Sentenza 6 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 06/04/2001, n. 5119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5119 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2001 |
Testo completo
IN NOME5 1 19 /0 1 RE BL POLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 5769/99 Dott. Vincenzo BALDASSARRE стоп. Ло97940974 Consigliere Dott. Donato PLENTEDA 1808 Consigliere Rep. Dott. Francesco FELICETTI Dott. Fabrizio FORTE Consigliere Ud. 17/01/01 Dott. Angelo SPIRITO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENT ENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Frichiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE MOSCATELLI GIOVANNA, SANTI PATRIZIA, quali eredi di 3000 per digit 6 APR. ZD SANTI GIUSEPPE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ii IL CANCELLIERE G. DELEDDA 53, presso l'avvocato CARDUCCI R., rappresentati e difesi dagli avvocati GALLETTI DANTE e 3000 CANCELLERIA MANCINI MARIO G., giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrenti M
contro
SANITARIA LOCALE N. 1, in persona del AZIENDA UNITA' Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MORGAGNI 2/A, presso 2001 l'avvocato SEGARELLI U.. rappresentata e difesa 124 dall'avvocato MIGLIORINI LORENZO, giusta procura in -1- calce al controricorso;
controricorrente avverso la sentenza n. 196/98 della Corte d'Appello di PERUGIA, depositata il 14/10/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/01/2001 dal Consigliere Dott. Angelo SPIRITO;
udito per il resistente, l'Avvocato Migliorini, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- R.G. 5769/99 Svolgimento del processo Nel 1987 il sig. SE AN convenne innanzi al Tribunale di Perugia l'Ente Ospedaliero dell'Alta Valle del Tevere, chiedendo la restituzione di un suo terreno nel Comune di Città di Castello, occupato d'urgenza con decreto del Presidente della Giunta Regionale Umbra e non oggetto di successiva espropriazione. Nel giudizio si costitui l'Unità Locale Socio Sanitaria "Alto Tevere Umbro", della quale il Tribunale dichiarò il difetto di legittimazione passiva. La pronunzia di primo grado fu confer- mata dalla Corte d'appello di Perugia, la cui sentenza è ora impugnata per cassazione da OV EL e IA AN, eredi di SE AN, deceduto nel corso del giudizio, per mezzo di due motivi. Risponde con controricorso l'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 1, subentrata alla menzionata U.L.S.S. "Alto Tevere Umbro". Motivi della decisione 1 - La sentenza impugnata afferma che correttamente il Tribunale negò la legittima- zione passiva dell'U.L.S.S. "Alto Tevere Umbro", in quanto questa, in forza dell'art. 66 della legge n. 833 del 1978 e dell'art. 50 della L.R. Umbria 18 marzo 1980, n. 18, non è, rispetto al patrimonio, se non un semplice organo del Comune, che agisce in nome e per conto di questo ente e non può, quindi, essere autonomamente convenuto in giudizio. Aggiunge la Corte territoriale che le conclusioni non cambiano ove si alleghi, come fatto dal AN, di avere agito contro l'ente convenuto in qualità di pos- sessore del bene occupato dall'allora ente ospedaliero, in quanto, anche a tal fine, non poteva essere citato in giudizio il semplice rappresentante dell'ente (l'U.L.S.S.), ma l'ente (il Comune) nel cui nome e per cui conto l'U.S.L.L. agiva, sempre in forza delle citate leggi. Quanto, poi, alla richiesta di rimessione della causa al primo giudi- Cons. Spirito est. R.G. 5769/99 ce per l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune, formulata dal AN in appello, la Corte territoriale l'ha respinta sul presupposto che la rimessione al giudice di primo grado è possibile laddove si ravvisi l'esistenza di un litisconsorzio sostanziale da quello stesso giudice non rilevato;
litisconsorzio inesistente nella fatti- specie, ben potendo essere pronunziata una sentenza d'accoglimento o di rigetto sen- za la presenza in causa del Comune. -Il ricorrente censura la sentenza impugnata con due motivi (violazione e falsa 2 applicazione delle menzionate leggi, nonché dell'art. 106 c.p.c.; vizi della motivazio- ne), svolti in un unico contesto argomentativo, nel quale (premesso che nella fatti- specie non si tratta né di espropriazione, né di accessione invertita, bensì di azione per la restituzione dell'immobile) sostiene che il giudice ha sbagliato nel ritenere il difetto di legittimazione passiva dell'U.L.S.S., posto che un conto è la titolarità del bene, altro conto è la gestione dello stesso, che da tale Unità era svolta. Aggiunge che, pur volendo ammettere il difetto di legittimazione dell'U.L.S.S., il giudice avrebbe dovuto accogliere la richiesta di rimessione al primo grado per la chiamata in causa del Comune, al quale la vigente normativa aveva trasferito la proprietà degli immobili. Infine, il ricorrente censura la contraddizione nella quale sarebbe incorso il giudice, avendo questi prima affermato la legittimazione del Comune (in luogo della U.L.S.S.) e poi escluso la qualità di litisconsorte dello stesso, non trattandosi di causa a lui comune.
3 - Il ricorso va respinto siccome infondato. Cons. est. 2 R.G. 5769/99 La disposizione dell'art. 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ha operato il tra- sferimento al patrimonio del Comune dei beni mobili ed immobili degli enti ospeda- lieri, affidando alle unità sanitarie locali la gestione degli stessi. In ambito locale, a norma dell'art. 50 della legge Regione Umbria del 18 marzo 1980, n. 18, tutti gli atti degli organi dell'unità sanitaria locale in ordine all'ammini- strazione e gestione del patrimonio sono compiuti in nome e per conto dei comuni proprietari dei singoli beni. Correttamente, dunque, il giudice ha, in primo luogo, osservato che il AN propose la sua azione (nel maggio 1987) contro l'Ente Ospedaliero dell'Alta Valle del Tevere quando già da tempo la legge n. 833 del 1978 aveva privato quest'ente della persona- lità giuridica;
che, inoltre, l'U.L.S.S. "Alto Tevere Umbro" (non chiamata in giudi- zio) s'era costituita in giudizio al solo scopo di negare la propria qualità di successore dell'ente soppresso;
che, tuttavia, il primo giudice aveva operato bene nel decidere sulla domanda, posto che il AN aveva spiegato le conclusioni contro l'U.L.S.S. Altrettanto corretta è l'affermazione che nega a quest'ultimo ente la legittimazione passiva nell'azione, visto che, alla luce dell'esposta legislazione, l'ente legittimato sa- rebbe stato il Comune, in nome e per conto del quale l'Unità sanitaria amministra e gestisce i beni. Quest'ultima circostanza priva di pregio anche la tesi difensiva secondo cui - visto che non si discuteva della titolarità del bene (nell'ambito di vicende espropriative o d'accessione invertita), bensì della sola restituzione dello stesso ad opera di chi lo possedeva o deteneva - l'azione sarebbe stata correttamente proposta contro l'Unità. Al contrario, infatti, il AN non agiva in relazione ad una mera situazione possesso- Cons. Spirito est 3 R.G. 5769/99 ria, bensì per la restituzione del bene a seguito del venir meno della legittimità del- l'occupazione finalizzata alla realizzazione dell'opera pubblica;
sicché, una siffatta domanda doveva essere rivolta nei confronti dell'ente titolare del potere espropriativo ed in cui favore era stata autorizzata l'occupazione. Quanto alla questione della negata rimessione al primo giudice ai fini dell'integra- zione del contraddittorio, il secondo comma dell'art. 354 c.p.c. prevede, tra i casi di rimessione della causa al primo giudice, l'ipotesi in cui il giudice d'appello riconosca che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio, ossia ac- certi che la decisione non poteva essere pronunciata che nel confronto di più parti necessariamente litisconsorti tra di loro (art. 102 c.p.c.). La tesi del ricorrente (che lamenta il fatto che non gli sia stata concessa la rimessione al primo giudice, così da poter chiamare in giudizio il Comune) nasce da un equivoco intorno al fine ed alla funzione della norma in commento. Essa, infatti, non ha lo scopo di sopperire all'er- rore compiuto dalla parte allorquando ha chiamato in giudizio la controparte non le- gittimata, anziché quella legittimata (come è avvenuto nell'ipotesi che ci riguarda), bensì quello di far necessariamente partecipare al giudizio anche quella parte senza la quale la pronuncia non potrebbe essere affatto emessa. Tant'è che la giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che la norma dettata dall'art. 354, ultimo comma, c.p.c., nella parte in cui dispone che il giudice di appello deve rimettere la causa al primo giudice nell'ipotesi (fra le altre tassativamente previ- ste) in cui riconosca che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il con- traddittorio, si riferisce solo all'ipotesi di litisconsorzio necessario e non si estende alle ipotesi di chiamata di un terzo in garanzia, comunanza di causa o indicazione di Cons. SpirSphydest 4 R.G. 5769/99 un terzo quale unico legittimato passivo (ipotesi quest'ultima, verificatasi nella fatti- specie in esame), nelle quali il litisconsorzio non è necessario ma facoltativo e l'in- tervento del terzo può essere disposto solo dal giudice di primo grado nell'esercizio di un potere discrezionale ed incensurabile (tra le varie, cfr. Cass. 19 aprile 1996, n. 3752; 20 agosto 1991, n. 8968; 6 febbraio 1987, n. 1175). Principio, questo, che con- sente anche d'affermare sia l'assoluta impertinenza del riferimento rivolto dal ricor- rente alla disposizione dell'art. 106 c.p.c., sia l'insussistenza di qualsivoglia contrad- dizione nella motivazione della sentenza impugnata, laddove è stato giustamente escluso il litisconsorzio necessario nei confronti del Comune. Il ricorso va, dunque, respinto ed il ricorrente va condannato alle spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo
Per questi motivi
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassa- zione, che liquida in complessive lire 3.12000 di cui lire 3.000.000 (tremilioni) per onorari difensivi. Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2001. 40000 Il Presidente 290000 Vinczo Baldassane ✓ Estensore 240 De UPACIO DELLE POMA 2 2001 Serie 4 Registrato in data 51264 CHE 200.000 versate £. al n. DUECENTONOVANTAN TA (line p. Il Dirigente Arg en Cons. Spirito est. (D.ssa Maria Gra n Responsabile vi di AR (Dr. MRAC CHINI)