Sentenza 28 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 28/03/2002, n. 4516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4516 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2002 |
Testo completo
0069632 0451 6/ 02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO- ORTE SUPRE Oggetto SFER SE Tributaria Desta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: M Michele CANTILLO Presidente R. G. N. 9555/00 Enrico 12824/00Consigliere ALTIERI Dott. Giulio GRAZIADEI Consigliere Cron. 10994 - Rel. Consigliere Rep. Dott. Stefano MONACI Consigliere Ud. 20/12/01Dott. Salvatore DI PALMA ha pronunciato la seguente CORTE SUFRE AA CASSAZIONE S ENT ENZA CAMPION CIVILE N. 69632 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI POROTGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
COOP. RT SERVIZI TECNICI ART TEATINI ARL;
- intimato e sul 2° ricorso n° 12824/00 proposto da: COOP RT SRL, in persona del legale rappresentante domiciliata in ROMA VIA 2001 pro tempore, elettivamente 2723 SILVIO PELLICO 24, presso lo studio dell'avvocato -1- CESARE ROMANO CARELLO, che la difende unitamente all'avvocato ANTONIO PILOTTI AIELLI, giusta procura a margine;
- ricorrente -
nonchè
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro domiciliato in ROMA VIA DEI elettivamente tempore, 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO PORTOGHESI STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
controricorrente al ricorso incidentale . avverso la sentenza n. 31/99 della Commissione tributaria regionale di L'AQUILA, depositata il 22/03/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/12/01 dal Consigliere Dott. Stefano MONACI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato D'AMATO, che si riporta agli atti e insiste per l'accoglimento; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. La Coop. RT a responsabilità limitata, che svolge l'attività di prestazione del servizio di elaborazione dati per le aziende operanti nella provincia di Chieti, ha impugnato l'avviso di accertamento notificatole dall'Ufficio delle Imposte Dirette di Chieti, ai fini IRPEF et ILOR. per l'anno 1991. La contestazione concerneva il diritto della cooperativa agli sgravi per le imprese che operano nel mezzogiorno: la RT riteneva di averne diritto, mentre l'Ufficio non glieli aveva riconosciuti ritenendo che quella svolta dalla cooperativa non potesse essere qualificata come attività imprenditoriale. La Commissione tributaria provinciale di Chieti annullava l'accertamento. Con sentenza in data 16 febbraio / 22 marzo 1999 la Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo confermava, a sua volta, questa decisione.
2. Propone ricorso per cassazione l'Amministrazione finanziaria chiedendo l'annullamento della sentenza edimpugnata con ogni pronunzia consequenziale, esponendo tre motivi di impugnazione. Con il primo motivo l'Amministrazione eccepisce i vizi di 3 violazione e falsa applicazione degli artt.101 e 105 del T.U. 2 7 2 6 marzo 1978, e dell'art. 14 della legge primo marzo 1996, n.64, e di omessa motivazione. La Commissione avrebbe dimenticato quali fossero i presupposti specifici delle due esenzioni previste, rispettivamente, dagli artt. 101 e 105, e ritenuto erroneamente che la soluzione del problema si basasse sulla ed attivitàdistinzione tra attività imprenditoriale professionale. In realtà l'esenzione dall'ILOR riguardava esclusivamente i redditi industriali, e si riferiva soltanto agli stabilimenti industriali tecnicamente organizzati impiantati nei territori di applicazione della normativa speciale. L'esenzione decennale dall'IRPEG competeva invece soltanto costituite in forma societaria per la realizzazione di nuove iniziative produttive.
3. Con il secondo motivo l'Amministrazione ricorrente eccepisce il vizio di omessa ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia. L'Ufficio aveva eccepito, infatti, l'assenza di novità nell'attività della contribuente, in quanto la stessa si sarebbe ricollegata ad un'iniziativa svolta in precedenza da altri imprenditori, ed in proposito la Commissione Regionale si era limitata a rileva10011re che il semplice fatto di avere rilevato una società già esistente non valeva automaticamente ad escludere che si trattasse di una iniziativa nuova. Secondo l'Amministrazione ricorrente neppure una conversione, o un eventuale ampliamento, di un'attività svolta in precedenza sarebbe stata sufficiente per realizzare una nuova "iniziativa produttiva". A questo fine occorreva, piuttosto, che sussistessero innovazioni e trasformazioni di rilievo, tali da rendere l'attività economica suscettibile di una considerazione autonoma rispetto a quella svolta in precedenza. Nella sentenza impugnata sarebbe mancata qualsiasi motivazione in questo punto.
4. Con il terzo motivo del proprio ricorso l'Amministrazione finanziaria lamenta la violazione dell'art. 14 delle preleggi. Le norme in materia di esenzione dalle impostazioni, e precisamente gli artt.101 e 105, avevano carattere derogatorio rispetto a quelle ordinarie, e perciò non erano suscettibili di un'interpretazione analogica o estensiva.
5. La cooperativa RT ha presentato a sua volta controricorso con unito ricorso incidentale. La controricorrente chiede in via principale l'accoglimento del ricorso incidentale e l'annullamento della sentenza, con dichiarazione di inammissibilità dell'appello a suo tempo presentato dall'Ufficio; in subordine chiede la reiezione del ricorso principale presentato dall'Amministrazione e la conferma della pronunzia impugnata. Nella parte narrativa, assai diffusa, precisa, tra l'altro, che la Commissione Tributaria di primo grado di Chieti, e la Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo, avevano annullato il provvedimento dell'Ufficio di diniego delle esenzioni fiscali richieste. Secondo la RT il procedimento amministrativo alla base dell'atto di accertamento difeso dall'Ammnistrazione in sede di appello (quello appunto relativo all'anno 1991), si sarebbe basato su di un unico presupposto in realtà del tutto inesistente, quello appunto della validità diniego opposto dallo stesso Ufficio alla richiesta delle esenzioni fiscali.
6. La controricorrente lamenta, inoltre, in diritto, che il giudice di secondo grado abbia omesso di valutare le eccezioni di inammissibilità dell'atto di appello a suo tempo presentato dall'Ufficio, in quanto in quella sede quest'ultimo avrebbe proposto dei motivi assolutamente nuovi rispetto a quelli proposti invece, peraltro tardivamente, dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Chieti.
7. Secondo la resistente, inoltre, il giudice di secondo grado avrebbe confutato in modo puntuale le censure proposte dalla stessa Amministrazione in quel giudizio, né sussisteva difetto di motivazione. L'argomentazione, contenuta nella pronunzia di appello, sul fatto che avrebbero avuto diritto all'esenzione le attività propriamente industriali, e non quelle professionali, sarebbe deivata dalle stesse difese dell'Ufficio delle Imposte Dirette di Chieti, che aveva ritenuto che per usufruire del beneficio dell'esenzione di cui all'art. 105 occorresse l'installazione di stabilimenti tecnicamente organizzati. L'esistenza, poi, del requisito della novità dell'attività svolta, sarebbe stata contestata in maniera quanto mai generica nell'atto di appello dall'Ufficio, che si sarebbe limitato ad affermare che l'attività era da ricollegare a quella già esercitata in precedenza da un'altra ditta. A questo proposito la RT sottolineava di avere già avviato ed iniziato la propria attività prima dell'acquisto dell'altra azienda, e che la base sociale di questa ultima era diversa da quella della stessa RT.
8. In replica al controricorso avversario l'Amministrazione finanziaria ha presentato a sua volta un proprio controricorso, nel quale sottolinea che la pronunzia della Commissione Tributaria Regionale sul diniego di esenzione decennale non era definitiva, e formava oggetto, anzi, di un distinto ricorso a questa stessa Corte Suprema. Ha chiesto, perciò, che i due ricorsi venissero trattati congiuntamente. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso principale dell'Amministrazione finanziaria e quello incidentale della resistente, proposti contro la medesima sentenza, debbono essere riuniti per legge ai sensi dell'art.335 c.p.c.
2. Il ricorso principale dell'Amministrazione finanziaria non è fondato, e non può trovare accoglimento. La ricorrente lamenta, innanzi tutto, la violazione dell'art. 101 del Testo Unico 6 marzo 1978, n.218, nonché la falsa applicazione dell'art.105 dello stesso Testo Unico. Queste norme disciplinano l'esenzione decennale, rispettivamente dalle imposte ILOR ed IRPEG, in favore delle imprese che operano nei territori meridionali. Per ciascuna di queste imposte vengono fissati, ai fini dell'esenzione, requisiti specifici, non coincidenti fra loro. Ciò non toglie che entrambi i benefici possano essere fruiti entrambi, nel caso in cui i loro presupposti sussistano contemporaneamente.
3. L'art. 101 disciplina l'esenzione decennale dall'imposta locale sui redditi. Dispone al primo comma che "per gli stabilimenti industriali tecnicamente organizzati" che si impiantino nei territori in cui si applicano i benefici della legge speciale è "concessa l'esenzione decennale dall'imposta locale sui redditi (ILOR) sui redditi industriali" A parte il requisito della localizzazione dello stabilimento nelle zone territoriali di riferimento, l'esenzione richiede che i redditi stessi siano stati prodotti da stabilimenti industriali tecnicamente organizzati.
4. Diversi, come si è detto, sono i requisiti fissati dall'art. 105 per l'esenzione dall'IRPEG. La norma stabilisce, al suo primo comma, che "l'imposta sul reddito delle persone giuridiche è ridotta alla metà, nei confronti delle imprese che si costituiscono in forma societaria nei territori di cui indicati all'art.1 per la realizzazione di nuove iniziative produttive nei territori stessi, per dieci anni dalla loro costituzione, ferme restando il disposto degli artt.101 e 102 (norme, queste ultime, che disciplinano le ipotesi di esenzione dall'ILOR)." A parte quello della localizzazione, il presupposto di fatto dell'esenzione è la costituzione di una nuova impresa in forma societaria. Va ricordato, per completezza, senza che, peraltro, ciò incida sulla risoluzione del problema oggetto di causa, che, per effetto dell'art. 14, n.5, della legge primo marzo 1986, n.64, l'esenzione parziale è stata sostituita dall'esenzione decennale totale.
5. Nel caso di specie è pacifico in causa che la RT era costituita in forma societaria, precisamente di società cooperativa a responsabilità limitata, e che è destinata alla realizzazione di una nuova iniziativa produttiva, quella diretta alla produzione, in favore delle imprese locali, del servizio di elaborazione dati. Né risulta positivamente che l'attività svolta dalla cooperativa Start fosse priva del carattere della novità (come asserito dall'Ufficio nell'atto di appello e riaffermato dall'Amministrazione nel secondo motivo del ricorso per cassazione) in quanto le allegazioni in questo senso sono insufficienti. Per escludere, infatti, il diritto all'esenzione non sarebbe certo sufficiente che la cooperativa avesse acquisito impresa;
sarebbe stato necessario, invece, un'altra dimostrare l'effettiva coincidenza tra l'attività della ditta acquisita e quella propria della cooperativa. Come risulta dall'accertamento di fatto contenuto nella sentenza della Commissione Tributaria Regionale mancano, invece, allegazioni concrete in questo senso. Si deve ritenere perciò che la Cooperativa RT abbia sicuramente diritto all'esenzione decennale dall'imposta IRPEG.
6. Per quel che concerne, invece, l'altro punto oggetto di contrasto, quello relativo all'esenzione decennale dall'ILOR, l'Amministrazione ricorrente nega che la cooperativa abbia impiantato unun opificio tecnicamente organizzato, con conseguente diritto all'esenzione. Nell'attuale economia, per la verità, ha natura di struttura industriale non soltanto quella che produce beni, ma anche tecnicamente quella che fornisce servizi in modo organizzato. E' quanto avviene nel caso di specie. La sentenza impugnata motiva in modo compiuto ed adeguato sul carattere di opificio tecnicamente organizzato delle strutture operative della RT, sottolineando gli investimenti compiuti dalla resistente, il costo dei macchinari impiantati, il numero delle unità operative e quello dei dipendenti. Sulla base di quest'accertamento compiuto dal giudice del merito si deve ritenere che effettivamente le strutture operative poste in essere dalla RT costituissero uno stabilimento tecnicamente organizzato. 9 7. Concludendo, dunque, sussistevano tutti gli estremi per il riconoscimento in favore della cooperativa RT di Chieti dell'esenzione decennale non solo dall'imposta IRPEG, ma anche dall'ILOR. Per l'effetto il ricorso principale dell'Amministrazione finanziaria va respinto, e la sentenza della Commissione Tributaria Regionale confermata. Il ricorso incidentale della resistente (che aveva chiesto che venisse dichiarata l'inammissibilità dell'atto di appello a suo tempo proposto dall'Amministrazione) rimane assorbito 8. Tenuto conto della complessità e delle peculiarità della fattispecie sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del procedimento.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito l'incidentale. Compensa le spese. Così deciso in Roma il 20 dicembre 2001. Il ConsConsigfo✓ Sigliere estensore Il Presidente (dr.Stefano Monaci) (dr.Michele Cantillo) ERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Battista 28 MAR 2002 ..... Oggi IL CANCELLIERE C1 Innocenze Battista