Sentenza 20 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 20/01/2004, n. 824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 824 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CALFAPIETRA Vincenzo - Presidente -
Dott. COLARUSSO Vincenzo - Consigliere -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere -
Dott. BUCCIANTE Ettore - Consigliere -
Dott. MAZZACANE Vincenzo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UB HE, elettivamente domiciliato in ROMA PZZA NAVONA 49, presso lo studio PALANDRI, difeso dall'avvocato SE TOMAIUOLO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AN AN CI, NS NI, CONTE RO, LA HE, VA LU, TO TA in proprio e quale procuratrice generale di TO MA ZA, TO TI, TO RS, TO ID, quali eredi di FA FI, e di TO VI, OC AN, OC MA EL, OC LO CI, OC RL quali eredi di TO IG, AM SE, BO LU, VA VI, RA SA, DI ZO EL, IS LU, DE PU GIOVANNI, DELLA MALVA PIERINO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DI PIETRALATA 320, presso lo studio dell'avvocato GIGLIOLA MAZZA RICCI, difesi dall'avvocato RAFFAELE DE ANGELIS, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
e contro
OL AT, LA IL TO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA TOMMASO GULLI 11, presso lo studio dell'avvocato SE CARUSO, difesi dall'avvocato NI LU VENDITTI, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
e contro
RI NI, AT HE, LA SA EN, DI GI IC, PR AN, OI NE;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n^. 24485/00 proposto da:
LA SA EN, elettivamente domiciliato in ROMA VLE AMERICA 11, presso lo studio dell'avvocato ANDREA MUSENGA, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
UB HE;
- intimato -
avverso la sentenza n. 751/99 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 20/08/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/06/03 dal Consigliere Dott. Vincenzo MAZZACANE;
La Corte preliminarmente dispone la riunione dei due ricorsi proposti separatamente dalle parti avverso la stessa sentenza;
udito l'Avvocato TOMAIUOLO Giuseppe, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento ricorso principale e rigetto ricorso incidentale;
udito l'Avvocato VENDITTI Antonio Luigi, difensore del resistente che ha chiesto rigetto ricorso principale ed accoglimento ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso per inammissibilità del primo motivo e rigetto del secondo motivo del ricorso principale, rigetto del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 29.1.1986 NN OL più altri, richiamato l'accordo in data 4.5.1976 tra il Consorzio dei Costruttori di Capitanata ed il Comune di San Severo avente ad oggetto il diritto di superficie su alcune aree per la realizzazione di un programma di edilizia convenzionata, nonché la convenzione intervenuta tra l'impresa BI IC ed il Comune di San Severo in data 24.6.1978 per la realizzazione di quattro edifici secondo il progetto all'uopo redatto, premesso che il BI aveva stipulato con ciascuno degli attori, assegnatari di alloggi, contratti preliminari di vendita, che gli immobili presentavano diversi difetti, e che l'impresa era incorsa in macroscopiche irregolarità, assumevano che il BI aveva preteso somme superiori a quelle effettivamente dovute in violazione della convenzione e dei contratti suddetti;
pertanto gli esponenti convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Foggia il BI chiedendo dichiararsi inefficaci i patti contrattuali intercorsi tra le parti che fossero risultati difformi dalle menzionate convenzioni e comunque non dovute le somme pretese con l'atto di diffida notificato nel gennaio 1986, ad eccezione delle rate di mutuo dovute in misura inferiore a quella richiesta, darsi atto della disponibilità di essi assegnatari all'accollo del mutuo nella misura dovuta ed ai versamento in favore del BI delle due rate di mutuo già scadute, detratti gli importi versati in eccedenza o dovuti da quest'ultimo a ciascuno degli assegnatari a titolo di rimborso per mancata realizzazione di opere sia nelle proprietà individuali che in quelle comuni;
chiedevano inoltre disporsi ai sensi dell'art. 2932 c.c. il trasferimento della proprietà delle singole unità immobiliari in favore degli esponenti ed infine condannarsi il convenuto al risarcimento dei danni conseguenti ai vizi riscontrati nelle proprietà individuali e comuni. Si costituiva in giudizio il BI contestando il fondamento delle domande attrici, assumendo che i promissari acquirenti, immessi nel possesso dei singoli alloggi, erano risultati debitori nei confronti dell'esponente di varie somme dovute a titoli diversi, in particolare per rate di mutuo non pagate e per mancato accollo del mutuo stesso;
il BI aggiungeva che, poiché nessuna delle controparti aveva inteso aderire alle sue legittime richieste, egli aveva convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Foggia i promissari acquirenti chiedendo dichiararsi l'avvenuta risoluzione dei diversi preliminari di vendita per inadempimento dei convenuti, avendo inteso avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista nei suddetti contratti. Procedendosi alla riunione dei procedimenti, il Tribunale di Foggia con sentenza del 29.7.1994, per quanto ancora interessa in questa sede, trasferiva la proprietà delle unità immobiliari oggetto dei diversi preliminari di vendita stipulati tra le parti in favore dei promissari acquirenti subordinatamente al pagamento di determinate somme di denaro e delle rate di mutuo che fossero state anticipate dal BI con gli interessi di legge, da effettuarsi entro il termine di due mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, e con l'ulteriore obbligo per i promissari acquirenti dell'accollo e del versamento delle rate di mutuo successive;
rigettava inoltre la domanda di risoluzione dei contratti preliminari di vendita proposta dal BI.
A seguito di impugnazione da parte di quest'ultimo cui resistevano le controparti proponendo altresì appello incidentale ad eccezione di OM La AL, la Corte di Appello di Bari con sentenza del 20.8.1999 rigettava sia l'appello principale che quello incidentale e compensava interamente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
La Corte territoriale, per quanto ancora interessa in questa sede, rilevava che gli assegnatari avevano corrisposto, all'atto della consegna delle singole unità immobiliari, la parte di prezzo concordata in contanti, residuando a loro carico l'obbligo del pagamento delle rate di mutuo;
aggiungeva che le parti non erano pervenute agli atti, definitivi di vendita in quanto il BI aveva preteso somme superiori a quelle realmente dovute, mentre i promissari acquirenti si erano dichiarati disposti a corrispondere le rate di mutuo in scadenza ed a rimborsare quelle già pagate all'istituto mutuante dal BI versandole su appositi libretti bancari di risparmio.
Per la cassazione di tale sentenza il BI ha proposto un ricorso articolato in due motivi;
hanno resistito con separati controricorsi NN IA OL più altri tredici, MA OL e TO La LI, nonché OM La AL che ha proposto altresì ricorso incidentale e che successivamente ha depositato una memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Procedendo all'esame del ricorso principale, si osserva che con il primo motivo il BI, denunciando violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi riguardanti la valutazione delle prove, nonché vizio di motivazione, censura la sentenza impugnata per aver omesso di esaminare la documentazione prodotta dall'esponente proveniente dal Banco di Napoli, ovvero dall'istituto cui il BI si era rivolto per ottenere l'erogazione del mutuo per la realizzazione degli alloggi oggetto dei preliminari di vendita stipulati con le controparti;
il ricorrente evidenzia che tra la suddetta documentazione vi era un precetto di pagamento ed un successivo atto di pignoramento immobiliare notificati al BI conseguente al fatto che l' OL ed altri promissari acquirenti non avevano versato al Banco di Napoli i ratei relativi al mutuo ormai frazionato con atto per notaio Carusillo del 14.6.1991, nonostante nei contratti preliminari avessero assunto l'obbligo di pagare il mutuo medesimo.
Con il secondo motivo il ricorrente principale, deducendo omessa motivazione e violazione degli articoli 1454 - 1455 e 1456 c.c., assume che dalla documentazione sopra menzionata era emerso l'inadempimento da parte della OL e di altre controparti all'obbligo di pagamento delle rate di mutuo da corrispondere al Banco di Napoli, di entità superiore alla quota del prezzo di vendita dell'immobile versata in contanti, circostanza che quindi avrebbe dovuto legittimare la risoluzione dei contratti preliminari per inadempimento dei promissari acquirenti;
ne' d'altra parte poteva condividersi il convincimento del giudice di appello secondo cui questi ultimi si erano dichiarati disposti a corrispondere le rate di mutuo in scadenza ed a rimborsare quelle già versate al Banco di Napoli dal BI depositandole su appositi libretti bancari di risparmio, considerato che tale accantonamento di somme di denaro non poteva integrare una estinzione dell'obbligazione posta a loro carico.
Le enunciate censure, da esaminare contestualmente per ragioni di connessione, sono infondate.
La Corte territoriale, nel condividere il convincimento già espresso dal giudice di primo grado in ordine alla insussistenza degli elementi necessari per l'accoglimento della domanda del BI di risoluzione dei contratti preliminari di vendita per preteso inadempimento delle controparti, ha rilevato che i promissari acquirenti avevano corrisposto, all'atto della consegna delle singole unità immobiliari, la parte di prezzo convenuto in contanti, e si erano dichiarati disposti a corrispondere le rate di mutuo in scadenza ed a rimborsare quelle già versate dal BI depositandole su appositi libretti bancari di risparmio;
ha poi evidenziato che la mancata conclusione degli atti definitivi di vendita era dipesa dal comportamento del BI, che aveva preteso somme di denaro superiori a quelle dovute;
infine il giudice di appello ha correttamente proceduto ad una valutazione comparativa della condotta dei contraenti onde accertare gli inadempimenti reciprocamente addebitatisi dalle parti ed apprezzarne l'effettiva gravità ed efficienza causale rispetto alla finalità economica complessiva del contratto ed alla conseguente influenza sulla sorte del medesimo, ritenendo evidentemente prevalente l'inadempimento attribuito al BI.
Si è quindi in presenza di un accertamento di fatto in ordine agli inadempimenti reciprocamente lamentati dalle parti sorretto da una motivazione adeguata e priva di vizi logici, come tale incensurabile in questa sede.
Deve poi osservarsi che il ricorrente principale, nel lamentare l'omessa valutazione da parte del giudice di appello della documentazione proveniente dal Banco di Napoli riguardante il mancato pagamento delle rate di mutuo da parte dei promissari acquirenti, aveva l'onere, in realtà non assolto, di trascrivere nel ricorso il contenuto di tali documenti, atteso che, per il principio di autosufficienza del ricorso, il controllo della decisività delle deduzioni deve essere consentito senza necessità di indagini integrative;
nella fattispecie, in particolare, il mancato assolvimento di tale incombente preclude di apprezzare la gravità del preteso inadempimento dei promissari acquirenti in relazione alla domanda di risoluzione proposta a suo tempo dal BI;
d'altra parte deve anche aggiungersi che quest'ultimo non ha impugnato la statuizione del giudice di primo grado che subordinava il trasferimento della proprietà delle singole unità immobiliari in favore dei promissari acquirenti al pagamento, tra l'altro, da parte di ciascuno di essi, delle rate di mutuo che fossero state anticipate dal BI da effettuarsi entro il termine di due mesi dal passaggio in giudicato della sentenza (termine quindi non ancora deciso), con l'ulteriore obbligo sempre per i promissari acquirenti dell'accollo e del versamento delle rate di mutuo successive. Orbene la mancata impugnazione di tale statuizione evidenzia un ulteriore profilo di infondatezza del ricorso principale, che deve pertanto essere rigettato.
Venendo quindi all'esame del ricorso incidentale, si osserva che il La AL, denunciando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha compensato le spese del secondo grado di giudizio anche tra il BI e l'esponente, nonostante che quest'ultimo, contrariamente agli altri appellati, non aveva proposto appello incidentale;
l'infondatezza quindi dell'appello del BI avrebbe dovuto comportare la sua condanna al rimborso delle spese del grado nei confronti del La AL.
La censura è infondata.
Il giudice di appello, nel compensare interamente le spese del giudizio di secondo grado tra le parti, ivi compreso il La AL, che non aveva proposto appello incidentale, ha tenuto conto non solo del rigetto dell'appello principale e di quello incidentale (attenendo tale profilo alle altre parti e non al La AL ) ma anche degli stessi giusti motivi ritenuti validi nel giudizio di primo grado per disporre una analoga compensazione, ovvero "della complessità, molteplicità e delicatezza delle questioni trattate in fatto e in diritto" (vedi pag. 17 della sentenza impugnata). Conseguentemente la statuizione resa dal giudice di appello si sottrae alla censura sollevata dal ricorrente incidentale, considerato che la valutazione dell'opportunità della compensazione totale o parziale delle spese processuali, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca sia in quella della ricorrenza di altri giusti motivi, rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e non richiede specifica motivazione.
Il ricorso incidentale deve pertanto essere rigettato. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza anche con riferimento al La AL, attesa la modesta incidenza del rigetto del ricorso incidentale rispetto al rigetto del ricorso principale, e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale;
condanna il BI al pagamento di euro 75, 00 per spese e di euro 2000, 00 per onorari di avvocato in favore del OL e del La LI, di euro 100, 00 per spese e di euro 1200, 00 per onorari di avvocato in favore della OL più altri, e di euro 75/00 per spese e di euro 2000, 00 per onorari di avvocato in favore del La AL. Così deciso in Roma, il 5 giugno 2003.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2004