Sentenza 6 marzo 2001
Massime • 3
Con riferimento al caso nel quale la sentenza del giudice di pace sia stata pronunciata in causa il cui valore non eccede lire due milioni, non sussiste il limite dell'incensurabilità proprio del giudizio di equità (reso esplicitamente o implicitamente), allorché il ricorso per cassazione si basa su uno dei motivi indicati nei numeri 1, 2 e 4 dell'art. 360 cod. proc. civ., cioè sulla violazione di norme processuali (principio enunciato dalla Suprema Corte in un caso nel quale i motivi del ricorso si riferivano alla corretta applicazione di norme relative ai modi con i quali deve essere data la prova dei fatti rilevanti nel giudizio e alla ritualità di un secondo pignoramento eseguito sugli stessi beni del debitore).
Posto che oggetto dell'accertamento che consegue all'opposizione di terzo all'esecuzione è la direzione impressa all'azione esecutiva con un atto determinato, dal principio di autonomia dei pignoramenti (con i quali è promossa l'azione esecutiva contro lo stesso debitore sui medesimi beni di quest'ultimo) deriva che l'opposizione all'esecuzione di beni individuati con un determinato atto di pignoramento, poi diventato inefficace, non spiega effetto in relazione all'esecuzione promossa con un diverso atto di pignoramento sia pure riproduttivo del primo, perciò è onere del terzo, il quale pretende di avere la proprietà o altro diritto reale sui beni staggiti, contestare con una nuova opposizione.
Nell'opposizione di terzo avverso l'esecuzione mobiliare dell'esattore delle imposte, la prova dell'appartenenza del bene è soggetta alle limitazioni di cui all'art. 65 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (nel testo modificato dall'art. 5 del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, conv. in legge 23 febbraio 1997, n. 30), il quale esige l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata di data anteriore all'anno cui si riferisce il tributo iscritto a ruolo ovvero la sentenza passata in giudicato, pronunciata su domande proposte anteriormente allo stesso anno.
Commentario • 1
- 1. L’esecuzione esattoriale ed il ruolo del giudice dell’EsecuzioneBernabo Distefano Gaetana · https://www.diritto.it/ · 24 febbraio 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 06/03/2001, n. 3256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3256 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GIULIANO - Presidente -
Dott. GIOVANNI SILVIO COCO - Consigliere -
Dott. LUIGI FRANCESCO DI NANNI - rel. Consigliere -
Dott. ENNIO MALZONE - Consigliere -
Dott. ALBERTO TALEVI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SORIT SPA SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI, in persona del Presidente Mario Bellucci, elettivamente domiciliato in ROMA CNE CLODIA 29, presso lo studio dell'avvocato RICCI PIETRO, che lo difende unitamente all'avvocato GALLIGARI GIUSEPPE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
OC OL, QU RO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 17/97 del Giudice di pace di GUALDO TADINO, emessa l'8/ 4/ 1997, depositata il 24/05/97; RG. 11/97, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/11/00 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
udito l'Avvocato PIETRO RICCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per il rigetto del 1^ motivo, inammissibile il 20 e 30.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. LO CC, con ricorso al pretore di LD TA del 20 giugno 1996, propose opposizione contro l'atto di pignoramento eseguito il 17 maggio 1996 ad istanza della SO.RI.T. (Servizio Riscossione Tributi, Concessione della Provincia di Foggia) su beni rinvenuti nell'abitazione del debitore d'imposta BE AG. L'opponente dedusse che i beni pignorati erano di sua proprietà, perché li aveva acquistati da RG NI e IN ON, ai quali li aveva lasciati in comodato.
Disposta l'integrazione del contraddittorio con il debitore esecutato, il pretore rimise le parti davanti al giudice di pace di LD TA competente per valore.
2. Il giudizio di opposizione è stato riassunto davanti al giudice di pace con atto di citazione del 13 dicembre 1996. La Società SO.RI.T. si è nuovamente costituita in giudizio ed ha eccepito che il pignoramento, eseguito nella casa di abitazione del debitore BE AG, era legittimo.
3. L'opposizione proposta da LO CC è stata accolta con sentenza del 24 maggio 1997, la quale ha dichiarato la nullità del pignoramento eseguito il 17 maggio 1996 e di altro pignoramento pure eseguito ad istanza della SORIT il 3 dicembre 1996.
Secondo il giudice di pace i beni pignorati non erano mai appartenuti al debitore BE AG, ma prima a RG NI, padre della moglie del AG, poi al CC che li aveva lasciati in comodato allo NI.
4. Per la cassazione di questa sentenza la s.p.a. SO.RI.T. ha proposto ricorso articolato in tre motivi.
Gli intimati LO HI e BE AG non hanno svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la Società SO.RI.T. si riferisce al capo della sentenza impugnata con il quale il giudice di pace ha dichiarato la nullità del pignoramento eseguito il 3 dicembre 1996. La Società sostiene che questo pignoramento era indipendente dal precedente, scaduto di validità, e che il debitore esecutato non aveva proposto opposizione contro quel pignoramento: censura di violazione degli artt. 99 e 112 cod. proc. civ. Con il secondo motivo la SO.RI.T. si riferisce al capo della sentenza impugnata con il quale è stata dichiarata la nullità del pignoramento eseguito il 17 maggio 1996.
La ricorrente sostiene: che nell'esecuzione esattoriale, la proprietà del terzo o l'affidamento ad un terzo dei beni pignorati nella casa del debitore può essere data solo attraverso atto pubblico o scrittura privata di data certa anteriore alla consegna del ruolo all'esattore; che le prove sulle quali si fonda la decisione del giudice di pace non rispondevano a questi requisiti e, quindi, non erano sufficienti a dimostrare l'affidamento dei beni al terzo: censura di violazione dell'art. 65 d.p.r. n. 602 del 1973. Con il terzo motivo la ricorrente si duole del fatto che il giudice di pace non ha considerato che nella vendita e nel comodato di beni mobili i rispettivi contratti si perfezionano con la consegna della cosa, per cui il HI non poteva avere acquistato la proprietà dei beni senza riceverne il possesso.
2. La sentenza impugnata, resa dal giudice di pace in controversia di valore inferiore a lire due milioni, non è soggetta al limite dell'incensurabilità proprio del giudizio di equità reso esplicitamente o implicitamente, in quanto le censure mosse con i motivi del ricorso si riferiscono alla corretta applicazione di norme relative ai modi con i quali deve essere data la prova dei fatti rilevanti nel giudizio ed alla nullità di un secondo pignoramento eseguito sugli stessi beni del debitore e. in definitiva, a norme processuali.
3. Nell'ordine logico debbono essere esaminati prima il secondo ed il terzo motivo del ricorso, i quali sono fondati.
L'opposizione, proposta da LO HI con atto del 20 giugno 1996, è retta dalle disposizioni contenute nell'art. 65 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602, nel testo modificato dall'art. 5 del d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, convertito in legge 23 febbraio 1997, n. 30,
applicabile in ragione della data della decisione, trattandosi di norma processuale.
Il secondo comma della norma dispone, per la parte che interessa in questo giudizio, che "l'ufficiale esattoriale deve astenersi dal pignoramento o desistere dal procedimento, quando sia dimostrato che i beni appartengono a persone diverse dal debitore in virtù di titolo avente data anteriore all'anno cui si riferisce il tributo iscritto a ruolo. Tale dimostrazione può essere offerta soltanto mediante esibizione di atti pubblici o scritture private autenticate di data certa anteriore all'anno cui si riferisce il tributo iscritto a ruolo ovvero di sentenze passate in giudicato, pronunciate su domande proposte anteriormente allo stesso anno".
Ciò vuole dire che nell'opposizione di terzo avverso l'esecuzione mobiliare dell'esattore delle imposte è richiesto:
- che i beni sui quali è stato eseguito il pignoramento appartengano al terzo;
- che la prova della appartenenza del bene al terzo può essere data solo da atto pubblico (o sentenza passata in giudicato) o scrittura privata autenticata di data certa anteriore a quella di consegna del ruolo (Cass. 24 aprile 1998 n. 4231; 10 maggio 1996, n. 4417).
3.1. Il giudice di pace, per giungere alla soluzione criticata, ha dato atto delle seguenti circostanze di fatto non contestate dalle parti:
- i beni erano stati acquistati nell'anno 1991 da RG NI, come risultava da fatture in atti e dalle deposizioni testimoniali;
- gli stessi beni erano stati venduti al CC con scrittura privata del 16 agosto 1992 e lasciati in comodato ai venditori, come risultava da contratto del lo settembre 1992 recante le firme autenticate dei contraenti.
Da questa premessa ha ricavato che erano soddisfatti i requisiti dell'art. 65 citato, "essendo stata data la prova dell'appartenenza dei beni pignorati a mezzo di scrittura privata autenticata e non solo registrata (contratto di comodato) avente data certa anteriore a quella di consegna del ruolo". Nella specie, la data dell'autentica della scrittura era quella del 1^ settembre 1992, la data di emissione del ruolo era quella del maggio 1995.
3.2. La decisione è viziata da due errori concorrenti tra di loro.
In primo luogo è stata data rilevanza al fatto che i beni pignorati erano stati dati in comodato ad un terzo (contratto del 1^ settembre 1992) e non a quello dell'acquisto da parte dell'opponente, come richiesto dalla norma prima indicata.
In secondo luogo non è stato considerato che l'acquisto del terzo opponente è avvenuto con scrittura privata (del 16 agosto 1992), la quale non è di data certa anteriore alla consegna del ruolo all'esattore.
3.2. La mancanza del requisito della certezza della data è giustificata dal giudice di pace con il fatto che si trattava di contratto per il quale non è richiesta una forma scritta. La giustificazione non è corretta.
3.3. Infatti, la circostanza che nei contratti di vendita o di comodato di mobili non è richiesta la forma scritta (e quindi l'atto pubblico o la scrittura privata di data certa) non è rilevante nella fattispecie, stante il dato normativo che richiede proprio l'atto pubblico o la scrittura privata di data certa anteriore alla consegna del ruolo all'esattore.
Il fatto che ad avere data certa sia l'atto con il quale i beni furono dati in comodato dall'acquirente ai venditori non vale ad attribuire la certezza della data all'atto di acquisto dei beni da parte del CC, in quanto questi ben poteva dare in comodato beni dei quali non aveva acquistato la proprietà con atto di data certa. Il secondo motivo ed il terzo del ricorso, perciò, debbono essere accolti.
L'opposizione proposta dal CC, infatti, poteva essere accolta soltanto se l'interessato avesse dimostrato di avere acquistato i beni pignorati prima della data di consegna del ruolo all'esattore e se la dimostrazione dell'acquisto fosse stata data con atto pubblico o da scrittura privata autenticata avente data certa. Il giudice di pace non si è attenuto a questo principio e la sentenza deve essere cassata sul punto.
4. Il primo motivo del ricorso, che ora è esaminato, si riferisce, come è stato anticipato, al capo della sentenza nel quale è stata dichiarata la nullità del secondo pignoramento, eseguito il 3 dicembre 1996.
Il giudice di pace ha dichiarato che la nullità di questo atto derivava dalla nullità del pignoramento eseguito il 17 maggio 1996, ben nota alla SO.RI.T.
La ricorrente sostiene che la nullità del secondo pignoramento non poteva essere dichiarata, in quanto il CC non aveva proposto opposizione contro di questo.
Il motivo è fondato.
4.1. Dalla sentenza impugnata risultano le seguenti circostanze di fatto:
- alla data della decisione, il pignoramento eseguito il 17 maggio 1996, contro il quale era stata proposta l'opposizione, aveva perduto efficacia (era "perento" i sensi dell'art. 497 cod. proc. civ.);
- il HI non ha proposto opposizione contro il pignoramento eseguito il successivo 3 dicembre 1996.
4.2. Il problema di diritto che si pone è, quindi, quello del se la dichiarazione di nullità del primo pignoramento poteva essere estesa al secondo pignoramento, come è stato ritenuto dal giudice di pace, anche se il secondo pignoramento è la reiterazione di quello scaduto di validità.
4.3. LO CC ha proposto opposizione al pignoramento eseguito il 17 maggio 1996 sostenendo che i beni gli appartengono. L'opposizione, in concreto proposta ai sensi dell'art. 65 del d.p.r. n. 602 del 1973 citato, ha la stessa natura dell'opposizione di terzo all'esecuzione regolata dall'art. 619 cod. proc. civ. Quest'ultima norma dispone che il terzo che pretende di avere la proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati può proporre opposizione all'esecuzione.
Il terzo, con questa forma di opposizione, non contesta l'azione esecutiva del creditore nei confronti del debitore o la ritualità dell'esecuzione in sè, ma la legittimità del pignoramento in quanto questo ha colpito beni di sua appartenenza, pregiudicando un suo diritto prevalente.
Funzione dell'opposizione di terzo è, quindi, quella di arrestare l'esecuzione illegittima per l'errata direzione oggettiva che ad essa è stata data o, come si diceva sotto il vecchio codice, di attuare la "separazione" dei beni del terzo da quelli del debitore.
Con l'opposizione di terzo all'esecuzione si vuole, dunque, togliere efficacia al pignoramento ed impedire il compimento di atti ulteriori e conseguenti.
La finalità viene raggiunta consentendo al terzo di instaurare verso il creditore procedente (ed anche in confronto del debitore escusso) un giudizio di cognizione ordinaria, il quale ha la funzione immediatamente dichiarativa della non assoggettabilità del bene del terzo alle finalità dell'esecuzione e, strumentalmente, dell'accertamento del diritto del terzo.
Oggetto del l'accertamento è, dunque, la direzione impressa all'azione esecutiva con un atto determinato.
4.4. Dalla premessa discende che l'accertamento negativo dell'assoggettabilità all'esecuzione di beni individuati con un determinato atto di pignoramento non può valere per l'esecuzione promossa con un diverso atto di pignoramento sia pure riproduttivo del primo.
La giustificazione di questa conclusione sta nel principio di autonomia dei vari pignoramenti con i quali è promossa l'azione esecutiva contro lo stesso debitore sui medesimi beni di quest'ultimo.
Infatti, nel sistema attuale non vige il divieto di eseguire più pignoramenti su uno stesso bene, ma solo la regola, che è di pura economia processuale, che i pignoramenti successivi su uno stesso bene sono ammessi e sono riuniti al primo.
In questo caso, il venir meno per qualsiasi ragione del primo pignoramento non determina il venir meno del processo esecutivo, il quale prosegue essendo sorretto dal secondo pignoramento.
5. Il principio di autonomia dei pignoramenti di cui si è detto ha la sua influenza sul giudizio di opposizione promosso dal CC. Infatti, scaduto il pignoramento del 17 maggio 1996 per la sua inefficacia, restavano fermi gli effetti conseguiti dal pignoramento del 3 dicembre 1996, per contrastare i quali era necessaria una seconda opposizione che, pacificamente, il CC non ha proposto. Sicché la dichiarazione di nullità del pignoramento del 3 dicembre 1996 è stata resa in eccesso rispetto all'opposizione proposta contro il pignoramento del 17 maggio 1996, si configura come una pronuncia che esorbita dai limiti oggettivi della domanda di opposizione originariamente proposta e si risolve in un vizio di violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato in danno del creditore procedente, le difese del quale non hanno avuto modo di esprimersi, come è stato dedotto con il ricorso per cassazione che si sta esaminando.
Il vizio può essere rilevato anche con riferimento alla pronuncia resa dal giudice di pace secondo equità, trattandosi di vizio riguardante il rispetto di norme del procedimento e, in definitiva, il diritto di difesa indicato dall'art. 24 della Costituzione.
5.1. Nè vale obbiettare, come mostra di fare la sentenza impugnata, che nel caso particolare si tratta di vizio derivato, soggetto al principio indicato dall'art. 159 cod. proc. civ. secondo il quale la nullità di un atto importa quella degli atti successivi che dipendono dal primo.
Il principio di derivazione, indicato dalla norma presuppone un vincolo di dipendenza tra atti del processo che, generalmente, non ricorre nel processo esecutivo, perché questo si svolge per atti successivi ed autonomi, ed a maggior ragione non può valere quando si pretende di applicarlo a pignoramenti che, in tempi successivi, colpiscano gli stessi beni del debitore esecutato in considerazione dell'indipendenza che i pignoramenti comunque mantengono, come si è avuto modo di vedere.
5.2. La sentenza impugnata, quindi, deve essere cassata anche sul punto censurato con il primo motivo del ricorso, in quanto è stata resa in violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Si tratta di cassazione senza rinvio e ricorrono i presupposti per la pronuncia di merito sull'opposizione proposta da LO CC con il ricorso del 20 giugno 1996, la quale deve essere rigettata per il fatto che non è stata data la dimostrazione che i beni pignorati erano stati acquistati dall'opponente con atto di data certa anteriore alla consegna del ruolo all'esattore.
6. Conclusivamente il ricorso è accolto;
la sentenza impugnata è cassata senza rinvio e, con pronuncia nel merito, è rigettata l'opposizione proposta da LO CC con ricorso del 20 giugno 1996.
Le spese dell'intero giudizio possono essere compensate tra le parti, ricorrendo giusti motivi.
p.q.m.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata senza rinvio e, pronunciando nel merito sul secondo motivo del ricorso, rigetta l'opposizione proposta da LO CC con ricorso del 20 giugno 1996. Compensa tra le parti le spese del giudizio di merito e del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della terza sezione civile della Corte di cassazione, il 10 novembre 2000. Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2001