Sentenza 1 luglio 2002
Massime • 1
La detenzione domiciliare speciale prevista dall'art. 47-quinquies della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cd. ordinamento penitenziario), pur avendo un ambito di applicazione ampliato rispetto all'ipotesi di detenzione domiciliare ordinaria, non si sottrae ai divieti cui è soggetta quest'ultima, previsti dall'art. 58-quater della stessa legge, e quindi non può essere concessa al condannato nei cui confronti sia stata disposta la revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale a norma dell'art. 47, comma 11, citata legge.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/07/2002, n. 28712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28712 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. D'URSO GIOVANNI - Presidente - del 01/07/2002
1. Dott. FABBRI GIANVITTORE - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. CHIEFFI SEVERO - Consigliere - N. 2546
3. Dott. SILVESTRI GIOVANNI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. DE NARDO GIUSEPPE - Consigliere - N. 004181/2002
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AC IO N. IL 15/03/1961
avverso ORDINANZA del 18/12/2001 TRIB. SORVEGLIANZA di LECCE sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIEFFI SEVERO lette sentite le conclusioni del P.G.: Rigetto del ricorso. Considerato in fatto e in diritto
Con ordinanza 18/12/2001 il Tribunale di Sorveglianza di Lecce dichiarava inammissibile l'istanza di detenzione domiciliare avanzata da IA MA ai sensi dell'art. 47 quinquies co. 7 ord. penit. (introdotto con l'art. 3 L. 40/2001). In particolare il Tribunale osservava che, poiché nei confronti del IA era stata revocata con ordinanza 31/7/2001 dello stesso Tribunale la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale ai sensi dell'art. 47 co. 11 ord. penit., ostava alla concessione della nuova misura richiesta il disposto di cui all'art. 58 quater co. 2 ord. penit., non essendo trascorsi tre anni dalla revoca del beneficio precedentemente concesso.
Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso il difensore, che ne ha chiesto l'annullamento per violazione di legge in relazione agli artt. 47 quinquies e 58 quater ord. penit., deducendo da un lato che - se la volontà del legislatore fosse stata orientata ad una applicazione del divieto di cui all'art. 58 quater ord. penit. anche alla detenzione domiciliare speciale - avrebbe espressamente indicato la modifica da apportare alla norma predetta come è avvenuto per gli artt. 51 bis e 51 ter ord. penit., e rilevando dall'altro che comunque l'interpretazione data dal Tribunale all'art. 58 quater ord. penit. sarebbe in netto contrasto con i principi ispiratori dell'istituto della detenzione domiciliare speciale. Il ricorso non merita accoglimento.
Va premesso che l'art. 47 quinquies ord. pen., introdotto con l'art. 3 L. 40/2001, ha ampliato l'istituto della detenzione domiciliare, prevedendo la possibilità di concedere detta misura alternativa alla madre (o al padre) con prole inferiore a dieci anni dopo l'espiazione di almeno un terzo della pena ovvero dopo l'espiazione di almeno quindici anni nel caso di condanna all'ergastolo. Tuttavia non può ritenersi che il legislatore, nel prevedere l'ampliamento dei casi di detenzione domiciliare, abbia voluto anche sottrarre l'istituto della detenzione domiciliare speciale al divieto previsto dal combinato disposto dei commi primo e secondo dell'art. 58 quater dell'ord. penit., secondo cui le misure alternative di cui al primo comma, tra le quali è menzionata la detenzione domiciliare, non possono essere concesse al condannato nei cui confronti sia stata disposta la revoca di una misura alternativa ai sensi dell'art. 47 comma 11 ord. penit.. Infatti non può dubitarsi che la detenzione domiciliare speciale rientra tra i casi detenzione domiciliare, disciplinati dall'ordinamento penitenziario, di guisa deve ritenersi che nei confronti del condannato, al quale sia stato revocato l'affidamento in prova ai sensi dell'art. 47 co. 11 ord. penit., opera il divieto di cui all'art. 58 quater ord. penit.. Tale interpretazione - oltre ad essere fondata su di un dato letterale univoco, tenuto conto che il primo comma dell'art. 58 quater ord. penit. fa espresso riferimento alla detenzione domiciliare senza altra specificazione, lasciando in tal modo intendere che in detto istituto siano compresi tutti i casi di detenzione domiciliare - trova ulteriore conforto sotto il profilo logico, tenuto conto che, se fosse esatta la tesi del difensore, si verificherebbe una evidente incongruenza. Infatti il divieto di concessione della misura alternativa continuerebbe ad esistere solo per i casi di cui all'art. 47 ter co. 1 lett. a) e b) ord. penit. e non per il caso della detenzione domiciliare di cui all'art. 47 quinquies ord. penit., dove più rilevante è la residua pena da espiare.
Pertanto, poiché l'interpretazione data dal Tribunale al combinato disposto degli artt. 58 quater e 47 quinquies ord. penit. appare corretta sotto il profilo letterale e logico, il ricorso deve essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ex art. 616 c.p.p..
P.T.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, il 1 luglio 2002.
Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2002