Sentenza 19 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/01/2004, n. 674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 674 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2004 |
Testo completo
E N 61440 6 O I 191 Z C.C. A / R /4 5 N 0 0 674 /04 - T . 6 S 2 I N . - G .R E PEPU B .P R . D R L O A L L E TH D A Oggett Invim- Rimborso DEL POR IT LIANO D . E I B S T A N N T A E CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE E S I 1 S I 3 E R A 1 E . T N SEZIONE QUINTA CIVILE A M composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 18911/1998 Giovanni Paolini Presidente Cron. 1360 Giuseppe Vito Antonio Magno Consigliere Rep. Consigliere Ud. 22.04.2003 Umberto Atripaldi Consigliere Stefano Bielli Achille Meloncelli Rel. Consigliere CORTE SU A DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente: CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 61440 sul ricorso proposto dall'Amministrazione finanziaria, Ufficio del registro-e successione e atti giudiziari di Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore, con rappresentanza e difesa dell'Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede Roma, Via dei Portoghesi 12, ha domicilio;
- ricorrente -
contro il signor RO NN, detto PI HE, rappresentato e difeso dall'avvo- cato Marco Miccinesi e dall'avvocato Giuseppe Tinelli, presso il cui studio in Roma, via Po 8, è elettivamente domiciliato;
- intimato e controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Firenze 17 lu- glio 1997, n. 122/30/97, depositata il 22 settembre 1997 e notificata il 2 ot- tobre 1997; 巛 : 1126 udita la relazione sulla causa svolta nell'udienza pubblica del 22 aprile 2003 dal Cons. Achille Meloncelli;
udito l'avv. Giuliano Tabet, delegato dall'avvocato Marco Miccinesi, per il resistente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Federico Sor- rentino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Svolgimento del processo e motivi della decisione Considerato: - che il 29 ottobre 1998, su istanza dell'Amministrazione finanziaria, Ufficio del registro successioni e atti giudiziari di Firenze, è notificato il ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale di Fi- renze 17 luglio 1997, n. 122/30/97, depositata il 22 settembre 1997 e notifi- cata il 2 ottobre 1997, la quale ha rigettato l'appello dell'Ufficio del registro di Firenze contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Fi- renze è n. 72/06/96, che aveva accolto il ricorso del contribuente contro il silenzio rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso di lire 161.914.000 versate a titolo di INVIM;
- che la sentenza della Commissione tributaria regionale di Firenze è stata notificata, a cura del signor RO NN, il 2 ottobre 1997, all'Ufficio del registro di Firenze;
- che la tempestività del ricorso per cassazione dev'essere valutata tenendo conto che la sentenza della Corte costituzionale 22 novembre 2000, n. 525, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 21.1 L. 13 maggio 1999, n. 133, nella parte in cui estende anche al periodo anteriore alla sua entrata in vigore l'efficacia dell'interpretazione autentica, in essa contenuta, dell'art. 38.2 DLgs 31 dicembre 1992, n. 546, nel senso che le sentenze tributarie d'appello devono essere notificate all'Amministrazione finanziaria presso l'Avvocatura dello Stato competente ai sensi dell'art. 11.2 RD 30 ottobre 1933, n. 1611; - che, dal momento che la L. 13 maggio 1999, n. 133, è stata pubblicata nel- la GURI 17 maggio 1999, n. 113, e, ai sensi del suo art. 37, è entrata in vi- gore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, fino al 17 maggio 1999 la notificazione della sentenza tributaria di secondo grado direttamente all'Ufficio, che era stato parte in causa nel giudizio di appello, fa decorrere il termine breve di impugnazione a carico del soggetto destinatario della no- tificazione;
- che nel caso di specie la sentenza di appello è stata notificata direttamente all'Ufficio il 2 ottobre 1997 e il termine per la sua impugnazione è scaduto il 1° dicembre 1997, mentre il ricorso per cassazione è stato notificato solo il 29 ottobre 1998; -che il ricorso per cassazione è, conseguentemente. inammissibile per tar- dività; - che l'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude l'esame nel merito dei motivi addotti a suo sostegno;
che le spese processuali relative al giudizio di cassazione devono essere compensate, perché la normazione oggi vigente è quella che è stata fissata a seguito dell'intervento correttivo della sentenza della Corte costituzionale 22 novembre 2000, n. 525, dopo che erano state fatte applicazioni dell'art. 21.1 L.13 maggio 1999, n. 133, come di una disposizione contenente una norma ли 3 retroattiva (vedi Corte di cassazione 29 dicembre 1999, n. 14674, e 11 feb- braio 2000, n. 1508);
PQM
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa tra le parti le spese processuali relative al giudizio di cassazione. UM RK uni Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 aprile 2003. InPresidente E M E R Il relatore ed estensore P Meloncell Arnaldo Casano"Grou IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA 19 GEN. 2002 IL CANCELLIERE Oggi Arnaldo Casan 4