Sentenza 17 marzo 2008
Massime • 1
In tema di procedimento di sorveglianza, è sufficiente che il decreto di fissazione dell'udienza indichi l'oggetto del procedimento stesso, sicché non viola il diritto di difesa il decreto che contenga l'indicazione della revoca delle liberazioni anticipate già disposte, non essendo necessaria la dettagliata precisazione dei singoli periodi in trattazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/03/2008, n. 15599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15599 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 17/03/2008
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 00835
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 029235/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AV RL N. IL 25/06/1965;
avverso ORDINANZA del 20/06/2007 TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZAMPETTI UMBERTO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. D'Angelo G. che ha richiesto il rigetto.
OSSERVA
1. Con ordinanza 20.06.2007 il Tribunale di sorveglianza di Venezia, su proposta del magistrato di sorveglianza di Padova, revocava - ex art. 54, comma 3, Ord. Pen. - nei confronti di OL UI la liberazione anticipata a lui concessa con cinque precedenti ordinanze per semestri compresi tra l'11 giugno 1994 e l'11 dicembre 2003, per un totale di 855 giorni. Ciò in quanto il OL, mentre era in regime di semilibertà, aveva commesso in data 06 e 23 aprile 2004 delitto D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73 per cui aveva riportato condanna ad anni 4 di reclusione con sentenza 08.07.2004 del Gup di Venezia.
Rilevava il Tribunale come il OL già in passato avesse subito una revoca di liberazione anticipata, e che questa volta la sua situazione risultava ancora più grave proprio perché era in semilibertà, e per la notevole rilevanza del fatto di reato commesso, per quantità e qualità dello stupefacente detenuto e spacciato, fatti sui quali peraltro era confesso, così da definirsi condotta incompatibile con il mantenimento del beneficio (giusta la lezione derivante dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186/1995).
2. Avverso tale ordinanza, chiedendone l'annullamento, proponeva ricorso per cassazione l'anzidetto condannato che motivava il gravame formulando le seguenti deduzioni critiche: a) violazione di legge, per violazione del diritto di difesa, posto che nell'avviso di fissazione dell'udienza camerale non erano stati puntualmente precisati i periodi precedenti soggetti a revoca;
b) violazione di legge e vizio di motivazione per aver mancato il Tribunale di specificare con adeguata motivazione il perché dell'estensione della revoca a tutti i periodi incisi dal provvedimento impugnato.
3. Il Procuratore generale presso questa Corte depositava quindi requisitoria con la quale richiedeva rigetto del ricorso.
4. In data odierna la difesa del OL depositava memoria con la quale ribadiva le proprie tesi.
5. Il ricorso, infondato in entrambe le deduzioni, deve essere rigettato con ogni conseguenza di legge.
5.1 Quanto al primo profilo di doglianza (di cui sopra sub 2/a) va rilevato che il diritto di difesa è adeguatamente rispettato indicando, nel decreto di fissazione dell'udienza avanti il tribunale di sorveglianza, l'oggetto del tema in discussione all'udienza stessa (nel caso la revoca delle già disposte liberazioni anticipate) con ciò, di conseguenza, ponendo in condizione l'interessato - che sicuramente già conosce i singoli benefici di cui ha fruito - di approntare con tutta ampiezza le proprie deduzioni, senza bisogno di una dettagliata precisazione (quasi una "contestazione") di quali singoli periodi siano in trattazione. Del resto risponde ad ovvia logica la considerazione che la mancanza, nel decreto di fissazione, di una restrizione della res judicanda a singoli periodi implica che siano in discussione - e quindi soggetti a possibile revoca - tutti i benefici già concessi. Vale, infine, ricordare come l'esigenza di una puntuale indicazione non sia testualmente prevista ne' dagli artt. 71 e segg. O.P., ne' dalla disciplina codicistica di riferimento.
5.2 In ordine poi alla seconda questione proposta (di cui sopra sub 2/b) la deduzione di carenza motivatoria è infondata, posto che il tribunale territoriale ha ben argomentato, con adeguata esplicazione del proprio convincimento, in ordine alla rilevante gravità dei fatti di reato commessi (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73), per quantità e qualità dello stupefacente trafficato, e con riferimento alla precedente analoga revoca di liberazione anticipata, così da rendersi ineludibile la revoca di tutti i precedenti benefici già concessi, per evidente immeritevolezza.
In definitiva il ricorso, infondato in ogni sua prospettazione, deve essere rigettato.
Segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 marzo 2008.
Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2008