Sentenza 20 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/05/2003, n. 7864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7864 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2003 |
Testo completo
Aula 'B' 07 8 64/03 IN NO. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE RESP. CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo CARBONE - Presidente R.G.N. 27805/01 Dott. Paolo VITTORIA Consigliere Cron.13316 Rep. 2055Dott. Ernesto LUPO - Consigliere Dott. Francesco TRIFONE Consigliere Ud. 05/03/03 Dott. Antonio SEGRETO - Rel. Consigliere C.C. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ES AL, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZALE CLODIO 8, presso 10 studio dell'avvocato ERRICO COLESANTI, che 10 difende anche disgiuntamente all'avvocato VIVIANA RODIZZA, giusta delega in atti%;B ricorrente
contro
ACT AZIENDA CONSORZIALE TRASPORTI ora TRIESTE TRASPORTI SPA, ASSITALIA SPA;
intimati avverso la sentenza n. 413/00 della Corte d'Appello di 2003 TRIESTE, Sezione II Civile, emessa il 03/05/00 e 592 depositata il 13/10/00 (R.G. 708/97); -1- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 05/03/03 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta CESQUI, confermate in Camera di Consiglio dal P.M. Dott. DOMENICO IANNELLI, che ha chiesto si respinga il ricorso per manifesta infondatezza, con le conseguenze di legge. -2- Ricorso n. 27805/2001 Svolgimento del processo La corte di appello di Trieste, con sentenza depositata il 13.10.2000, confermava la sentenza del tribunale di Trieste n. 375/1996, con cui veniva rigettata la domanda di VA AL proposta nei confronti dell'Azienda Consortile Trasporti e l'Assitalia, per il risarcimento dei danni, che il VA assumeva aver subito per essere stato investito su un marciapiedi dall'autobus, che egli attendeva alla fermata. Riteneva la Corte che dalla deposizione del teste Fosi, dalla consulenza tecnica d'ufficio e dai successivi chiarimenti del c.t.u. e dal rapporto dei vigili urbani risultava che il VA era sceso dal marciapiedi e, incespicando, aveva urtato l'autobus. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione il VA, che ha anche presentato memoria. Non si sono costituiti gli intimati. Motivi della decisione 1. Con l'unico motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c., lamentando l'erroneità della ricostruzione dell'incidente effettuata dalla sentenza impugnata, che si è riportata alle conclusioni del c.t.u. ed 3 ha sentito lo stesso a chiarimenti, in luogo di disporre una nuova consulenza.
2. Ritiene questa Corte che il motivo è manifestamente infondato. In tema di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, l'apprezzamento del giudice di merito, in ordine alla ricostruzione delle modalità di un incidente ed al comportamento delle persone alla guida dei veicoli in esso coinvolti, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta insindacabile in sede di legittimità quando sia adeguatamente motivato ed immune da vizi logici e da errori giuridici, e ciò anche per quanto concerne il punto se il conducente abbia fornito la prova liberatoria di cui all'art. 2054 c.c. (Cass. 9 ottobre 1998, n. 10021; Cass. 21 aprile 1990, n. 3343). Nella specie il giudice di merito, con motivazione in fatto ha ricostruito la modalità dell'incidente, fondandosi sulle risultanze della consulenza d'ufficio, sui chiarimenti resi dal c.t.u., sul rapporto dei vigili urbani e sulla deposizione del teste Fois, con motivazione immune da censure rilevabili in questa sede di legittimità.
3. Egualmente manifestamente infondata è la doglianza, giudice di appello avrebbe secondo cui erratamente il 4 -- chiamato a chiarimenti il c.t.u., in luogo di disporre una nuova consulenza. Infatti rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative di quelle già espletate, di sentire a chiarimenti il consulente tecnico di ufficio ovvero di disporre addirittura la rinnovazione delle indagini con la nomina di altri consulenti, e l'esercizio di un tale potere (così come il mancato esercizio) non censurabile in sede di legittimità. (Cass. 10 giugno 1998, n. 5777; 20 dicembre 1994, n. 10972). Il ricorso va, pertanto, rigettato. Nulla per le spese di questo giudizio di cassazione, non essendosi costituiti gli intimati.
P.Q.M.
Visto l'art. 372, c. 2, c.p.c. Rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, lì 5 marzo 2003. Il Presidente Il cons. est. Cratorio Segreto IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Innocenzo attista 20 MAO. 2003 Oggi IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista 5