Cass. civ., sez. III, sentenza 24/10/2003, n. 16007
CASS
Sentenza 24 ottobre 2003

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La sottoscrizione di un documento integrante gli estremi della scrittura privata vale, "ex se", ai sensi dell'art.2702 c.c., a ingenerare una presunzione "iuris tantum" di consenso del sottoscrittore al contenuto dell'atto e di assunzione della paternità dello scritto, indipendentemente dal fatto che la dichiarazione non sia stata vergata o redatta dal sottoscrittore. Ne consegue che, se la parte contro la quale la scrittura sia stata prodotta ne riconosce la sottoscrizione ( ovvero se quest'ultima debba aversi per riconosciuta ), la scrittura fa piena prova della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, mentre il sottoscrittore che assuma, con querela di falso, che la sottoscrizione era stata apposta su foglio firmato in bianco ed abusivamente riempito, ha l'onere di provare sia che la firma era stata apposta su foglio non ancora riempito, sia che il riempimento era avvenuto "absque pactis", sicché, se la dichiarazione in contestazione integra gli estremi della promessa di pagamento ( ovvero della ricognizione di debito ) spetta al sottoscrittore, in ossequio alla regola di cui all'art.1988 c.c., provare l'inesistenza del rapporto fondamentale, e non a colui a favore del quale la dichiarazione risulti rivolta provarne l'esistenza.

Commentario1

  • 1Vanacore Giorgio
    Vanacore Giorgio · https://www.diritto.it/ · 27 novembre 2008

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 24/10/2003, n. 16007
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16007
Data del deposito : 24 ottobre 2003

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