Sentenza 18 giugno 2009
Massime • 1
La ritrattazione successiva all'avvio delle investigazioni dà luogo al ravvedimento operoso nel delitto di simulazione di reato solo se elida o attenui efficacemente le conseguenze del fatto e non quando avvenga a tale distanza dalla falsa denuncia da non arrecare alcun efficace contributo alle indagini, avendo già l'autorità investigativa ricostruito autonomamente la consistenza dei fatti. (Fattispecie in cui è stata esclusa la riconoscibilità dell'attenuante in quanto la ritrattazione era intervenuta dopo che all'esito delle indagini svolte la simulazione era stata scoperta).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/06/2009, n. 38111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38111 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 18/06/2009
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 1280
Dott. MATERA Lina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 15243/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. LA MU NC, nato l'[...] a [...];
2. LA MU IN, nato il [...] a [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli 7 giugno 2007 n. 5944;
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dott. MANNINO S. F.;
Sentita la requisitoria del PROCURATORE GENERALE, in persona del Dr. MARTUSCIELLO Vittorio, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso di La RA NC e l'annullamento sentenza impugnata nei confronti di La RA IN.
OSSERVA IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 23 marzo 2006 n. 230 il Tribunale di Torre Annunziata/Gragnano dichiarava NC La RA e La RA IN colpevoli del reato previsto dagli artt. 110 e 367 c.p., commesso in Gragnano il 22 settembre 2002 con denuncia orale sporta dal primo alla locale Stazione dei Carabinieri, nella quale affermava falsamente come avvenuto ad opera di ignori il furto di materiale vario depositato presso il capannone, agendo il secondo come concorrente morale;
e li condannava, con le attenuanti generiche e la diminuzione del rito abbreviato, alla pena di mesi otto di reclusione con i benefici di legge.
Avverso la sentenza proponeva appello il difensore degli imputati, chiedendone l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato;
e, in particolare, l'assoluzione di IN La RA per non aver commesso il fatto, dovendo escludersi la prova del concorso nel fatto del fratello;
in subordine, chiedeva il riconoscimento dell'attenuante dell'art. 62 c.p., n. 6 e la riduzione della pena al minimo edittale.
Con sentenza del 7 giugno 2007 n. 5944 la Corte d'appello di Napoli rigettava gli appelli confermando la sentenza di primo grado. Avverso la sentenza di appello gli appellanti hanno proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. violazione degli art. 110 c.p., art. 367 c.p. e art. 62 c.p., n. 6 (art. 606 c.p.p., lett. B) ed e)) perché la Corte di merito ha omesso di valutare l'avvenuta ritrattazione, piena, spontanea e immediata di NC La RA contestualmente alla falsa denuncia;
2. violazione degli art. 110 c.p., art. 367 e art. 62 c.p., n. 6 e carenza e illogicità della motivazione (art. 606 c.p.p., lett. b) ed e)) perché la Corte di merito ha riconosciuto la colpevolezza di IN La RA per concorso morale in base all'esclusiva circostanza che questi si trovava sul posto al momento dell'arrivo dei militari e della scoperta della merce;
circostanza che, peraltro, benché riportata nella comunicazione di notizia di reato dei Carabinieri del 23 settembre 2002, manca del tutto nella relazione di servizio redatta lo stesso giorno, poche ore prima della comunicazione, che riferisce della presenza del solo Le RA NC;
3. violazione dell'art. 62 c.p., n. 6, e carenza di motivazione (art.606 c.p.p., lett. b) ed e)) in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante del ravvedimento attuoso.
L'impugnazione è infondata.
Secondo la ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale in base alle prove acquisite, i Carabinieri, ai quali NC La RA aveva denunciato il furto eseguito durante la notte da ignoti all'interno dei locali dell'impresa ortofrutticola S. Anna in via Madonna delle Grazie di Gragnano dopo averne manomesso il catenaccio del cancello d'ingresso, insospettiti, si erano recati nella nuova sede dell'impresa in via S. Antonio Abate e 11, vinte le iniziali resistenze di entrambi gli imputati, cioè dello stesso La RA NC e del fratello IN, li avevano costretti ad aprire un furgone parcheggiato nel piazzale, all'interno del quale avevano rinvenuto il materiale oggetto della denuncia di furto. Tale ricostruzione, organica e logicamente coerente, della vicenda e della parte avutavi da ciascuno dei due imputati non lascia dubbio sul concorso nell'azione criminosa di entrambi, che, infatti, nel seguito delle indagini avevano ammesso l'addebito. Appaiono di conseguenza infondati i primi due motivi di ricorso. Riguardo alla censura mossa col primo, secondo la quale l'immediata confessione di NC La RA avrebbe fatto venir meno il reato eliminando la possibilità dell'inutile avvio delle indagini, si osserva che il reato previsto e punito dall'art. 367 cod. pen. è un reato istantaneo e di pericolo che si perfeziona con la semplice denuncia idonea a provocare anche soltanto investigazioni di polizia giudiziaria.
Ne consegue che la ritrattazione può avere efficacia scriminante solo se accompagni la denuncia e cioè sia contestuale ad essa e sia fatta alla stessa autorità che l'ha ricevuta (Cass., Sez. 6, 12 dicembre 1984 n. 1259, ric. Della Porta;
Sez. 6, 16 ottobre 1984 n. 11284, ric. Marroni;
Sez. 3, 23 marzo 1970 n. 746, ric. Mazio;
Sez. 3, 17 gennaio 1970 n. 56, ric. Gianesello). Correttamente pertanto il giudice d'appello ritiene irrilevante ai fini della sussistenza della simulazione di reato la ritrattazione quando a seguito della falsa denuncia di furto siano state concretamente avviate le relative indagini, che hanno portato alla scoperta della falsità. Nella specie, infatti, erano state avviate le indagini col sopralluogo dei Carabinieri sul posto del presunto furto, poi proseguite nel luogo del rinvenimento della refurtiva, superando l'ostacolo frapposto dal denunciante e dal fratello IN. Anche riguardo alla censura mossa col secondo motivo la Corte di merito si è espressamente pronunciata, rilevando che a carico di quest'ultimo non vi era soltanto la presenza sul posto all'atto del rinvenimento della merce oggetto della denuncia del furto - presenza non contestata e, anzi, esplicitamente ammessa, senza che possa aver rilievo un'allegata discrasia fra relazione di servizio e notizia di reato - ma anche il contegno con cui ha causalmente contribuito a impedire che il furgone fosse aperto e la merce stessa rinvenuta, contegno da interpretarsi tenendo presente la posizione paritaria di socio e l'interesse comune col fratello, contitolare dell'impresa. I vizi di violazione di legge e carenza di motivazione, dedotti con i motivi suddetti si rivelano perciò privi di fondamento. Anche il terzo motivo è infondato.
In rapporto al delitto di simulazione di reato la ritrattazione può realizzare l'attenuante del ravvedimento operoso, in base all'art. 62 c.p., n. 6, solo se l'azione del reo si sia svolta con gli estremi della spontaneità ed efficacia previsti dalla stessa norma in modo da elidere o attenuare efficacemente le conseguenze del fatto commesso.
La circostanza non può essere pertanto riconosciuta quando la manifestazione del vero avvenga a tale distanza dalla falsa denuncia da non arrecare alcun efficace contributo alla giusta direzione delle indagini, avendo già la polizia giudiziaria ricostruito autonomamente la reale consistenza dei fatti (Cass., Sez. 1, 20 novembre 1978 n. 2965, ric. Selvaggio;
Sez. 3, 18 aprile 1966 n. 1232, ric. Vinardi). Correttamente pertanto viene esclusa la possibilità di ravvisare nella condotta degli imputati l'impegno spontaneo ed efficace, richiesto dalla norma dell'art. 62 c.p., n. 6, per l'attenuante del ravvedimento attuoso, per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato previsto dall'art. 367 c.p., non essendo sufficiente al riguardo l'ammissione dei fatti a indagini ormai avviate, quando è già avvenuta la scoperta della simulazione. Nella specie l'attenuante è stata motivatamente esclusa in relazione all'ammissione della simulazione del furto intervenuta a indagini ormai avviate, quando era già avvenuta la scoperta della falsità della denuncia.
Pertanto il ricorso dev'essere rigettato.
Segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2009