Cass. civ., sez. III, sentenza 06/03/2001, n. 3256
CASS
Sentenza 6 marzo 2001

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Con riferimento al caso nel quale la sentenza del giudice di pace sia stata pronunciata in causa il cui valore non eccede lire due milioni, non sussiste il limite dell'incensurabilità proprio del giudizio di equità (reso esplicitamente o implicitamente), allorché il ricorso per cassazione si basa su uno dei motivi indicati nei numeri 1, 2 e 4 dell'art. 360 cod. proc. civ., cioè sulla violazione di norme processuali (principio enunciato dalla Suprema Corte in un caso nel quale i motivi del ricorso si riferivano alla corretta applicazione di norme relative ai modi con i quali deve essere data la prova dei fatti rilevanti nel giudizio e alla ritualità di un secondo pignoramento eseguito sugli stessi beni del debitore).

Posto che oggetto dell'accertamento che consegue all'opposizione di terzo all'esecuzione è la direzione impressa all'azione esecutiva con un atto determinato, dal principio di autonomia dei pignoramenti (con i quali è promossa l'azione esecutiva contro lo stesso debitore sui medesimi beni di quest'ultimo) deriva che l'opposizione all'esecuzione di beni individuati con un determinato atto di pignoramento, poi diventato inefficace, non spiega effetto in relazione all'esecuzione promossa con un diverso atto di pignoramento sia pure riproduttivo del primo, perciò è onere del terzo, il quale pretende di avere la proprietà o altro diritto reale sui beni staggiti, contestare con una nuova opposizione.

Nell'opposizione di terzo avverso l'esecuzione mobiliare dell'esattore delle imposte, la prova dell'appartenenza del bene è soggetta alle limitazioni di cui all'art. 65 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (nel testo modificato dall'art. 5 del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, conv. in legge 23 febbraio 1997, n. 30), il quale esige l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata di data anteriore all'anno cui si riferisce il tributo iscritto a ruolo ovvero la sentenza passata in giudicato, pronunciata su domande proposte anteriormente allo stesso anno.

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  • 1L’esecuzione esattoriale ed il ruolo del giudice dell’Esecuzione
    Bernabo Distefano Gaetana · https://www.diritto.it/ · 24 febbraio 2011

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 06/03/2001, n. 3256
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3256
Data del deposito : 6 marzo 2001

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