Sentenza 9 dicembre 1999
Massime • 1
Non può qualificarsi abnorme il provvedimento con cui il Gip restituisce gli atti al PM per inosservanza del termine di sei mesi entro il quale, ai sensi dell'art. 459 cod. proc. pen., deve essere presentata la richiesta di decreto penale, atteso che la natura ordinatoria di tale termine (e la mancanza di sanzione per la sua inosservanza) non significa che il medesimo non deve essere rispettato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/12/1999, n. 3933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3933 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Renato ACQUARONE Presidente del 9/12/1999
1. Dott. Giovanni PIOLETTI Consigliere SENTENZA
2. " Nicola QUITADAMO " N. 3933
3. " Guido DE MAIO " REGISTRO GENERALE
4. " Aldo FIALE " N. 26003/99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli
avverso le ordinanze 4-5-1999 e 12-5-1999 emesse dal G.I.P. del Tribunale di Napoli nel procedimento
contro
:
1) TT ES, n. a Casamicciola Terme il 29.1.1961 2) TT UA, n. a Casamicciola Terme il 24.3.1955 3) EL TO, n. a Casamicciola Terme il 9.9.1921 Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Aldo FIALE Lette le conclusioni del P.M., il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio delle ordinanze impugnate.
FATTO E DIRITTO
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli richiedeva al G.I.P., ex art. 459 c.p.p., l'emissione di decreti penali di condanna nei confronti di ER ES, ER UA e CE TO, in relazione al reato contravvenzionale di cui all'art. 4 della legge n. 401/1989 (partecipazione a giochi e scommesse esercitati abusivamente).
Il G.I.P., con provvedimento del 4.5.1999, rendeva gli atti al P.M., non accogliendo la richiesta, considerata inammissibile per essere trascorso il termine di sei mesi previsto dal 1^ comma dell'art. 459 c.p.p. Il P.M. richiedeva ancora al G.I.P. di rivedere la sua determinazione, alla stregua del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale il termine di sei mesi di cui all'art. 459 c.p.p. deve considerarsi meramente ordinatorio, ma il G.I.P. - con nuovo provvedimento del 12.5.1999 - confermava la già disposta restituzione degli atti al P.M.
Avverso entrambi i provvedimenti anzidetti ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, il quale ne ha eccepito l'abnormità, rilevando che si tratterebbe di provvedimenti non diversamente impugnabili, comportanti una illegittima regressione del procedimento nella fase delle indagini preliminari.
Il ricorso deve essere rigettato, poiché infondato. Le sezioni Unite di questa Corte Suprema hanno affermato (con sentenze nn. 3 e 4 del 24.3.1992, ric. Glarey) che al limite temporale (di sei mesi dalla data di iscrizione del nome dell'indagato nel registro delle notizie di reato) previsto dal primo comma dell'art. 459 c.p.p., come modificato dall'art. 3 del D.Lgs.22.6.1990, n. 161, non è espressamente collegata alcuna sanzione di nullità o di decadenza, sicché l'emissione del decreto penale di condanna oltre tale termine non comporta la nullità del decreto stesso, poiché il termine medesimo è ordinatorio ed il suo mancato rispetto "provoca una mera irritualità che può soltanto dar luogo alle conseguenze previste dall'art. 124 c.p.p. ma non vizia l'eventuale decreto che venga emesso".
Ciò non significa, però, che il termine in questione non debba essere rispettato e che consapevolmente possa essere violato l'obbligo di osservanza delle norme processuali non comportanti nullità o altra sanzione processuale prescritto dall'art. 124 c.p.p., con volontaria assunzione della responsabilità disciplinare connessa alla trasgressione.
Legittimamente, pertanto, il G.I.P. - rilevato che la richiesta del P.M. non poteva essere accolta per l'inosservanza del termine stesso e non dovendo pronunziare sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129 c.p.p. - ha disposto la restituzione degli atti al P.M. ai sensi del 3^ comma dell'art. 459 c.p.p. I provvedimenti impugnati non possono configurarsi "abnormi", in quanto le Sezioni Unite di questa Corte Suprema hanno statuito che deve considerarsi affetto da abnormità sia il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, sia quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite.
L'abnormità dell'atto processuale può riguardare, perciò, tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, allorquando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (Cass., Sez. Unite, 12.2.1998, n. 17). Nella fattispecie in esame entrambi i profili anzidetti restano esclusi dal corretto comportamento del G.I.P. e non è ravvisabile, in particolare, una non consentita regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari, poiché è la stessa legge a prevedere la restituzione degli atti al P.M. nel caso di legittimo non accoglimento della richiesta di emissione di decreto penale di condanna.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 608 e 611 c.p.p., rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 dicembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2000