Sentenza 2 marzo 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/03/2001, n. 3070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3070 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2001 |
Testo completo
Aula 'B' 03 07 0 /01 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Massimo GENGHINI R.G.N. 12593/98 Consigliere Cron. 6379 Dott. Paolino DELL'ANNO Rel. Consigliere Rep. Dott. Pietro CUOCO Consigliere Ud. 08/01/01 Dott. Camillo FILADORO Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: TA RE ASSUNTA, elettivamente domiciliata in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORSTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato CHIODO TERESA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, MINISTERO DEL TESORO;
- intimati avverso la sentenza n. 111/97 del Tribunale di REGGIO CALABRIA, depositata il 31/05/97 R.G.N. 57/96; 2001 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 18 udienza del 08/01/01 dal Consigliere Dott. Pietro -1- CUOCO;
persona del udito il P.M. in Francesco MELE Generale Dott. rigetto del ricorso. -2- Sostituto Procuratore che ha concluso per il Svolgimento del processo Con ricorso del 28 settembre 1993 LA UN TA chiese che il Pretore di Locri in funzione di giudice del Lavoro condannasse il MINISTERO DELL'INTERNO al pagamento della pensione per inabilità civile o, in subordine, dell'assegno per invalidità. Il Pretore respinse la Auves domanda. E con sentenza del 31 maggio 1997 il Tribunale di Reggio Calabria, affermando che la ricorrente non aveva provato, né in primo né in secondo grado, come era suo onere, l'esistenza del presupposto economico, respinse l'appello proposto dalla TA. Per la cassazione di questa sentenza ricorre LA UN TA, percorrendo le linee di un unico motivo. Il MINISTERO DELL'INTERNO non si è costituito. Motivi della decisione Con l'unico motivo, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione degli artt. 347 secondo comma, 116, 416 e 436 cod. proc. civ. nonché omessa motivazione, la ricorrente sostiene che l'esistenza del presupposto reddituale da un canto non era stato contestato dal MINISTERO, e pertanto, costituendo un fatto pacifico fra le parti (tale essendo non solo il fatto ammesso bensi quello non contestato dalla controparte;
ciò, in particolare, in materia di lavoro, ove, per gli artt. 416 e 436 cod. proc. civ., è onere del resistente assumere specifica posizione in ordine alla domanda), non poteva essere negato dal Tribunale;
d'altro canto lo stesso MINISTERO, pur non soccombente in primo grado, in secondo grado avrebbe dovuto sollevare specifica eccezione;
lo stesso Tribunale, 3 poi, dubitandone, avrebbe dovuto, nella ricerca della “verità reale”, accertare il fatto, esercitando i propri poteri istruttori. Il ricorso è infondato. Come questa Corte ha affermato (Cass. 7 giugno 1996 n. 5.317), poiché il presupposto economico (non diversamente dal presupposto sanitario) non è mera condizione di erogabilità dell'assegno per invalidità civile bensì elemento costitutivo del diritto, il riconoscimento del diritto esige il relativo accertamento. Da ciò discende che il giudice, per affermare il diritto, ha l'onere di Acc e compiere l'accertamento e di darne atto attraverso la motivazione. L'onere è da escludere solo ove il fatto sia incontroverso (né ciò può dedursi dal mero silenzio della controparte) o sia stato affermato con irreversibile giudicato;
affermazione che è ovviamente da escludersi ove la sentenza abbia respinto la domanda. Poiché nel caso in esame la domanda era stata respinta dal primo giudice, il MINISTERO DELL'INTERNO non aveva alcun onere di contestare specificamente il presupposto ora in esame. Ed il giudice di appello, chiamato a dichiarare l'esistenza del diritto all'assegno, aveva l'onere di accertare il relativo presupposto, attraverso le prove offerte dalle parti. Né nel caso in esame era censurabile il non esercizio dei poteri istruttori del giudicante. Ed invero, ai fini di questo accertamento, è indubbio che, tendendo il rito del lavoro a contemperare il principio dispositivo (meccanicamente ancorato all'onere della prova) con l'esigenza di ricerca della verità materiale (e la differenziata norma dell'art. 421 cod. proc. civ. ne è riscontro), il giudice, pur non potendo 4 i compensare l'inerzia della parte, non può limitarsi ad applicare meccanicamente quel principio, in quanto ha il "potere” di provvedere di ufficio agli atti istruttori sollecitati dal materiale acquisito ed idonei a superare l'incertezza sui fatti (Cass. 20 aprile 1995 n. 4432, 24 marzo 1993 n. 3537, 8 novembre 1991 n. 11915); ed il "potere”, che la legge a tal fine gli assegna, si identifica (come ogni potere) in un “dovere" che, deliberatamente caratterizzato da un oggetto non rigidamente definito (nella negazione od affermazione di aperture istruttorie;
e nell'eventuale individuazione dei relativi strumenti), non può considerarsi come mera “discrezione” del giudicante, bensì onere, che esige definizione attraverso adeguata motivazione. L'onere di questo esercizio è tuttavia fondato sulla preesistenza di significativi dati di indagine: e solo questa presenza esige e giustifica l'esercizio del predetto potere. Nel caso in esame, la ricorrente non indica gli elementi che avrebbero dovuto legittimare l'esercizio del potere del giudicante. Il ricorso deve essere respinto. Ed in assenza di ogni processuale attività resistente, nulla è da disporsi in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
PQM
0 2 La Corte rigetta il ricorso e nulla dispone in ordine alle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, 1'8 gennaio 2001. Il Consigliere estensore СпосоPietro Cursus Pollio IL PRESIDENTE komi un ferphini IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, · 2 MAR. 2001 5 A N E R IL CANC WIERE E U Q 4805 W O N