario per un nuovo esame.
P.Q.M.
LA CORTE Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Mazara del Vallo.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2007.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2007