Sentenza 24 ottobre 2003
Massime • 1
La sottoscrizione di un documento integrante gli estremi della scrittura privata vale, "ex se", ai sensi dell'art.2702 c.c., a ingenerare una presunzione "iuris tantum" di consenso del sottoscrittore al contenuto dell'atto e di assunzione della paternità dello scritto, indipendentemente dal fatto che la dichiarazione non sia stata vergata o redatta dal sottoscrittore. Ne consegue che, se la parte contro la quale la scrittura sia stata prodotta ne riconosce la sottoscrizione ( ovvero se quest'ultima debba aversi per riconosciuta ), la scrittura fa piena prova della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, mentre il sottoscrittore che assuma, con querela di falso, che la sottoscrizione era stata apposta su foglio firmato in bianco ed abusivamente riempito, ha l'onere di provare sia che la firma era stata apposta su foglio non ancora riempito, sia che il riempimento era avvenuto "absque pactis", sicché, se la dichiarazione in contestazione integra gli estremi della promessa di pagamento ( ovvero della ricognizione di debito ) spetta al sottoscrittore, in ossequio alla regola di cui all'art.1988 c.c., provare l'inesistenza del rapporto fondamentale, e non a colui a favore del quale la dichiarazione risulti rivolta provarne l'esistenza.
Commentario • 1
- 1. Vanacore GiorgioVanacore Giorgio · https://www.diritto.it/ · 27 novembre 2008
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 24/10/2003, n. 16007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16007 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DUVA Vittorio - Presidente -
Dott. LIMONGELLI Antonio - Consigliere -
Dott. MALZONE Ennio - Consigliere -
Dott. AMATUCCI Alfonso - rel. Consigliere -
Dott. SPIRITO Angelo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IL RU, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GIOVANNI ANTONELLI 50, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO CASOLI, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
BI NO;
- intimato -
avverso la sent. n. 114/99 della Corte d'Appello di PERUGIA, emessa l'11 febbraio 1999 e depositata il 17 maggio 1999 (R.G. 37/97);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24 giugno 2003 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) NA NF propose opposizione al decreto ingiuntivo di pagamento della somma di L. 43.000.000, emesso nei suoi confronti il 19 dicembre 1989 dal presidente del tribunale di Perugia su ricorso di UC UB, che aveva fondato la propria pretesa creditoria su una dichiarazione ricognitiva di debito. La NF negò di essere debitrice e sostenne, contestualmente proponendo querela di falso, che il UB aveva abusivamente riempito un foglio da lei firmato in bianco per altri fini.
Con sentenza depositata l'11 novembre 1996 il tribunale respinse sia la querela di falso che l'opposizione.
2) La decisione è stata confermata dalla corte d'appello di Perugia che, con sent. n. 114 del 1999, ha rigettato il gravame della NF sui rilievi che nessun elemento era stato offerto per far desumere, seppure in via presuntiva, l'abusiva riempimento del foglio firmato in bianco e che a tale accertamento non poteva pervenirsi attraverso i mezzi istruttori richiesti, in quanto la consulenza tecnica appariva superflua in relazione alla circostanza che il UB aveva riconosciuto di aver vergato egli stesso la dichiarazione sottoscritta dalla NF e poiché l'interrogatorio formale era inutile in considerazione della posizione processuale assunta dal medesimo UB, volta ad ottenere il recupero della somma di cui all'impegno scritto dedotto in lite.
3) Avverso detta sentenza ricorre per cassazione NA NF affidandosi a due motivi.
L'intimato non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Col primo motivo è dedotta, sotto due profili, "violazione dei principi e delle norme sostanziali e processuali che disciplinano l'onere della prova" (artt. 2697 e 2702 c.c.; artt. 115 e 221 c.p.c. e segg.).
Sotto un primo profilo la ricorrente sostiene che, poiché il UB aveva riconosciuto di aver vergato egli stesso la dichiarazione debitoria e poiché la NF aveva negato sia il debito sia di aver mai autorizzato il UB a redigere il testo nella forma e nel contenuto che presentava, il documento era privo dei caratteri della scrittura privata di cui all'art. 2702 c.c., sicché il UB avrebbe dovuto dare altrimenti la prova del credito fatto valere in giudizio. La Corte d'Appello aveva dunque errato nel ritenere che sarebbe stato onere della NF offrire la prova dell'inesistenza dell'obbligazione mediante la dimostrazione dell'abusivo riempimento del foglio firmato in bianco, in definitiva equiparando la mancata prova dell'abusivo riempimento alla prova dell'esistenza dell'obbligazione, che avrebbe dovuto essere offerta dal creditore. Sostiene in particolare che la dimostrazione dell'abusivo riempimento del foglio rappresenta, nella logica processuale, un passaggio successivo ed eventuale, subordinato alla prova dell'esistenza del debito.
Sotto il secondo profilo la ricorrente censura la sentenza per aver denegato la querela di falso volta a dimostrare l'abusivo riempimento del foglio e per aver ritenuto irrilevante la consulenza (benché con essa si mirasse a dimostrare che testo e sottoscrizione erano stati vergati in tempi diversi e con penne diverse, com'era stato chiarito nella richiesta di ammissione del mezzo) ed inammissibile la prova per interpello (dandone per scontato l'esito negativo laddove le circostanze dedotte avrebbero potuto condurre alla confessione di fatti rilevanti).
2) Col secondo motivo è denunciata insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi per avere la corte d'appello omesso di conferire ogni rilevanza all'omessa indicazione da parte del UB delle modalità di versamento di una somma ingente (L. 43.000.000 del 1986) che pure normalmente lascia tracce bancarie e per aver invece esaltato la valenza della coincidenza della sottoscrizione con la fine della dichiarazione, realizzabile agevolmente da chi riempie il foglio.
La ricorrente conclusivamente domanda che la sentenza sia cassata quantomeno in ordine al denegato ingresso delle prove richieste.
3.1. Va preliminarmente chiarito che il UB aveva bensì riconosciuto in primo grado che la dichiarazione ricognitiva di debito era stata da lui stesso scritta, ma aveva anche affermato che la NF la aveva sottoscritta dopo e non prima della stesura della dichiarazione: dunque nella piena contezza del suo contenuto. Ha cioè negato che si vertesse in ipotesi di riempimento di foglio firmato in bianco, in sostanza sostenendo che, invece, si trattasse di scrittura privata riconosciuta.
Non v'è allora dubbio che, in siffatto contesta, sarebbe stato onere della parte che aveva sottoscritto la dichiarazione e che aveva presentato querela di falso nell'assunto che il foglio era stato firmato in bianco ed abusivamente riempito "absque pactis", provare l'una e l'altra circostanza.
Sul punto, sono state escusse prove testimoniali sulla situazione economica del UB all'epoca della dichiarazione, assumendosi dalla NF che egli non fosse in grado di erogare un prestito di quella portata e che era stato, anzi, da lei stessa mantenuto durante la loro precorsa convivenza "more uxorio". Ma il giudice di primo grado ha ritenuto che era risultato provato che egli svolgeva un'attività lavorativa idonea a produrre reddito. Ha inoltre considerato che l'eventuale lasso di tempo intercorso tra l'apposizione della firma della NF e la redazione dell'impegno fu minimo e tale da non consentire un accertamento come quello indicato;
che, ancora, appariva "senza dubbio insolita la tesi del foglio in bianco lasciato in casa;
che, infine, l'interrogatorio formale richiesto non appariva di alcuna utilità.
In atto di appello la NF si limitò ad affermare genericamente che il risultato della prova testimoniale era stato "diverso" (a pagina 4, in fine), senza peraltro chiarire perché, e che non le era certamente imputabile la durata del processo di primo grado (ma tanto non integra una contestazione specifica sulla possibilità di espletare utilmente una consulenza tecnica d'ufficio).
3.2. Sostenne invece già in quella sede la tesi - poi ribadita col ricorso per cassazione - che per il solo fatto che la dichiarazione non era stata redatta da chi la aveva sottoscritta, il documento fosse privo delle caratteristiche proprie della scrittura privata e, dunque, dell'efficacia probatoria di cui all'art. 2702 c.c., sicché sarebbe spettato a chi si vantava creditore provare l'esistenza del credito.
Ma l'assunto è erroneo in diritto, in quanto la sottoscrizione del documento integrante una scrittura privata vale in se stessa, ai sensi dell'art. 2702 c.c., ad ingenerare la presunzione "iuris tantum" di consenso del sottoscrittore al contenuto dell'atto e di assunzione della paternità dello scritto, indipendentemente dal fatto che la dichiarazione non sia stata vergata o redatta dal sottoscrittore.
Ne consegue che se la parte contro la quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione (ovvero se la sottoscrizione debba aversi per riconosciuta), la scrittura fa piena prova della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta e che se il sottoscrittore assume con querela di falso che la sottoscrizione era stata apposta su foglio firmato in bianco ed abusivamente riempito senza autorizzazione, ha l'onere di provare sia che la firma ara stata apposta su foglio non ancora riempito sia che il riempimento era avvenuto "absque pactis".
Ne consegue ancora che, se la dichiarazione integra una promessa di pagamento ovvero una ricognizione di debito, spetta al sottoscrittore, in relazione alla regola stabilita dall'art. 1988 c.c., provare l'inesistenza del rapporto fondamentale e non a colui a favore del quale la dichiarazione è fatta provarne l'esistenza.
3.4. Le svolte considerazioni palesano l'infondatezza di tutte le doglianze svolte, eccezion fatta per quella relativa all'omessa ammissione dell'interrogatorio formale, del quale peraltro la ricorrente neppure rivela in questa sede il preciso contenuto, come sarebbe stato suo onere in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione. La corte non è dunque posta in condizione di apprezzare il prospettato vizio della decisione in relazione allo specifico contenuto del mezzo istruttorio non ammesso, ritenuto inutile dal giudice di secondo grado in relazione alla posizione processuale assunta dal UB. La ricorrente si limita ad affermare sul punto che "le circostanze dedotte avrebbero potuto condurre alla confessione di fatti rilevanti", ma non offre indicazioni ulteriori, con conseguente inammissibilità della doglianza "in parte qua".
4) Il ricorso va conclusivamente respinto.
In difetto di costituzione dell'intimato, non sussistono i presupposti per provvedere sulle spese.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 24 giugno 2003.
Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2003