Sentenza 11 maggio 1999
Massime • 1
La condotta del reato previsto e punito dagli articoli 55 e 1161 del codice della navigazione (esecuzione di nuove opere entro la fascia dei 30 metri dal demanio) ha carattere misto, consistendo non solo nell'esecuzione delle opere, ma anche nel mantenimento delle stesse in assenza di autorizzazione. Pertanto il reato permane sino a quando persiste per volontà dell'agente la offesa alla sicurezza della navigazione marittima derivante dall'esistenza delle opere non autorizzate, e cioè sino a quando il contravventore non rimuove le opere o non ottiene il rilascio dell'autorizzazione da parte del capo del compartimento. ( La Corte nel motivare la decisione ha precisato che la fattispecie criminosa in questione comprende non solo l'esecuzione dell'opera non autorizzata, ma anche il suo illegittimo mantenimento in assenza del prescritto nulla osta).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/05/1999, n. 1791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1791 |
| Data del deposito : | 11 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Davide Avitabile Presidente del 11.05.1999
1. Dott. Pietro Giammanco Consigliere SENTENZA
2. Dott. Guido De Maio Consigliere N. 1791
3. Dott. Alfredo Teresi Consigliere rel. REGISTRO GENERALE
4. Dott. Salvatore Salvago Consigliere N. 03663/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo avverso l'ordinanza del Tribunale di Palermo in data 30.12.1998 che, in accoglimento dell'istanza proposta da Lo CC IN, nato a [...] il [...], ha annullato il sequestro preventivo, disposto dal GIP in data 4.12.1998, di un fabbricato realizzato entro la fascia di rispetto di mt. 30 dal confine demaniale marittimo in assenza del nulla osta di cui all'art.55 cod. navig.;
Visti gli atti, l'ordinanza denunciata, il ricorso e la memoria difensiva del Lo CC;
Sentita nella Camera di Consiglio la relazione del Consigliere dott. Alfredo Teresi;
Sentiti il P.M. nella persona del P.G., dott. Carmine Di Zenzo, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
Osserva
Con ordinanza 30.12.1998 il Tribunale del riesame di Palermo annullava il sequestro preventivo di una costruzione ubicata entro la fascia di rispetto dei trenta metri dal confine del demanio marittimo ed eseguita da Lo CC IN, indagato in ordine al reato di cui agli art. 55 e 1161 cod. navig. Riteneva che, trattandosi di reato commissivo, la cui permanenza cessa con l'ultimazione delle opere, non poteva configurarsi l'esigenza cautelare di evitare le ulteriori conseguenze. Proponeva ricorso per cassazione il p.m. denunciando violazione degli art. 55 e 1161 cod. navig. per avere il Tribunale ritenuto la cessazione della permanenza e l'inesistenza delle esigenze cautelari. Chiedeva l'annullamento dell'ordinanza.
Il ricorso è fondato.
Secondo la prevalente giurisprudenza di questa Corte "la condotta del reato previsto e punito dagli art. 55 e 1161 cod. navig. (esecuzione di nuove opere entro la fascia dei 30 metri dal demanio) ha carattere misto, consistendo non solo nell'esecuzione delle opere, ma anche nel mantenimento delle stesse in assenza di autorizzazione. Pertanto il reato permane sino a quando persiste per volontà dell'agente la offesa alla sicurezza della navigazione marittima derivante dall'esistenza delle opere non autorizzate, e cioè sino a quando il contravventore non rimuove le opere o non ottiene il rilascio dell'autorizzazione da parte del capo del compartimento" (per ultimo Sez. III, Gippetto, RV 209653 e, precedentemente, Sez. III, Paesano, RV 171015; Sez. I, Manco, RV 189267; Sez. III, Coppola, RV 204204; Sez. III, Alarcon, RV 208966; Sez. III, Valentino 2.04.1997; Sez. III, Cusimano 22.10.1997).
Minoritaria è la tesi sostenuta nella sentenza di questa sezione n. 1712, Sciarrino, RV 208053, secondo cui "la permanenza cessa col conseguimento dell'autorizzazione, ma anche con la sospensione dei lavori o con il loro completamento, oltre che con la sentenza di primo grado. Ciò sul presupposto che una volta completata l'opera si verifichi il totale esaurimento dell'attività illecita e cessi la permanenza, non avendo più l'agente la possibilità di porre fine alla situazione antigiuridica adempiendo al precetto", tesi che non può essere condivisa perché il dato normativo emergente dal combinato disposto degli art. 55 e 1161 cod. navig. porta a ritenere che la fattispecie criminosa comprenda non soltanto l'esecuzione dell'opera non autorizzata, ma anche il suo illegittimo mantenimento in assenza del rispetto dell'obbligo di munirsi del prescritto nulla osta e, quindi, il protrarsi (volontario) di una situazione antigiuridica che si rinnova continuamente perché in contrasto con l'interesse del demanio pubblico all'osservanza delle distanze.
Vanno, inoltre, ribaditi anche gli affermati principi secondo cui:
- l'oggetto giuridico del reato è la tutela dell'interesse pubblico che nella fascia di rispetto non siano eseguite, senza il controllo dell'autorità marittima, opere che mettano in pericolo la sicurezza della navigazione, come l'esigenza di attracco o di sbarco o l'avvistamento della terra dal mare, trovando la finalità perseguita conferma anche nell'accostamento operato dal legislatore tra il reato de quo e gli art. 714 e 716 cod. navig., che assoggettano a limitazioni e vincoli la proprietà privata che possa costituire ostacolo alla navigazione aerea;
- la esigenza cautelare richiesta dalla legge per disporre il sequestro preventivo (che la libera disponibilità della cosa possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolare la commissione di altri reati) è ipotizzabile anche per reati per i quali sia cessata la condotta o siano perfezionati gli elementi costitutivi perché le conseguenze, connesso all'offesa - in termini di continuazione nel tempo o di aumento dell'intensità - del bene protetto dalla norma incriminatrice, che il sequestro preventivo tende ad ostacolare, sono ulteriori rispetto alla fattispecie tipica già realizzata.
Pertanto, deve essere annullata l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Palermo che dovrà rivalutare i presupposti del sequestro preventivo in conformità agli enunciati principi.
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Palermo.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 11 maggio 1999.
Depositato in Cancelleria il 18 giugno 1999