Sentenza 19 aprile 1999
Massime • 1
Ai fini della configurazione dell'atto arbitrario (art.4 D.Lg.Lt. n.288 del 1944), l'illegittimità dell'atto compiuto dal pubblico ufficiale, in conformità al meccanismo della provocazione di cui l'esimente in parola costituisce una specificazione, deve rivestire natura e caratteristiche tali da poter suscitare nell'animo del destinatario un giustificato turbamento. Ne consegue che occorre aver riguardo anche al tipo di pregiudizio causato e alla esistenza ed efficacia dei rimedi all'uopo previsti dal sistema. (Nella fattispecie la S.C. - in applicazione del principio di cui in massima - ha escluso che l'inflizione di una contravvenzione ingiustificata per divieto di sosta, comunque comportante limitate conseguenze pecuniarie ed efficacemente opponibile in via amministrativa e giudiziaria, abbia connotazioni tali da costituire l'illegittimità idonea a configurare l'atto arbitrario di cui all'art. 4 D.Lg.Lt surrichiamato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/04/1999, n. 8636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8636 |
| Data del deposito : | 19 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza Pubblica
Dott. Pasquale Trojano Presidente del 19/04/1999
1. Dott. Tito Garribba Consigliere SENTENZA
2. Dott. Eugenio Amari Consigliere N. 790
3. Dott. Antonio S. Agrò Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Arturo Cortese Consigliere N. 41612/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
OM ID CE, n. 28.06.1919
Avverso
La sentenza emessa il giorno 29.09.1998 dalla Corte d'appello di Bari;
Visti gli atti, la sentenza denunziata, e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Arturo Cortese;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Antonio Germano Abbate, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore, avv. De CE, che ha concluso come in ricorso. FATTO
Con sentenza emessa il giorno 29.09.1998 nei confronti di RO ID CE la Corte d'appello di Bari, in parziale riforma di quella di primo grado, dichiarava prescritto il reato di cui all'art.651 cp., assorbiva quello di minaccia ex art. 81 e 336 cp. come aggravante di quello di oltraggio e vigile urbano ex art. 341 cp. e rideterminava la pena in mesi uno di reclusione.
Propone ricorso il OM, deducendo:
1)- vizio di motivazione sull'imputazione ex art. 651 cp.;
2)- erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione, quanto alla ritenuta sussistenza della condotta di minaccia nonostante l'esclusione del reato ex art. 336 cp.;
3)- vizio di motivazione con riguardo alla scriminante ex art. 4 D.Lgt. 14.09.1944, n. 288, stante l'esistenza di una patente scorrettezza del vigile urbano, sia per l'elevazione di una contravvenzione insussistente (come da perizia in atti), sia per la richiesta arbitraria di documenti non obbligatori, sia soprattutto per l'atteggiamento tenuto dal vigile, che, a fronte delle legittime proteste del OM, gli chiedeva l'esibizione di documenti di riconoscimento quasi in modo indirettamente intimidatorio e quasi abusando o comunque utilizzando la sua situazione di pubblico ufficiale;
4)- vizio di motivazione in ordine alla legittimità del comportamento tenuto dal OM e comunque erronea valutazione della legge penale in ordine alla configurabilità del reato di oltraggio;
5)- vizio di motivazione in ordine alla determinazione in ordine alla determinazione della pena base in un mese e quindici giorni di reclusione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Il primo motivo è inammissibile, in quanto postulerebbe un rinvio al giudice di merito, incompatibile con il dovere dell'immediata rilevazione di una causa di estinzione del reato. Il secondo motivo è resistito dal rilievo che non vi è
contraddizione nella sentenza impugnata laddove ha ritenuto che l'atto, compiuto dall'imputato, di sferrare un pugno sul vetro del gabbiotto in cui si trovava la vigilessa, da un canto, pur accompagnandosi alla richiesta di annullamento della contravvenzione per divieto di sosta elevatagli, non assunse tuttavia, sotto tale profilo, una concretezza tale da poter integrare la fattispecie di cui all'art. 336 cp., e, dall'altro, quale atteggiamento genericamente minaccioso, ben potesse invece rilevare come aggravante dell'oltraggio a sensi dell'ultimo comma dell'art. 341 cp. deve essere idonea (indipendentemente peraltro dai reali effetti che riesca a produrre) a influire sulla libertà del soggetto passivo (v., fra le altre, Cass. 23.02.1982, Spumato), mentre ai fini dell'aggravante di cui all'art. 341 cp., tale capacità intimidatoria non rileva (Cass. 27.06.1984, Vavalle). Venendo alla doglianza sulla mancata applicazione dell'esimente degli atti arbitrari, si osserva quanto segue.
Assume il ricorrente che la sua condotta ipoteticamente oltraggiosa sarebbe la legittima reazione al comportamento arbitrario della vigilessa Forte, consistito, in primo luogo, nell'avergli elevato una contravvenzione per divieto di sosta senza che ne ricorressero i presupposti (come da perizia prodotta dall'imputato in atti) e, secondariamente, nell'avergli chiesto l'esibizione di documenti non obbligatori (quale il foglio complementare) e l'esibizione di documenti di riconoscimento in modo intimidatorio e abusivo.
Ora, va premesso che la doglianza circa la richiesta di esibizione di documenti non obbligatori, a prescindere dalla questione della rilevanza o meno della circostanza, introduce inammissibilmente in questa sede un elemento di fatto nuovo, non accertato in causa.
Quanto alla richiesta di esibizione di documenti di riconoscimento in modo intimidatorio e abusivo, la doglianza è generica e, interpretata alla luce di quanto dedotto in precedenza, si riferirebbe al fatto che la Forte avrebbe potuto fare a meno di chiedere la detta esibizione, procedendo alla identificazione del prevenuto attraverso altri mezzi, quali il numero di targa dell'autovettura o l'accompagnamento ad un posto di polizia. Ora, è evidente che, indipendentemente dalle possibilità alternative indicate, nessuna illegittimità o abuso può ravvisarsi nella richiesta di esibizione di un documento di riconoscimento, fatta da un vigile urbano, nell'esercizio delle sue funzioni, ad un soggetto cui sia elevata una contravvenzione.
Rimane la presunta illegittimità della contravvenzione. Al riguardo, pur dovendosi indubbiamente riconoscere che la recente sentenza n. 140 del 23.04.1998 della Corte costituzionale ha escluso che, per la sussistenza degli atti arbitrari del p.u., sia necessario un quid pluris rispetto alla illegittimità, due rilievi si impongono. Da un lato, sul piano strettamente fattuale, risulta dagli atti che la "reazione" del OM non fu posta in essere in relazione al rifiuto della vigilessa di annullare la contravvenzione già fatta e, sotto tale profilo, nessuna illegittimità viene dedotta o è configurabile (come già osservato in sede di merito);
dall'altro, sul piano giuridico, la esclusione (ritenuta dalla sent. 140/1988 della Corte cost.) della necessità che, ai fini della configurazione dell'arbitrarietà di cui all'art. 4 del D.Ltg. 288/1944, sussista un quid pluris rispetto all'illegittimità dell'atto del p.u., non toglie certo che, ai fini predetti, l'illegittimità stessa, in conformità al meccanismo proprio della provocazione, di cui l'esimente in esame non costituisce altro che una ipotesi speciale (come sottolineato anche dalla cit. sent. 140/1988), abbia natura e caratteristiche tali, anche in relazione al tipo di pregiudizio causato e all'esistenza ed efficacia dei rimedi all'uopo previsti dal sistema, da poter suscitare nell'animo del destinatario un giustificato turbamento: il che all'evidenza non può affermarsi per il caso (ricorrente nella specie) di una contravvenzione per divieto di sosta, comportante limitate conseguenze pecuniarie ed efficacemente opponibile in via amministrativa e giudiziaria, e la cui illegittimità (legata alla valutazione circa la sussistenza o meno di un effettivo intralcio alla circolazione prodotto dell'autovettura parcheggiata) non risulti neppure d'immediata percezione.
Con il quarto motivo il OM propone inammissibili rilievi sulla ricostruzione del senso e della portata delle espressioni profferite ("tutti possono indossare quella pagliacciata di divisa. Per me è solo una ignorante e altro non le dico"). Sulla cui offensività si rinviene nella sentenza impugnata e in quella di prime cure adeguata e logica motivazione.
Quanto, infine, al trattamento sanzionatorio, la Corte del merito ha giustificato in modo idoneo le determinazioni al riguardo adottate, col riferimento "alle circostanze di cui all'art. 133 cp. ed in particolare alle modalità del fatto".
P.Q.M.
Visti gli artt. 615 e 616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 aprile 1999.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 1999