Cass. pen., sez. III, sentenza 17/10/2007, n. 4070
CASS
Sentenza 17 ottobre 2007

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Le prescrizioni in ordine al divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 401 del 1989, hanno natura, sia pure atipica, di misura di prevenzione la quale, in luogo di trovare la sua sede naturale nel provvedimento del questore, è applicata dal giudice nell'immediatezza dei fatti in sede di convalida dell'arresto o di patteggiamento susseguente al giudizio direttissimo, indipendentemente dal fatto che abbia formato oggetto di accordo tra le parti. (Nella specie la Corte ha escluso che la misura, applicata in sede di convalida, dovesse essere confermata o mantenuta dalla sentenza di definizione del giudizio direttissimo).

La prescrizione del divieto di accesso, impartita dal giudice a norma dell'art. 8 della L. n. 401 del 1989, deve essere dotata di specificità, nel senso di indicare quali siano le manifestazioni sportive interdette. (Nella specie è stata ritenuta illegittima la misura che imponeva il divieto d'accesso con riguardo a tutti i luoghi di svolgimento di future competizioni sportive, senza alcun limite territoriale o di altro genere).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 17/10/2007, n. 4070
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4070
    Data del deposito : 17 ottobre 2007

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