CASS
Sentenza 4 maggio 2023
Sentenza 4 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/05/2023, n. 18719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18719 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LE AR OL nata a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 07/09/2022 del Tribunale del Riesame di Roma udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele CERSOSIMO;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Lidia GIORGIO che ha chiesto il rigetto del ricorso. udite le conclusioni del difensore della ricorrente, Avv. Giorgio AMATO, che ha insistito nei motivi di ricorso e chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. La terza interessata AR OL LE, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza pronunciata in data 7 settembre 2022 con la quale il Tribunale di Roma, ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso, in data 28 giugno 2022, dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma nei confronti di ST OT, indagato in relazione al reato di riciclaggio. 2. La ricorrente, lamenta, con il primo motivo di impugnazione, l'inosservanza e la violazione degli artt. 240-bis cod. pen. e 321, comma 2, cod. proc. pen. La motivazione sarebbe erronea laddove afferma che la LE sarebbe intestataria meramente formale dell'autovettura Fiat 500 tg.ta FP075PG e del trittico intitolato «Passo dopo Passo», beni in realtà nella disponibilità e signoria 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 18719 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: CERSOSIMO EMANUELE Data Udienza: 18/01/2023 di fatto di ST OT, in assenza di elementi da cui desumere l'esercizio di poteri fattuali da parte dell'indagato predetto. 2.1. L'LE avrebbe, invece, acquistato il trittico utilizzando somme provenienti da un conto corrente cointestato a lei ed al marito AL OT ove confluiva la pensione pari ad euro 1.950,00 al mese percepita dalla ricorrente;
la difesa afferma che tale affermazione sarebbe comprovata dalle ricevute di pagamento e dagli estratti conto prodotti in sede di riesame. Il Tribunale avrebbe fondato la decisione su un elemento (percezione da parte della LE di un assegno pari a 10.000,00 euro un mese dopo il pagamento dell'opera) inidoneo a dimostrare la fittizietà dell'intestazione, non emergendo dagli atti se tale titolo di credito provenisse da uno dei conti correnti intestati all'indagato. La motivazione inerente l'intestazione fittizia del quadro sarebbe del tutto congetturale nella parte in cui valorizza il fatto che la LE non aveva «la medesima passione per le opere di arte contemporanea» del figlio ed erronea nella parte in cui afferma che l'opera non è stata rinvenuta presso l'abitazione della donna senza tenere conto che il trittico è stato comunque rinvenuto all'interno di un box di proprietà della LE e non presso l'abitazione dell'indagato come erroneamente affermato dai giudici del riesame. 2.2. La motivazione sarebbe del tutto congetturale ed apparente nella parte in cui i giudici del riesame affermano che la vettura Fiat 500 tg.ta FP075PG era in realtà dell'indagato in considerazione de fatto che le somme utilizzate per il suo acquisto proverrebbero da un conto corrente che, sebbene cointestato ai genitori del OT, era beneficiario di numerosi bonifici e rimesse effettuate dall'indagato, senza considerare che sul medesimo conto confluiva anche la pensione della LE e che l'autovettura era in uso esclusivo alla figlia dell'indagato. 3. La ricorrente lamenta, con il secondo motivo di impugnazione. la violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. e la mancanza di motivazione in ordine alla riconducibilità del trittico all'indagato OT. La motivazione sarebbe del tutto carente non indicando gli elementi da cui desumere che l'opera sia stata pagata con il denaro del OT e che a goderne fosse proprio l'indagato, nonostante il quadro sia stato rinvenuto in un box di proprietà della ricorrente, come comprovato dalla lettura del verbale di perquisizione e sequestro allegato al ricorso. 2 4. La ricorrente lamenta, con il terzo motivo di impugnazione, la violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. e la mancanza di motivazione in ordine alla riconducibilità al OT dell'autovettura Fiat 500 intestata alla ricorrente. La motivazione sarebbe del tutto carente ed apodittica non indicando gli elementi idonei a dimostrare che l'automobile sia stata pagata con il denaro del OT e che lo stesso ne avesse la disponibilità, non essendo a tale fine sufficiente che la vettura fosse in uso esclusivo della figlia dell'indagato. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile perché i motivi addotti non sono consentiti non ravvisandosi alcuna violazione di legge. 1. Appare necessario, preliminarmente, ricordare che avverso le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, il ricorso in Cassazione è ammesso solo per violazione di legge, per censurare, cioè, errores in iudicando o errores in procedendo commessi dal giudice di merito, la cui decisione risulti di conseguenza radicalmente viziata. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, anche il difetto di motivazione può integrare gli estremi della violazione di legge quando l'apparato argomentativo che dovrebbe giustificare il provvedimento manchi del tutto, sia fondato su affermazioni che non risultano ancorate alle peculiarità del caso concreto (Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014, Giovannini, Rv. 260314) o risulti privo dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di ragionevolezza, in guisa da apparire assolutamente inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dall'organo investito del procedimento (vedi Sez. U. n. 5876 del 13/02/2004, Ferazzi, Rv. 226710- 01; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119-01; da ultimo Sez. 2, n. 11320 del 13/12/2022, De Santis, non nnassimata). 1.1. I tre motivi nel loro complesso, al di là della cornice nella quale sono inseriti, si risolvono in censure rivolte contro la motivazione, peraltro con incursioni, al tempo stesso generiche e non consentite, nell'analisi del merito. Si tratta dunque di motivi di certo non compatibili con il limite della violazione di legge previsto dall'art. 325 cod. proc. pen. Ciò posto, occorre prendere atto che il ricorrente, pur lamentando formalmente violazione di legge e mancanza/apparenza di motivazione, contesta in realtà la concreta ricostruzione della vicenda resa dal Tribunale e ciò a fronte di un iter argomentativo, coerente con le emergenze investigative e scevro da vizi logici. 3 1.2. Ne consegue che il ricorso deve essere depurato delle considerazioni di merito, che lo gravano riguardo a diversi punti della pronuncia impugnata, considerato che le censure indicate nel ricorso sono dirette a contestare la valutazione effettuata dai giudici del riesame rispetto alla quale non si segnala alcuna assenza fisica di motivazione ma si oppongono argomenti di diverso segno valutativo e come tali non perseguibili in questa sede. 2. Le doglianze con cui il ricorrente eccepisce la violazione degli artt. 240-bis cod. pen. e 321 cod. proc. pen. e la carenza di motivazione in ordine alla disponibilità all'indagato del trittico intitolato «Passo dopo Passo» non sono deducibili in sede di legittimità. Il riferimento alla violazione di legge ed alla carenza/apparenza della motivazione è chiaramente strumentale ad una rivalutazione della vicenda nel merito, avendo il Tribunale chiaramente motivato sulle ragioni in base alle quali ritiene infondate le censure difensive già proposte nell'atto di riesame. Detta censura, peraltro, oltre ad essere dedotta per motivi non consentiti per i motivi sopra esposti, è priva di specificità in quanto la ricorrente si è limitata a riproporre la ricostruzione in fatto alternativa rispetto a quella recepita nel provvedimento genetico senza confrontarsi con le coerenti argomentazioni sulle quali si fonda la decisione dei giudici del riesame. I giudici del riesame, condividendo la decisione del primo giudice attraverso una disamina sintetica ma esaustiva delle risultanze investigative, hanno ritenuto la sussistenza di forti elementi indiziari attestanti la «signoria di fatto sulla cosa da parte dell'indagato» desumibili dal fatto che il OT, a differenza della madre, ha una forte passione per l'arte che lo ha indotto ad acquistare numerose opere di arte contemporanea, dalla sostanziale incompatibilità tra le somme percepite dall'LE a titolo di pensione ed il prezzo pagato per l'acquisto del trittico ed, infine, dalla circostanza che la donna ha ricevuto, nel periodo immediatamente successivo all'acquisto, un assegno pari a 10.000,00 euro nel conto corrente utilizzato per pagare l'opera d'arte. Appare, pertanto, evidente che l'ordinanza impugnata valorizza adeguatamente gli elementi logico-fattuali che hanno indotto i giudici del riesame a confermare l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari e, quindi, non può ritenersi che la motivazione sia del tutto assente o assuma i caratteri della mera apparenza con conseguente insussistenza della lamentata violazione di legge. 3. Anche le analoghe doglianze inerenti all'effettiva titolarità dell'autovettura Fiato 500 non sono deducibili in sede di legittimità. 4 Il Con estensore Il Preside i Il Tribunale, con motivazione logicamente ineccepibile e senza ricorrere a presunzioni, ha ritenuto che il OT ha acquistato la Fiat 500 tg.ta FP075PG per interposta persona, in considerazione del fatto che il veicolo, sebbene intestato alla ricorrente, è stato nella disponibilità esclusiva della figlia dell'indagato e che il conto corrente utilizzato dall'LE per acquistare la vettura è stato incrementato da «numerosi bonifici e rimesse dell'indagato» (vedi pag. 2 dell'ordinanza impugnata). Anche in relazione alla riconducibilità dell'autovettura alla signoria dell'indagato, le censure difensive sono ictu °cui/ riferibili ad una motivazione, non già mancante o meramente apparente, ma ritenuta erronea e non condivisa dal ricorrente e, quindi, per ragioni escluse dal sindacato della Corte di Cassazione in materia di misure cautelari reali. 8. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 18 ge aio 2023
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Lidia GIORGIO che ha chiesto il rigetto del ricorso. udite le conclusioni del difensore della ricorrente, Avv. Giorgio AMATO, che ha insistito nei motivi di ricorso e chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. La terza interessata AR OL LE, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza pronunciata in data 7 settembre 2022 con la quale il Tribunale di Roma, ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso, in data 28 giugno 2022, dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma nei confronti di ST OT, indagato in relazione al reato di riciclaggio. 2. La ricorrente, lamenta, con il primo motivo di impugnazione, l'inosservanza e la violazione degli artt. 240-bis cod. pen. e 321, comma 2, cod. proc. pen. La motivazione sarebbe erronea laddove afferma che la LE sarebbe intestataria meramente formale dell'autovettura Fiat 500 tg.ta FP075PG e del trittico intitolato «Passo dopo Passo», beni in realtà nella disponibilità e signoria 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 18719 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: CERSOSIMO EMANUELE Data Udienza: 18/01/2023 di fatto di ST OT, in assenza di elementi da cui desumere l'esercizio di poteri fattuali da parte dell'indagato predetto. 2.1. L'LE avrebbe, invece, acquistato il trittico utilizzando somme provenienti da un conto corrente cointestato a lei ed al marito AL OT ove confluiva la pensione pari ad euro 1.950,00 al mese percepita dalla ricorrente;
la difesa afferma che tale affermazione sarebbe comprovata dalle ricevute di pagamento e dagli estratti conto prodotti in sede di riesame. Il Tribunale avrebbe fondato la decisione su un elemento (percezione da parte della LE di un assegno pari a 10.000,00 euro un mese dopo il pagamento dell'opera) inidoneo a dimostrare la fittizietà dell'intestazione, non emergendo dagli atti se tale titolo di credito provenisse da uno dei conti correnti intestati all'indagato. La motivazione inerente l'intestazione fittizia del quadro sarebbe del tutto congetturale nella parte in cui valorizza il fatto che la LE non aveva «la medesima passione per le opere di arte contemporanea» del figlio ed erronea nella parte in cui afferma che l'opera non è stata rinvenuta presso l'abitazione della donna senza tenere conto che il trittico è stato comunque rinvenuto all'interno di un box di proprietà della LE e non presso l'abitazione dell'indagato come erroneamente affermato dai giudici del riesame. 2.2. La motivazione sarebbe del tutto congetturale ed apparente nella parte in cui i giudici del riesame affermano che la vettura Fiat 500 tg.ta FP075PG era in realtà dell'indagato in considerazione de fatto che le somme utilizzate per il suo acquisto proverrebbero da un conto corrente che, sebbene cointestato ai genitori del OT, era beneficiario di numerosi bonifici e rimesse effettuate dall'indagato, senza considerare che sul medesimo conto confluiva anche la pensione della LE e che l'autovettura era in uso esclusivo alla figlia dell'indagato. 3. La ricorrente lamenta, con il secondo motivo di impugnazione. la violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. e la mancanza di motivazione in ordine alla riconducibilità del trittico all'indagato OT. La motivazione sarebbe del tutto carente non indicando gli elementi da cui desumere che l'opera sia stata pagata con il denaro del OT e che a goderne fosse proprio l'indagato, nonostante il quadro sia stato rinvenuto in un box di proprietà della ricorrente, come comprovato dalla lettura del verbale di perquisizione e sequestro allegato al ricorso. 2 4. La ricorrente lamenta, con il terzo motivo di impugnazione, la violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. e la mancanza di motivazione in ordine alla riconducibilità al OT dell'autovettura Fiat 500 intestata alla ricorrente. La motivazione sarebbe del tutto carente ed apodittica non indicando gli elementi idonei a dimostrare che l'automobile sia stata pagata con il denaro del OT e che lo stesso ne avesse la disponibilità, non essendo a tale fine sufficiente che la vettura fosse in uso esclusivo della figlia dell'indagato. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile perché i motivi addotti non sono consentiti non ravvisandosi alcuna violazione di legge. 1. Appare necessario, preliminarmente, ricordare che avverso le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, il ricorso in Cassazione è ammesso solo per violazione di legge, per censurare, cioè, errores in iudicando o errores in procedendo commessi dal giudice di merito, la cui decisione risulti di conseguenza radicalmente viziata. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, anche il difetto di motivazione può integrare gli estremi della violazione di legge quando l'apparato argomentativo che dovrebbe giustificare il provvedimento manchi del tutto, sia fondato su affermazioni che non risultano ancorate alle peculiarità del caso concreto (Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014, Giovannini, Rv. 260314) o risulti privo dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di ragionevolezza, in guisa da apparire assolutamente inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dall'organo investito del procedimento (vedi Sez. U. n. 5876 del 13/02/2004, Ferazzi, Rv. 226710- 01; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119-01; da ultimo Sez. 2, n. 11320 del 13/12/2022, De Santis, non nnassimata). 1.1. I tre motivi nel loro complesso, al di là della cornice nella quale sono inseriti, si risolvono in censure rivolte contro la motivazione, peraltro con incursioni, al tempo stesso generiche e non consentite, nell'analisi del merito. Si tratta dunque di motivi di certo non compatibili con il limite della violazione di legge previsto dall'art. 325 cod. proc. pen. Ciò posto, occorre prendere atto che il ricorrente, pur lamentando formalmente violazione di legge e mancanza/apparenza di motivazione, contesta in realtà la concreta ricostruzione della vicenda resa dal Tribunale e ciò a fronte di un iter argomentativo, coerente con le emergenze investigative e scevro da vizi logici. 3 1.2. Ne consegue che il ricorso deve essere depurato delle considerazioni di merito, che lo gravano riguardo a diversi punti della pronuncia impugnata, considerato che le censure indicate nel ricorso sono dirette a contestare la valutazione effettuata dai giudici del riesame rispetto alla quale non si segnala alcuna assenza fisica di motivazione ma si oppongono argomenti di diverso segno valutativo e come tali non perseguibili in questa sede. 2. Le doglianze con cui il ricorrente eccepisce la violazione degli artt. 240-bis cod. pen. e 321 cod. proc. pen. e la carenza di motivazione in ordine alla disponibilità all'indagato del trittico intitolato «Passo dopo Passo» non sono deducibili in sede di legittimità. Il riferimento alla violazione di legge ed alla carenza/apparenza della motivazione è chiaramente strumentale ad una rivalutazione della vicenda nel merito, avendo il Tribunale chiaramente motivato sulle ragioni in base alle quali ritiene infondate le censure difensive già proposte nell'atto di riesame. Detta censura, peraltro, oltre ad essere dedotta per motivi non consentiti per i motivi sopra esposti, è priva di specificità in quanto la ricorrente si è limitata a riproporre la ricostruzione in fatto alternativa rispetto a quella recepita nel provvedimento genetico senza confrontarsi con le coerenti argomentazioni sulle quali si fonda la decisione dei giudici del riesame. I giudici del riesame, condividendo la decisione del primo giudice attraverso una disamina sintetica ma esaustiva delle risultanze investigative, hanno ritenuto la sussistenza di forti elementi indiziari attestanti la «signoria di fatto sulla cosa da parte dell'indagato» desumibili dal fatto che il OT, a differenza della madre, ha una forte passione per l'arte che lo ha indotto ad acquistare numerose opere di arte contemporanea, dalla sostanziale incompatibilità tra le somme percepite dall'LE a titolo di pensione ed il prezzo pagato per l'acquisto del trittico ed, infine, dalla circostanza che la donna ha ricevuto, nel periodo immediatamente successivo all'acquisto, un assegno pari a 10.000,00 euro nel conto corrente utilizzato per pagare l'opera d'arte. Appare, pertanto, evidente che l'ordinanza impugnata valorizza adeguatamente gli elementi logico-fattuali che hanno indotto i giudici del riesame a confermare l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari e, quindi, non può ritenersi che la motivazione sia del tutto assente o assuma i caratteri della mera apparenza con conseguente insussistenza della lamentata violazione di legge. 3. Anche le analoghe doglianze inerenti all'effettiva titolarità dell'autovettura Fiato 500 non sono deducibili in sede di legittimità. 4 Il Con estensore Il Preside i Il Tribunale, con motivazione logicamente ineccepibile e senza ricorrere a presunzioni, ha ritenuto che il OT ha acquistato la Fiat 500 tg.ta FP075PG per interposta persona, in considerazione del fatto che il veicolo, sebbene intestato alla ricorrente, è stato nella disponibilità esclusiva della figlia dell'indagato e che il conto corrente utilizzato dall'LE per acquistare la vettura è stato incrementato da «numerosi bonifici e rimesse dell'indagato» (vedi pag. 2 dell'ordinanza impugnata). Anche in relazione alla riconducibilità dell'autovettura alla signoria dell'indagato, le censure difensive sono ictu °cui/ riferibili ad una motivazione, non già mancante o meramente apparente, ma ritenuta erronea e non condivisa dal ricorrente e, quindi, per ragioni escluse dal sindacato della Corte di Cassazione in materia di misure cautelari reali. 8. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 18 ge aio 2023