Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/09/2009, n. 39704
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Sentenza 25 settembre 2009

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La fissazione e lo svolgimento, nel periodo di sospensione feriale dei termini, dell'udienza di discussione della richiesta di sospensione dei termini di custodia cautelare, senza la previa notificazione alle parti del provvedimento con cui viene dichiarata l'urgenza dell'adempimento, integra una nullità relativa, la quale rimane sanata se non viene dedotta nel corso dell'udienza alla quale il difensore e l'imputato sono entrambi comparsi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/09/2009, n. 39704
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 39704
    Data del deposito : 25 settembre 2009

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