Sentenza 25 settembre 2009
Massime • 1
La fissazione e lo svolgimento, nel periodo di sospensione feriale dei termini, dell'udienza di discussione della richiesta di sospensione dei termini di custodia cautelare, senza la previa notificazione alle parti del provvedimento con cui viene dichiarata l'urgenza dell'adempimento, integra una nullità relativa, la quale rimane sanata se non viene dedotta nel corso dell'udienza alla quale il difensore e l'imputato sono entrambi comparsi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/09/2009, n. 39704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39704 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 25/09/2009
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 1572
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 24312/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AT RR NC, nato il [...];
avverso l'ordinanza 1 aprile 2009 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, adito in sede di appello contro l'ordinanza 28 agosto 2008 della Corte di Appello di Reggio Calabria, che aveva disposto la sospensione dei termini di custodia cautelare ex art. 304 c.p.p., comma 2;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Luigi Lanza. Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale BAGLIONE Tindari, che ha concluso per il rigetto del ricorso, nonché il difensore del ricorrente, avv.ssa Aiello, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
NC AT RR ricorre, a mezzo del suo difensore, contro l'ordinanza 1 aprile 2009 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, adito in sede di appello contro l'ordinanza 28 agosto 2008 della Corte di appello di Reggio Calabria, la quale ha disposto la sospensione dei termini di custodia cautelare ex art. 304 c.p.p., comma 2. Nella specie risulta che la Corte di appello di Reggio Calabria, con decreto in data 11 luglio 2008, ha fissato l'udienza per la decisione sulla sospensione per la data del 28 luglio 2008 e la parte privata, comparsa in contesto di sospensione feriale, non ha dedotto avanti alla corte distrettuale stessa alcuna nullità od irregolarità, fatte invece oggetto di successiva doglianza in appello ex art. 310 c.p.p.. 1) l'ordinanza della Corte di appello e la decisione del Tribunale del riesame, adito ex art. 310 c.p.p.. La complessità del processo - che vedeva imputato AT RR per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, commi 1, 2 e 4 - è stata giustificata dalla corte distrettuale, con l'ordinanza 28 agosto 2008, nell'avvenuta considerazione di diversi fattori che sono stati così analiticamente indicati: a) nel numero degli imputati;
b) nella complessità delle questioni, sia di fatto che di diritto dedotte dagli imputati con i motivi di impugnazione;
c) nelle articolate vicende oggetto del capo d'imputazione e dei necessari collegamenti da ricostruire;
d) nella necessità di assicurare la difesa agli imputati, tenendo conto delle esigenze dei loro difensori;
e) nell'impossibilità di fissare quotidianamente udienza, sia per concomitanti impegni gravanti sui componenti del collegio, sia per le condizioni di particolare difficoltà in cui versava la Corte, avuto riguardo all'attuale organico.
Detta ordinanza della Corte di appello veniva impugnata ex art. 310 c.p.p., dalla difesa dell'imputato la quale ha eccepito:
1) preliminarmente, la nullità del decreto di fissazione dell'udienza durante il periodo feriale, per violazione dell'art. 240 bis disp. att. c.p.p., nonché la nullità dell'udienza medesima e degli atti conseguenti ai sensi art. 185 c.p.p.;
2) l'infondatezza del provvedimento di sospensione dei termini di custodia cautelare ex art. 304 c.p.p., comma 2, lamentando l'utilizzo di formule di stile e la genericità della motivazione adottata. In particolare, veniva contestato: che il numero degli imputati, pari a sette, nonché quello delle imputazioni a carico del AT RR, pari a quattro, fossero tali da giustificare la ritenuta complessità del dibattimento;
che fosse adeguato quanto sostenuto nei punti b) e c) dell'ordinanza impugnata, atteso che non sussisterebbe la denunciata esigenza ricostruttiva e tenuto conto che i difensori non avevano avanzato alcuna richiesta che potesse giustificare quanto dedotto in tema di esigenze difensive al punto d); che le evidenziate difficoltà organizzative dell'ufficio giudiziario (punto e) fossero state indebitamente tenute in considerazione ai fini della dichiarazione della complessità del dibattimento, poiché quest' ultima non potrebbe essere basata, secondo parte della giurisprudenza, sui problemi organizzativi e strutturali dell'amministrazione giudiziaria.
Il Tribunale nel provvedimento impugnato ha ritenuto l'infondatezza dell'appello motivando nei termini che seguono.
1.1) l'eccezione di nullità ed il provvedimento impugnato. La difesa ha sostenuto avanti al Tribunale del riesame che i termini di custodia cautelare sarebbero venuti a scadere durante il periodo feriale, ed il decreto di fissazione dell'udienza dell'11.7.2008 non avrebbe rispettato quanto prescritto dall'art. 240 bis disp att. c.p.p., non avendo indicato "alcuna ragione che potesse in alcun modo giustificare la necessità che l'udienza stessa venisse fissata durante il periodo di vigenza della sospensione dei termini per il periodo feriale". Il decreto, in altri termini, non conterrebbe, alcuna dichiarazione d'urgenza, sebbene normativamente prevista, atta a giustificare la deroga alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.
L' eccezione è stata ritenuta infondata, partendo dalla constatazione che l'art. 240 bis citato individua i casi specifici e tassativi nei quali l'urgenza di procedere implica l'inefficacia della predetta sospensione dei termini processuali. Nel caso di specie, il provvedimento 11 luglio 2008, con cui la Corte Appello di Reggio Calabria ha fissato udienza nel periodo feriale, contiene espresso riferimento al fatto che l'udienza del 28.8.2008 veniva fissata "per deliberare relativamente alla sospensione dei termini della custodia cautelare ai sensi dell'art. 304 c.p.p., per la fase di giudizio sulla impugnazione di AT RR NC". E poiché, argomenta testualmente il giudice d'appello, in base ad un mero calcolo oggettivo, desumibile dall'art. 303 c.p.p., comma 1, lett. c, i termini di fase sarebbero venuti a scadere per l'imputato il 12 settembre 2008 (tenuto conto della data della sentenza di primo grado, nonché della sospensione di giorni 90 ex art. 304 c.p.p., comma 1, lett. c), risulta evidente che il decreto di fissazione dell'udienza si riferiva alla necessità di deliberare circa la eventuale sospensione di termini di fase, per complessità del dibattimento, contenendo in sè e "per relationem" un ovvio e naturale riferimento alla prossima scadenza dei termini medesimi. In altre parole, per la decisione impugnata, la deliberazione della sospensione dei termini ex art. 304 c.p.p., comma 2, era resa urgente dall'oggettiva ed imminente scadenza dei termini custodiali di fase (sospendigli, appunto, per l'eventuale complessità del dibattimento), ne' avrebbe potuto avere alcuna altra (ragionevole e percepibile) causale.
In ogni caso, il Tribunale ha individuato e prospettato un secondo ed ulteriore motivo di reiezione della l'eccezione di nullità del decreto, contenente l'avviso di fissazione dell'udienza e degli atti processuali conseguenti, per l'assorbente ragione che, quand'anche la nullità dedotta fosse in concreto ravvisabile, si sarebbe trattato di una nullità relativa ai sensi dell'art. 181 c.p.p.. Pertanto, al fine di impedirne la sanatoria, essa doveva essere eccepita dalla parte prima (o al massimo nel corso) dell'udienza medesima (art. 182 c.p.p., comma 2). Al contrario, come desumibile dal verbale in atti, la parte, comparsa all'udienza del 28 agosto 2008 nulla ha eccepito, difendendosi, senza neppure dichiarare che la sua presenza era finalizzata a far rilevare l'asserita irregolarità dell'avviso, come consentito dall'art. 184 c.p.p., comma 2. La conclusione assunta dal Tribunale (che ha citato in termini: Cass. pen. 7697 del 20 gennaio 1989, dep. 26/05/1989 e Cass. pen. 3735 del 06 novembre 1996) è stata quindi nel senso che, anche a voler ipotizzare la ricorrenza della nullità in questione, la stessa dovrebbe ritenersi sanata per il disposto dell'art. 182 c.p.p. e art.184 c.p.p., comma 1.
1.2) il ricorso di AT RR e la decisione della Corte. Con un primo motivo di impugnazione la difesa deduce la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e), per inosservanza o erronea applicazione della legge processuale penale e per vizio di motivazione.
In particolare si prospetta l'errore di diritto secondo cui la fissazione dell'udienza di discussione, in ordine alla decisione o meno di sospensione del termine ex art. 304 c.p.p., comma 2, poteva da sola concretizzare la declaratoria d'urgenza del procedimento, con una modalità da ritenersi pertanto "implicita e non espressamente motivata" contro ogni previsione di legge che impone invece una dichiarazione formale ed espressa in cui deve darsi atto della sussistenza della condizione di urgenza con conseguente disposizione di procedersi anche durante il periodo feriale, alla udienza di discussione sulla richiesta di sospensione formulata dal P.M. ex art.304 c.p.p., comma 3.
Il motivo non merita accoglimento per l'ultima ed esaustiva "ratio decidendo prospettata dal Tribunale del riesame.
Invero, la parte, comparsa all'udienza del 28 agosto 2008, in proposito nulla ha eccepito, svolgendo con ampiezza le sue difese, senza neppure dichiarare che era comparsa al solo effetto di far rilevare l'asserita irregolarità dell'avviso, come consentitole dall'art. 184 c.p.p., comma 2. Pertanto, essendo stato trattato il giudizio durante il periodo feriale, senza la preventiva notifica del provvedimento che ne dichiarava l'urgenza, va affermato che non ricorre alcuna nullità, qualora l'imputato ed il suo difensore siano comparsi senza niente osservare -come avvenuto nella specie- così realizzando la sanatoria della deducibile e non dedotta nullità relativa, non versandosi affatto nella specie in una ipotesi di nullità assoluta ex art. 179 c.p.p., derivante da omessa citazione dell'imputato, oppure dalla assenza del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza.
Con un secondo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione sulla affermata complessità del dibattimento e con riferimento alle singole proposizioni della motivazione che l'hanno sostenuta, con conclusioni che si lamentano come "apodittiche", "non pertinenti", "incoerenti", "insoddisfacenti", "contraddittorie" e soprattutto collegate ad una erronea interpretazione ed applicazione del disposto normativo di riferimento.
Il motivo - esclusa la parte attinente alle argomentazioni sulle "esigenze organizzative della corte distrettuale" peraltro convenientemente contenuto dal Tribunale - è privo di fondamento. Il provvedimento impugnato, da pag. 6 a pag. 10, analizza infatti in modo specifico le doglianze difensive in punto di carenza ed illogicità dell'assunta decisione, seguendo l'articolazione narrativa, da a) ad e), proposta dai giudici di merito e proponendo una serie di conferme alle argomentazioni del primo giudice, che per la loro coerenza logico-giuridica si sottraggono al controllo di legittimità.
Quanto alle esigenze organizzative, che risultano prospettate come ulteriore giustificazione del provvedimento sulla complessità del dibattimento, va rilevato che il Tribunale ha opportunamente chiarito il rilievo -marginale e non decisivo- di tale proposta argomentazione, esaminando e puntualizzando in modo ineccepibile la sussistenza del generale e sostenibile quadro di complessità del dibattimento in questione.
L'infondatezza dei motivi comporta il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2009