Sentenza 17 ottobre 2007
Massime • 2
Le prescrizioni in ordine al divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 401 del 1989, hanno natura, sia pure atipica, di misura di prevenzione la quale, in luogo di trovare la sua sede naturale nel provvedimento del questore, è applicata dal giudice nell'immediatezza dei fatti in sede di convalida dell'arresto o di patteggiamento susseguente al giudizio direttissimo, indipendentemente dal fatto che abbia formato oggetto di accordo tra le parti. (Nella specie la Corte ha escluso che la misura, applicata in sede di convalida, dovesse essere confermata o mantenuta dalla sentenza di definizione del giudizio direttissimo).
La prescrizione del divieto di accesso, impartita dal giudice a norma dell'art. 8 della L. n. 401 del 1989, deve essere dotata di specificità, nel senso di indicare quali siano le manifestazioni sportive interdette. (Nella specie è stata ritenuta illegittima la misura che imponeva il divieto d'accesso con riguardo a tutti i luoghi di svolgimento di future competizioni sportive, senza alcun limite territoriale o di altro genere).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/10/2007, n. 4070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4070 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2007 |
Testo completo
4070 /08 SENTENZA N. 2433 Udienza pubblica del 17 ottobre 2007
REG. GENERALE n. 7781/2007
REPUBBLICA ITALIANA CORTE SUPPEMA DI CARGAZIONE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO COME CENAS
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Ri o ropia studio da ITALIA 0661 SEZIONE TERZA PENALE per din 077
28.0108 Composta dagli Ill.mi Sigg.: CANCELLIERE 1. Dott. Guido De Maio Presidente
Consigliere 2. Dott. Amedeo Franco (est.)
Consigliere 3. Dott. NT Ianniello
Consigliere
4. Dott. Giovanni Amoroso IL SOLE ZUORE Consigliere
5. Dott. Giulio Sarno 077 ha pronunciato la seguente 28.01.08
SENTENZA sul ricorso proposto da RZ NT, nato a [...] il [...]; avverso l'ordinanza e la sentenza emesse il 17.3.2004 dal giudice del tri- bunale di Rossano;
udita nella pubblica udienza del 17 ottobre 2007 la relazione fatta dal
Consigliere Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Luigi Ciampoli, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Svolgimento del processo
RZ NT venne arrestato in flagranza per il reato di cui all'art. 6 bis legge 13 dicembre 1989, n. 401, per avere più volte lanciato sassi in modo peri- coloso durante una manifestazione calcistica, e quindi rinviato a giudizio diret- tissimo.
Il giudice del tribunale di Rossano, in data 17.3.2004, convalidò l'arresto ed ordinò l'immediata scarcerazione dell'arrestato, disponendo altresì il divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono competizioni calcistiche per la durata di un anno, ai sensi dell'art. 8, comma 1, 1. 401/89. Quindi espletò giudizio diret- tissimo a conclusione del quale, nella stessa data, emise sentenza ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. applicando la pena concordata tra le parti. Lo RZ propone ricorso per cassazione avverso sia l'ordinanza di conva- lida sia la sentenza deducendo:
1) violazione di legge e vizio di motivazione perché l'ordinanza di conva- lida, nella parte in cui gli impone il divieto di accesso nei luoghi ove si svolgo- no competizioni calcistiche è priva di motivazione in quanto: a) non indica spe- cificamente le competizioni interdette e non pone limiti territoriali o di altro ge- nere, così imponendo un obbligo generico ed illimitato;
b) non esplicita le ra- gioni per le quali è stata emessa né i motivi della necessità delle limitazioni im- poste.
2) violazione di legge perché, avendo il giudice ultimato il grado con sen- fam
Il secondo motivo è infondato. Nella specie, infatti, la misura interdittiva è stata applicata dal giudice, ai sensi dell'art. 8, comma 1, legge 13 dicembre 1989, n. 401, con l'ordinanza del 17 marzo 2004 con la quale è stato convalida- to l'arresto in flagranza e quindi disposta la liberazione immediata dell'arrestato non avendo il pubblico ministero richiesto alcuna misura cautelare. Il citato art. 8, comma 1, dispone, infatti, che nei casi di arresto in flagranza o di arresto ese- guito a norma dei commi 1-bis e 1-ter per reato commesso durante o in occasio- ne di manifestazioni sportive, sia i provvedimenti di remissione in libertà con- seguenti a convalida di fermo e arresto, sia quelli di concessione della sospen- sione condizionale della pena a seguito di giudizio direttissimo possono conte- nere prescrizioni in ordine al divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono mani- festazioni sportive. Nel caso in esame il divieto di accesso è stato impartito dal giudice non con la concessione condizionale della pena a seguito di giudizio di- rettissimo, bensì con il provvedimento con il quale ha convalidato l'arresto in flagranza ed ha contemporaneamente disposto la remissione in libertà dell'arrestato.
A parere del collegio, si tratta di un provvedimento autonomo rispetto alla sentenza di patteggiamento con la quale si è concluso il giudizio direttissimo, e che non doveva quindi essere confermato o mantenuto da questa sentenza. la quale infatti non contiene alcun cenno alla misura interdittiva - sicché sono in- conferenti le considerazioni svolte dal ricorrente circa la pretesa inapplicabilità del provvedimento stesso con la sentenza di patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen.
In ogni modo, anche a voler ritenere che la misura in questione sia stata implicitamente confermata e mantenuta dalla sentenza di patteggiamento, le censure del ricorrente sarebbero ugualmente infondate. E difatti, secondo la giu- risprudenza di questa Suprema Corte, le prescrizioni in ordine al divieto di ac- cedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive che il giudice può emettere ai sensi dell'art. 8 legge 13 dicembre 1989, n. 401, non hanno natura di pena accessoria o di misura di sicurezza, bensì hanno natura, sia pure atipica, di misura di prevenzione che, in luogo di trovare la sua sede naturale nel provve- dimento del questore, con relativa convalida del giudice per le indagini prelimi- nari su richiesta del pubblico ministero ai sensi dell'art. 6 legge cit., è applicata dal giudice, nell'immediatezza dei fatti, in sede di convalida dell'arresto o in se- de di patteggiamento susseguente a giudizio direttissimo, indipendentemente dal fatto che abbia formato oggetto di accordo tra le parti (Sez. VI, 20 settembre 2002, n. 433/03, m. 223593). E' invece fondato il primo motivo. L'ordinanza impugnata, infatti, si limita a disporre nei confronti del ricorrente il divieto di «accedere ai luoghi ove si -3- svolgano competizioni calcistiche per la durata di un anno, ai sensi dell'art. 8, comma 1, legge 13 dicembre 1989, n. 401». Ora, come esattamente lamenta il ricorrente, il provvedimento è privo di qualsiasi specificità, perché non indica quali sono le manifestazioni sportive in- terdette, imponendo un obbligo del tutto generico ed illimitato, esteso a tutti i luoghi ove si svolgono «competizioni calcistiche», senza alcun limite territoriale o di altro genere (ad esempio, con riferimento alle squadre impegnate o alla ca- tegoria delle gare). Il giudice non ha dato alcuna spiegazione in ordine alla scel- ta di un divieto siffatto, di modo che questo, imponendo (data l'estrema diffu- sione di competizioni calcistiche, di ogni livello, nel territorio nazionale) una pressoché continuativa inibizione per l'interessato per competizioni presenti e future di qualsiasi tipo, eccede i limiti della ragionevolezza, proprio perché non si comprende il collegamento tra tale divieto generico ed illimitato ed il compor- tamento illecito tenuto in occasione di un incontro di calcio locale e determinato
- secondo il non inverosimile assunto difensivo da «deprecabili ragioni cam-
-
panilistiche>>.
In secondo luogo, secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, il provvedimento di divieto emesso dal giudice ai sensi dell'art. 8 legge 13 dicem- bre 1989, n. 401, deve recare una, sia pur sintetica, motivazione (che non si ri- solva però in mere frasi di stile) in ordine alla pericolosità in concreto della persona destinataria della misura (Sez. VI, 20 settembre 2002, Melillo, cit.; Sez.
III, 4 dicembre 2001, Coppola, m. 220949; Sez. III, 10 dicembre 2001, n. 1671, Carlomagno, m. 221063). Nella specie l'ordinanza impugnata è invece total- mente priva di qualsiasi motivazione sia sulla pericolosità in concreto del sog- getto sia sul tipo, sulla estensione e sulla durata del divieto, il che comporta l'illegittimità delle prescrizioni imposte dal giudice e la necessità di un nuovo giudizio nel merito.
L'ordinanza impugnata del 17 marzo 2004, nella parte in cui è stato impo- sto allo RZ il divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono manifestazioni calcistiche, deve quindi essere annullata con rinvio al giudice del merito per nuovo esame.
Nel resto il ricorso deve essere rigettato.
Per questi motivi
La Corte Suprema di Cassazione annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Rossano limitata- mente alla misura del divieto di accesso.
Rigetta il ricorso nel resto. Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 17 ottobre 2007.
L'estensore
Y ellow DEPOSITAT
28 GEN. 2009
IL CANCELLIERE C1 (Paolo Mensurati