Sentenza 30 luglio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/07/2002, n. 11309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11309 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto 02 SEZIONE LAVOR voro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente R.G.N. 7605/00 Dott. BR D'ANGELO Rel. Consigliere Cron. 28917 Dott. Donato FIGURELLI Consigliere Rep. Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Consigliere Ud. 13/06/02 Dott. Maura LA TERZA Consigliere ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: TT RU, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA STAZIONE DI MONTE MARIO N. 9, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRA GULLO, rappresentato e difeso MAGARAGGIA, dall'avvocato GIUSEPPE giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELL'INTERNO; intimato avverso la sentenza n. 730/99 del Tribunale di LECCE, depositata il 23/04/99 R.G.N. 333/98; 2002 - udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2804 -1- udienza del 13/06/02 dal Consigliere Dott. BR D'ANGELO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del giudizio Con ricorso al pretore di Lecce, TT BR chiedeva che il Ministero dell'Interno fosse condannato alla corresponsione della pensione di invalidità civile. Il pretore, sulla contestazione del Ministero, con sentenza del 20 ottobre 1997 accoglieva la domanda, fissando la decorrenza del beneficio dal 1 gennaio 1996. Su appello del TT, il tribunale di Lecce, con sentenza del 2 marzo 1999, confermava la sentenza rigettando il gravame. TT BR ha proposto contro la sentenza ricorso per cassazione con un motivo articolato in vari profili. Il ministero non si è costituito. Motivi della decisione Con l'unico motivo di annullamento il ricorrente denuncia l'erronea applicazione dell'art. 12 della legge n. 118 del 1971, e vizi della motivazione deducendo che la sentenza del tribunale è inesistente o quantomeno inadeguata. Il ricorso è infondato. Approfondendo la lettura del gravame, va evidenziato che il ricorrente innanzitutto si dilunga sulla natura delle patologie di cui è affetto, per h poi criticare la valutazione che di tali patologie ha dato il tribunale. Premesso che il tribunale ha basato la propria sentenza sulla consulenza tecnica di primo grado, la cui motivazione è ovviamente parte integrante della sentenza, va evidenziato che il ricorso, pure adducendo violazione di legge e vizi della motivazione, in realtà si limita a dare delle risultanze processuali una lettura diversa da quella adottata dal tribunale, in sintesi sostituendo le proprie valutazioni a quelle del tribunale, fatto questo che rende il motivo in esame inammissibile. Il ricorso va pertanto rigettato. Nulla va liquidato per le spese del giudizio di cassazione data la natura della controversia.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla perle spese del giudizio di cassazione. Roma, 13 giugno 2002 byli dal cull Il Presidente HCons. est. и пс Úང 1:|:ཀ གw- auco Littens 2