CASS
Sentenza 28 luglio 2023
Sentenza 28 luglio 2023
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- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
- 2. Art. 52 cod. antimafia: crediti da illecito e spese nel sequestroDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 24 novembre 2025
- 3. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto emesso il 19 settembre 2023 il giudice delegato del Tribunale di Torino - sezione misure di prevenzione, pronunciando sulle istanze di accertamento di ammissione allo stato passivo e sul relativo progetto redatto dall'amministratore giudiziario, in relazione ai beni oggetto di sequestro di prevenzione nei confronti di K. Abdelfateh, aveva escluso, ai sensi dell'art. 52, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011, tutti i crediti presentati per la verifica, perché non risultanti da atti aventi data certa anteriore al sequestro. Tali crediti erano afferenti a fatti illeciti di natura penale (furti aggravati in concorso e utilizzo di carte di credito), avvenuti tra il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/07/2023, n. 32993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32993 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: TRIBUNALE DI ROMA nei confronti di: CORTE D'APPELLO DI ROMA B.L. S.R.L. ANBSC con l'ordinanza del 30/01/2023 del TRIBUNALE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
lette le conclusioni del PG SIMONE PERRELLI che ha chiesto dichiararsi la competenza della Corte d'appello di Roma cui deve essere disposta la trasmissione degli atti. Letta la memorb tempestivamente depositata dal difensore di BETA APPALTI s.r.l. che ha chiesto, in via principale, dichiararsi l'estinzione del procedimento di appello civile per mancata riassunzione, o, in alternativa, dichiarare l'estinzione dell'intero procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo. In via subordinata, dichiararsi la competenza del Tribunale Penale - Misure di Prevenzione. RITENUTO IN FATTO Penale Sent. Sez. 1 Num. 32993 Anno 2023 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: ALIFFI FRANCESCO Data Udienza: 03/05/2023 1.Con l'ordinanza indicata nel preambolo il Tribunale di Roma, sezione misure di prevenzione, ha sollevato conflitto di competenza avanti questa Corte nei confronti del Tribunale di Roma, con riferimento alla domanda di ammissione del credito avanzata da BETA APPALTI s.r.l. nella qualità di cessionaria della BL s.r.l. nell'ambito del procedimento di prevenzione instaurato a carico di SVE s.r.I., società confiscata in via definitiva ed amministrata dall'Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati. 1.1. La domanda era stata già dichiarata improcedibile da parte della Corte di appello di Roma, con sentenza depositata il 10 ottobre 2022, sul rilievo che dovevano applicarsi le disposizioni di cui agli artt. 52 e ss. d.lgs., 6 settembre 2011, n.159, che impongono l'accertamento dei diritti di credito dei terzi nei confronti di una società sottoposta a misura di prevenzione da parte del giudice delegato dal Tribunale penale in esito ad una speciale procedura. 1.2. Il Tribunale di Roma, sezione misure di prevenzione, ritenendosi a sua volta incompetente, ha sollevato conflitto avanti questa Corte di legittimità ai sensi dell'art.28 cod. proc. pen. A ragione osserva che il diritto di credito vantato dal BETA APPALTI s.r.l. è incerto e controverso, posto che, a seguito dell'opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto da BL per il saldo di sei fatture in relazione a prestazioni di opere eseguite da EDLIRPMA, poi divenuta BL s.r.I., il Tribunale civile aveva condannato SVE s.r.l. al pagamento della somma di euro 53.298,00, oltre interessi, in favore di BL con sentenza non irrevocabile perché appellata da SVE, che contesta l'esistenza del credito nelle more ceduto da BL a BETA APPALTI. Trova, dunque applicazione il principio, già affermato in alcune pronunce di legittimità analiticamente richiamate, secondo cui qualora l'azione giudiziale volta all'accertamento di diritti di credito aventi titolo in rapporti controversi, non può essere esercitata davanti al giudice della prevenzione. Quest'ultimo, infatti, non è til:olare di un potere generalizzato di intervento ma ha una competenza circoscritta alla verifica della sussistenza dei fatti costitutivi del diritto di credito, desumibili dai documenti giustificativi allegati e di eventuali fatti estintivi, nonché alla verifica della strumentalità del credito rispetto all'attività illecita del proposto e, in caso affermativo, alla sussistenza in capo al creditore di un affidamento incolpevole. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il conflitto negativo, ammissibile in rito, per avere entrambi i giudici ricusato di prendere cognizione dell'incidente di esecuzione promosso dal condannato, con ciò determinando una stasi superabile soltanto mediante una decisione di questa Corte deve essere risolto con l'affermazione della competenza 2 del giudice che per primo l'ha negata ossia la Corte di appello di Roma, sezione civile. Non rileva che il giudice penale confligga con il giudice civile. Il giudice penale al quale vengano trasmessi gli atti dal giudice civile dichiaratosi incompetente, qualora ritenga di essere a sua volta non competente, deve trasmettere gli atti alla Corte di cassazione per la decisione del conflitto, vertendosi in una delle ipotesi di cui all'art. 28, comma 2, cod. proc. peri. (Sez. 1, n. 31843 del 15/03/2019, Rv. 276822 - 01). 2. Come correttamente rilevato dall'ordinanza che ha sollevato il conflitto, presupposto per rivolgersi al giudice della prevenzione è che i crediti già risultino da atti certi antecedenti alla data del sequestro;
nel caso in esame, manca tale condizione poiché il credito vantato da BETA APPALTI s.r.l. non è stato definitivamente accertato né rispetto alla sua esistenza né, tanto meno, rispetto al suo ammontare, da parte del giudice della cognizione che non può che essere quello civile in considerazione della sua competenza funzionale Al riguardo va ricordato che il legislatore non configura un generale "potere di accertamento" della esistenza della posizione creditoria (potenzialmente incisa dalla confisca) in capo al Tribunale della prevenzione, bensì un più limitato "potere di verifica" (secondo le disposizioni degli articoli 57, 58 e 59 d.lgs. n.159 del 2011) delle condizioni di legge che governano la procedura di ammissione, sulla base di produzione documentale attestante i fatti generatori del credito. Le citate disposizioni di legge, dal significato letterale inequivoco, impongono di ritenere che l' "an" del credito, così come la sua tendenziale quantificazione, debbano risultare da "documenti giustificativi" che il creditore istante è tenuto a produrre in sede di domanda (art. 58, comma 2 lett. c, d.lgs. n.159 del 2011). Nel caso di un credito derivante dall'esecuzione di un contratto di appalto ed oggetto di decreto ingiuntivo opposto e revocato con condanna del debitore al pagamento di una minor somma rispetto a quella originariamente indicata nel provvedimento monitorio è evidente che il "documento giustificativo" non può che essere la decisione cognitiva di accertamento della sussistenza del dedotto rapporto contrattuale intercorso con la società confiscata (ovviamente prima del sequestro di prevenzione) e dell'ammontare dei crediti, che appartiene funzionalmente al giudice civile investito eventualmente in grado di appello dell'opposizione. 2.1. Va, in conclusione, ribadito che, in ragione della struttura semplificata del contraddittorio (di natura cartolare) in sede di ammissione del credito, che connota il procedimento ai sensi dell'art.59 d.lgs. n.159 del 2011, "la verifica spettante al giudice della prevenzione non può tener luogo di una procedura 3 cognitiva circa 'man" ed il "quantum" del credito (cfr. Sez. 1, n. 14214 del 15/12/2022, dep. 2023, Rv. 284506 - 01, in motivazione). In quest'ottica si spiega vperché il giudice di prevenzione, ai fini dell'ammissione allo stato passivo, è vincolato, contrariamente al giudice fallimentare che ha uno spazio di intervento generalizzato ai sensi dell'art. 44 I. fall., agli esiti dell'accertamento definitivo svolto dal competente giudice in sede civile in ordine all' an ed al quantum del credito, salvo il potere di verifica della sua strumentalità rispetto alla attività illecita e dell'insussistenza delle condizioni di incolpevole affidamento del creditore x (Sez. 1, n. 4691 del 28/01/2020, Rv. 278189 - 02; Sez. 1, n. 22222 del 26/01/2022, Rv. 283123 - 01)AL i terzi sprovvisti di titolo da opporre alla confisca di prevenzione non possono investire il giudice dell'esecuzione al fine di accertare l'esistenza del loro diritto ed ottenere la revoca della confisca. A quest'ultimo proposito, la giurisprudenza di legittimità è pacifica nel riconoscere che la relativa questione attineng alla formazione del titolo deve, pertanto, essere devoluta alla cognizione del giudice civile. (cfr. Sez. 5, n. 33888 del 24/04/2018, Rv. 273890 - 01, in una fattispecie in cui i terzi si affermavano titolari per intervenuta usucapione dei beni confiscati). In un sistema così congegnato sarebbe del tutto distonico ed incoerente devolvere al giudice delegato dal Tribunale della prevenzione la verifica dei crediti e dei diritti dei terzi ancorché controversi nen' an 159/201:L (in questo senso, tuttavia, Sez. 2, n. 24311 dell'1/4/2022, Coscia, Rv. 283626 che valorizza l'autonomia dell'accertamento endo prevenzionale di cui agli artt. 52 e ss. d.lgs. n. 159 del 2011), 3. In conclusione, il conflitto deve essere risolto nel senso che la competenza appartiene alla Corte di appello di Roma, sezione civile cui vanno conseguentemente trasmessi gli atti.
P. Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza della Corte di appello civile di Roma cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso, in Roma il 3 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
lette le conclusioni del PG SIMONE PERRELLI che ha chiesto dichiararsi la competenza della Corte d'appello di Roma cui deve essere disposta la trasmissione degli atti. Letta la memorb tempestivamente depositata dal difensore di BETA APPALTI s.r.l. che ha chiesto, in via principale, dichiararsi l'estinzione del procedimento di appello civile per mancata riassunzione, o, in alternativa, dichiarare l'estinzione dell'intero procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo. In via subordinata, dichiararsi la competenza del Tribunale Penale - Misure di Prevenzione. RITENUTO IN FATTO Penale Sent. Sez. 1 Num. 32993 Anno 2023 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: ALIFFI FRANCESCO Data Udienza: 03/05/2023 1.Con l'ordinanza indicata nel preambolo il Tribunale di Roma, sezione misure di prevenzione, ha sollevato conflitto di competenza avanti questa Corte nei confronti del Tribunale di Roma, con riferimento alla domanda di ammissione del credito avanzata da BETA APPALTI s.r.l. nella qualità di cessionaria della BL s.r.l. nell'ambito del procedimento di prevenzione instaurato a carico di SVE s.r.I., società confiscata in via definitiva ed amministrata dall'Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati. 1.1. La domanda era stata già dichiarata improcedibile da parte della Corte di appello di Roma, con sentenza depositata il 10 ottobre 2022, sul rilievo che dovevano applicarsi le disposizioni di cui agli artt. 52 e ss. d.lgs., 6 settembre 2011, n.159, che impongono l'accertamento dei diritti di credito dei terzi nei confronti di una società sottoposta a misura di prevenzione da parte del giudice delegato dal Tribunale penale in esito ad una speciale procedura. 1.2. Il Tribunale di Roma, sezione misure di prevenzione, ritenendosi a sua volta incompetente, ha sollevato conflitto avanti questa Corte di legittimità ai sensi dell'art.28 cod. proc. pen. A ragione osserva che il diritto di credito vantato dal BETA APPALTI s.r.l. è incerto e controverso, posto che, a seguito dell'opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto da BL per il saldo di sei fatture in relazione a prestazioni di opere eseguite da EDLIRPMA, poi divenuta BL s.r.I., il Tribunale civile aveva condannato SVE s.r.l. al pagamento della somma di euro 53.298,00, oltre interessi, in favore di BL con sentenza non irrevocabile perché appellata da SVE, che contesta l'esistenza del credito nelle more ceduto da BL a BETA APPALTI. Trova, dunque applicazione il principio, già affermato in alcune pronunce di legittimità analiticamente richiamate, secondo cui qualora l'azione giudiziale volta all'accertamento di diritti di credito aventi titolo in rapporti controversi, non può essere esercitata davanti al giudice della prevenzione. Quest'ultimo, infatti, non è til:olare di un potere generalizzato di intervento ma ha una competenza circoscritta alla verifica della sussistenza dei fatti costitutivi del diritto di credito, desumibili dai documenti giustificativi allegati e di eventuali fatti estintivi, nonché alla verifica della strumentalità del credito rispetto all'attività illecita del proposto e, in caso affermativo, alla sussistenza in capo al creditore di un affidamento incolpevole. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il conflitto negativo, ammissibile in rito, per avere entrambi i giudici ricusato di prendere cognizione dell'incidente di esecuzione promosso dal condannato, con ciò determinando una stasi superabile soltanto mediante una decisione di questa Corte deve essere risolto con l'affermazione della competenza 2 del giudice che per primo l'ha negata ossia la Corte di appello di Roma, sezione civile. Non rileva che il giudice penale confligga con il giudice civile. Il giudice penale al quale vengano trasmessi gli atti dal giudice civile dichiaratosi incompetente, qualora ritenga di essere a sua volta non competente, deve trasmettere gli atti alla Corte di cassazione per la decisione del conflitto, vertendosi in una delle ipotesi di cui all'art. 28, comma 2, cod. proc. peri. (Sez. 1, n. 31843 del 15/03/2019, Rv. 276822 - 01). 2. Come correttamente rilevato dall'ordinanza che ha sollevato il conflitto, presupposto per rivolgersi al giudice della prevenzione è che i crediti già risultino da atti certi antecedenti alla data del sequestro;
nel caso in esame, manca tale condizione poiché il credito vantato da BETA APPALTI s.r.l. non è stato definitivamente accertato né rispetto alla sua esistenza né, tanto meno, rispetto al suo ammontare, da parte del giudice della cognizione che non può che essere quello civile in considerazione della sua competenza funzionale Al riguardo va ricordato che il legislatore non configura un generale "potere di accertamento" della esistenza della posizione creditoria (potenzialmente incisa dalla confisca) in capo al Tribunale della prevenzione, bensì un più limitato "potere di verifica" (secondo le disposizioni degli articoli 57, 58 e 59 d.lgs. n.159 del 2011) delle condizioni di legge che governano la procedura di ammissione, sulla base di produzione documentale attestante i fatti generatori del credito. Le citate disposizioni di legge, dal significato letterale inequivoco, impongono di ritenere che l' "an" del credito, così come la sua tendenziale quantificazione, debbano risultare da "documenti giustificativi" che il creditore istante è tenuto a produrre in sede di domanda (art. 58, comma 2 lett. c, d.lgs. n.159 del 2011). Nel caso di un credito derivante dall'esecuzione di un contratto di appalto ed oggetto di decreto ingiuntivo opposto e revocato con condanna del debitore al pagamento di una minor somma rispetto a quella originariamente indicata nel provvedimento monitorio è evidente che il "documento giustificativo" non può che essere la decisione cognitiva di accertamento della sussistenza del dedotto rapporto contrattuale intercorso con la società confiscata (ovviamente prima del sequestro di prevenzione) e dell'ammontare dei crediti, che appartiene funzionalmente al giudice civile investito eventualmente in grado di appello dell'opposizione. 2.1. Va, in conclusione, ribadito che, in ragione della struttura semplificata del contraddittorio (di natura cartolare) in sede di ammissione del credito, che connota il procedimento ai sensi dell'art.59 d.lgs. n.159 del 2011, "la verifica spettante al giudice della prevenzione non può tener luogo di una procedura 3 cognitiva circa 'man" ed il "quantum" del credito (cfr. Sez. 1, n. 14214 del 15/12/2022, dep. 2023, Rv. 284506 - 01, in motivazione). In quest'ottica si spiega vperché il giudice di prevenzione, ai fini dell'ammissione allo stato passivo, è vincolato, contrariamente al giudice fallimentare che ha uno spazio di intervento generalizzato ai sensi dell'art. 44 I. fall., agli esiti dell'accertamento definitivo svolto dal competente giudice in sede civile in ordine all' an ed al quantum del credito, salvo il potere di verifica della sua strumentalità rispetto alla attività illecita e dell'insussistenza delle condizioni di incolpevole affidamento del creditore x (Sez. 1, n. 4691 del 28/01/2020, Rv. 278189 - 02; Sez. 1, n. 22222 del 26/01/2022, Rv. 283123 - 01)AL i terzi sprovvisti di titolo da opporre alla confisca di prevenzione non possono investire il giudice dell'esecuzione al fine di accertare l'esistenza del loro diritto ed ottenere la revoca della confisca. A quest'ultimo proposito, la giurisprudenza di legittimità è pacifica nel riconoscere che la relativa questione attineng alla formazione del titolo deve, pertanto, essere devoluta alla cognizione del giudice civile. (cfr. Sez. 5, n. 33888 del 24/04/2018, Rv. 273890 - 01, in una fattispecie in cui i terzi si affermavano titolari per intervenuta usucapione dei beni confiscati). In un sistema così congegnato sarebbe del tutto distonico ed incoerente devolvere al giudice delegato dal Tribunale della prevenzione la verifica dei crediti e dei diritti dei terzi ancorché controversi nen' an 159/201:L (in questo senso, tuttavia, Sez. 2, n. 24311 dell'1/4/2022, Coscia, Rv. 283626 che valorizza l'autonomia dell'accertamento endo prevenzionale di cui agli artt. 52 e ss. d.lgs. n. 159 del 2011), 3. In conclusione, il conflitto deve essere risolto nel senso che la competenza appartiene alla Corte di appello di Roma, sezione civile cui vanno conseguentemente trasmessi gli atti.
P. Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza della Corte di appello civile di Roma cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso, in Roma il 3 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente