Cass. pen., sez. I, sentenza 01/07/2002, n. 28712
CASS
Sentenza 1 luglio 2002

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

La detenzione domiciliare speciale prevista dall'art. 47-quinquies della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cd. ordinamento penitenziario), pur avendo un ambito di applicazione ampliato rispetto all'ipotesi di detenzione domiciliare ordinaria, non si sottrae ai divieti cui è soggetta quest'ultima, previsti dall'art. 58-quater della stessa legge, e quindi non può essere concessa al condannato nei cui confronti sia stata disposta la revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale a norma dell'art. 47, comma 11, citata legge.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 01/07/2002, n. 28712
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 28712
    Data del deposito : 1 luglio 2002

    Testo completo