Sentenza 26 novembre 2008
Massime • 1
In tema di reati finanziari e tributari, ai fini della configurabilità del reato di dichiarazione infedele (art. 4, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74), nel caso d'omessa indicazione nella dichiarazione di "redditi diversi" costituiti dalla plusvalenza derivante dalla cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati oltre il quinquennio antecedente, per il calcolo della plusvalenza deve tenersi conto della svalutazione monetaria verificatasi tra la data d'acquisto e quella di successiva vendita del compendio immobiliare.
Commentari • 2
- 1. Relata di notifica: guida con fac-simileValeria Zeppilli · https://www.studiocataldi.it/ · 16 ottobre 2022
Cos'è la relata di notifica Contenuto della relata di notifica Incoerenza tra relate Relata di notifica: l'ufficiale giudiziario Natura di atto pubblico Relata di notifica a mani Relata di notifica a mezzo posta Relata di notifica a mezzo pec Fac-simile di relata di notifica Cos'è la relata di notifica [Torna su] La relata di notifica, anche se per prassi è quasi sempre predisposta dagli avvocati, è un atto dell'ufficiale giudiziario che questi redige dopo aver effettuato una notifica, dandone così attestazione formale. In essa, infatti, vanno indicati le attività compiute, le generalità del soggetto cui l'atto è destinato e chi, come e a che titolo lo ha effettivamente ricevuto. La …
Leggi di più… - 2. Atto di citazione: la notifica telematicaMarina Crisafi · https://www.studiocataldi.it/ · 20 aprile 2015
Una volta predisposto e sottoscritto dal difensore (o dalla parte qualora stia in giudizio personalmente) pur essendo "perfetto" nel suo duplice contenuto di domanda al giudice e di chiamata del convenuto (vocatio in ius), per avere efficacia giuridica, data la sua natura recettizia, l'atto di citazione deve essere portato a conoscenza del destinatario nei modi stabiliti dalla legge. L'art. 163, ultimo comma, c.p.c. recita, infatti, che l'atto di citazione "sorto a norma dell'art. 125, è consegnato dalla parte o dal procuratore all'ufficiale giudiziario, il quale lo notifica a norma degli artt. 137 e seguenti". Gli effetti della notifica dell'atto di citazione La notifica cartacea …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/11/2008, n. 3205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3205 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ALTIERI Enrico - Presidente - del 26/11/2008
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 2471
Dott. MULLIRI Guicla - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARINI Luigi - est. Consigliere - N. 27955/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pavia;
avverso la sentenza in data 16.10.2007 del G.I.P. del Tribunale di Pavia, con la quale ER AD, n. a Zinasco il 5.12.1923, è stato assolto, perché il fatto non sussiste, dall'imputazione di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art.
4. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Fraticelli Mario, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata il G.I.P. del Tribunale di Pavia, all'esito di giudizio abbreviato, ha assolto, perché il fatto non sussiste, ER AD, dall'imputazione di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 4, ascrittagli per avere omesso di indicare, al fine di evadere l'imposta sul reddito, nella dichiarazione relativa all'anno 2003, la plusvalenza di Euro 1.800.000,00 derivante dalla vendita di terreni agricoli ed annessi fabbricati con rogito dell'8 settembre 2003, beni dei quali aveva acquistato la proprietà per effetto di vendita con patto di riservato dominio in data 5 settembre 2003. Risulta incontroverso in punto di fitto che il ER aveva acquistato i predetti beni immobili dalla Cassa per la formazione della proprietà contadina in data 22.10.1971, con patto di riservato dominio in relazione alle modalità di pagamento del prezzo di L. 128.137.000, corrispondenti ad Euro 66.177,00, suddiviso in rate annuali, e che, per l'effetto, il trasferimento della proprietà immobiliare si era perfezionato in data 5 settembre 2003 con il pagamento dell'ultima rata;
che il successivo 8 settembre 2003 il ER aveva venduto il compendio immobiliare per il prezzo di Euro 1.800.000,00, realizzando, secondo l'accertamento effettuato dall'Amministrazione finanziaria dello Stato, una plusvalenza di Euro 1.733.823,00, che avrebbe dovuto indicare nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2003; che, a fronte di redditi dichiarati per il complessivo importo di Euro 13.055,00, l'imposta Irpef evasa ammontava ad Euro 776.083,00 con il conseguente superamento delle soglie di punibilità stabilite dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art.
4. Il giudice di merito ha osservato che, fermo restando l'obbligo di inserire la plusvalenza generata dalla predetta cessione di beni immobili nella dichiarazione dei redditi, per essere avvenuta nel quinquennio dall'acquisto, non poteva ritenersi invece condivisibile il calcolo del suo ammontare, come effettuato dall'Amministrazione finanziaria dello Stato, mediante la applicazione del mero criterio aritmetico costituito dalla differenza tra l'importo del prezzo di vendita e quello di acquisto pattuito trenta anni prima. Si è osservato sul punto che il calcolo della plusvalenza risultava fortemente influenzato dalla svalutazione monetaria verificatasi medio tempore, fenomeno che lo stesso legislatore ha ritenuto di dover evitare, sottoponendo a tassazione esclusivamente le vendite effettuate nel quinquennio dall'acquisto; che, pertanto, l'Amministrazione finanziaria, nella determinazione dell'ammontare della plusvalenza, avrebbe o dovuto far riferimento all'incremento di valore verificatosi tra il giorno 3 ed il giorno 8 settembre 2003 ovvero calcolare l'incremento di valore del compendio immobiliare, avendo riguardo al valore medio che gli immobili di quel tipo potevano avere nel quinto anno antecedente a quello della vendita;
che, pertanto, nel caso in esame, risultava indeterminata l'imputazione con riferimento all'effettivo ammontare dell'imposta evasa e che l'onere della prova sul punto incombe sull'accusa. Avverso la sentenza ha proposto ricorso immediato per Cassazione il Procuratore della Repubblica che la denuncia per violazione del D.Lgs. n. 74 del 2000, art.
4. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico mezzo di annullamento la pubblica accusa ricorrente deduce che, in effetti, è stato lo stesso imputato a giovarsi della svalutazione monetaria, poiché il contratto di acquisto del compendio immobiliare non aveva previsto alcuna clausola di adeguamento della rata mensile agli effetti della svalutazione monetaria, ma solo un interesse dell'1% annuo, sicché l'imputato ha pagato, nel corso del tempo, poco più della somma originariamente pattuita e, cioè, il complessivo importo di L. 148.952.010. Si osserva inoltre che l'argomento adoperato dal giudice di merito per contestare il criterio di calcolo della plusvalenza da parte dell'Amministrazione finanziaria dello Stato contrasta anche con l'interpretazione sistematica della normativa in materia, poiché il legislatore ha previsto, con la finanziaria del 2001, la possibilità di rideterminare il valore dei terreni, anche a destinazione agricola, come quello di cui si tratta, posseduti alla data del 1 gennaio 2002, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva del 4% del valore delle aree, attestato da una perizia, proprio allo scopo di ridurre l'ammontare della plusvalenza derivante dalla cessione dei beni stessi, di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 81, comma 1, lett. a) e b); che l'imputato, pertanto, al fine di evitare gli effetti della svalutazione monetaria, avrebbe dovuto far ricorso a tali disposizioni dirette ad agevolare il contribuente, peraltro a titolo oneroso, disposizioni che sono state prorogate dai successivi interventi legislativi, mentre ha preferito omettere totalmente di dichiarare al fisco il corrispettivo della vendita degli immobili, incorrendo nella applicazione delle regole ordinarie previste dal T.U.I.R. (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), in ordine al calcolo delle plusvalenze.
Il ricorso non è fondato.
Il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 67, comma 1 lett. b), come modificato dal D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, include tra i redditi diversi, da dichiarare ai fini dell'applicazione della relativa imposta, le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, fatte salve le deroghe previste nel prosieguo della norma. Orbene, si palesa evidente che la finalità della disposizione citata è quella di sottoporre a tassazione la differenza di valore tra il prezzo di acquisto e quello di vendita del bene immobile nel breve periodo, in quanto la plusvalenza realizzata si considera conseguenza dello svolgimento di una attività speculativa connessa all'andamento del mercato immobiliare, senza che nella determinazione della plusvalenza abbia esplicato una sostanziale incidenza, proprio per il breve lasso di tempo che intercorre tra l'acquisto e la vendita, il fenomeno della svalutazione monetaria, che di per sè non costituisce reddito.
In tale prospettiva il riferimento del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917, art. 68, comma 1 come modificato dal D.Lgs. 12 dicembre 2003, n.344, al prezzo di acquisto, ai fini della individuazione della plusvalenza, deve intendersi riferito al prezzo pagato dal contribuente nel quinquennio antecedente alla vendita dell'immobile. È evidente, pertanto, che la rado della norma contrasta con la formalistica applicazione che ne ha fatto la pubblica accusa nel formulare l'imputazione, senza tenere in alcun conto la svalutazione monetaria verificatasi tra la data dell'acquisto del compendio immobiliare da parte del ER e la sua vendita.
Il prezzo di acquisto, invero, è stato pattuito nel 1971 e riflette presuntivamente i prezzi di mercato dell'epoca, sicché è al di fuori del contesto normativo del quale si è fatta applicazione la possibilità di attualizzare tale prezzo, attribuendo ad esso lo stesso valore nominale nel 2003, al fine di calcolare la plusvalenza realizzata dall'imputato, senza tener conto della svalutazione monetaria verificatasi nel lasso di tempo intercorso tra il momento in cui è stato determinato il prezzo di acquisto e quello della vendita;
svalutazione che notoriamente è stata di notevolissima entità. Nè appare conferente l'argomentazione, con la quale la pubblica accusa fa rilevare che l'acquisto è stato agevolato da una lunghissima rateizzazione e dalla statuizione di un basso tasso di interesse, poiché si tratta di elementi che attengono alle agevolazioni occasionalmente concesse dal venditore al compratore e non incidono sul valore di mercato del compendio immobiliare e, peraltro, l'argomentazione neppure tiene conto del diverso valore reale all'attualità delle rate pagate dal ER in prossimità dell'atto di acquisto.
Neppure appare conferente, infine, il riferimento della pubblica accusa alle agevolazioni previste dalla L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 7 e successive modificazioni, che consente, ai fini del calcolo delle plusvalenze, il pagamento di un'imposta sostitutiva, riferendosi la norma alle plusvalenze afferenti ai terreni edificabili con destinazione agricola, categoria in cui non risulta dalla contestazione che rientri il compendio immobiliare di cui si tratta.
Correttamente, pertanto, il giudice di merito ha affermato che, nel caso in esame, vi è assoluta incertezza in ordine all'esistenza ed all'effettivo ammontare della plusvalenza di cui alla contestazione e al conseguente superamento della soglia di punibilità prevista per la configurabilità della fattispecie della dichiarazione infedele penalmente rilevante.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 26 novembre 2008. Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2009