Sentenza 1 dicembre 2021
Massime • 1
In tema di ordinamento penitenziario, non è esperibile reclamo avverso la menzione, nella relazione di sintesi ai sensi dell'art. 27 del d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, di un rapporto disciplinare non seguito da sanzione, trattandosi di atto istruttorio rilevante a fini della osservazione scientifica della personalità del detenuto non suscettibile di configurare alcuna violazione dei suoi diritti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/12/2021, n. 3604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3604 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2021 |
Testo completo
03604-22 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da Angela Tardio Presidente - Sent. n. sez. 3668/21 -CC 1/12/2021 Roberto Binenti Palma Talerico R.G.N. 17576/21 Alessandro Centonze Carlo Renoldi Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da GI PI, nato a [...] in data [...], avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Venezia in data 24/2/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. In data 22/3/2019, la Direzione della Casa circondariale di Vicenza contestò a PI GI, ivi detenuto, un rapporto disciplinare per violazione dell'art. 77, nn. 4) e 16), d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, a seguito del quale, nondimeno, non gli fu applicata alcuna sanzione «tenuto conto della natura e della gravità del fatto, del comportamento e delle condizioni personali del soggetto». Nondimeno, nella relazione di sintesi redatta dall'équipe trattamentale di quell'istituto penitenziario fu fatta espressa menzione del procedimento disciplinare in parola;
sicché, in data 20/12/2020, GI presentò reclamo ex art. 35-bis Ord. pen. al Magistrato di sorveglianza di Verona, lamentando l'illegittimo inserimento, in tale relazione, del richiamo al procedimento a suo carico e chiedendone l'espunzione, in modo da non El subire alcun pregiudizio in sede di valutazione dei benefici penitenziari. Tuttavia, con ordinanza in data 12/3/2020, il Magistrato di sorveglianza respinse il reclamo, evidenziando come il detenuto non fosse titolare di un diritto a intervenire nella predisposizione della relazione di sintesi e del programma di trattamento.
1.1. Con ordinanza in data 24/2/2021, il Tribunale di sorveglianza di Venezia ha rigettato il reclamo proposto avverso la decisione del primo Giudice. Nel frangente, il Collegio ha chiarito che la relazione di sintesi deve considerarsi un atto valutativo dell'autorità amministrativa, sul quale il magistrato di sorveglianza effettua un mero controllo di legalità, tramite l'approvazione prevista dall'art. 69, comma 5, Ord. pen, restituendola alla direzione del carcere soltanto ove ravvisi una violazione dei diritti del detenuto;
e che, una volta superato detto vaglio, il relativo provvedimento non è ricorribile in sede giurisdizionale. Inoltre, l'ordinanza ha evidenziato che gli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), Ord. pen. consentono il reclamo al magistrato di sorveglianza unicamente per la tutela delle posizioni giuridiche soggettive del detenuto e che, nel caso di specie, non potrebbe configurarsi alcuna lesione di diritti soggettivi, né, sotto altro profilo, alcuna violazione della legge penitenziaria o del relativo regolamento.
2. PI GI ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. Rosanna Pasqualini, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 35-bis, comma 4-bis, Ord. pen. Nel dettaglio, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., che il procedimento disciplinare nei confronti di GI si sia concluso senza l'applicazione di una sanzione, ma senza che al detenuto fosse consentito esporre le proprie difese in merito all'addebito contestatogli, come invece previsto dall'art. 38 Ord. pen., e senza poter dimostrare come l'autore della condotta ascrittagli fosse un altro detenuto. Per tale ragione, il provvedimento conclusivo del procedimento disciplinare, con cui GI sarebbe stato «prosciolto», non sarebbe definitivo e, dunque, ai sensi dell'art. 26 del regolamento di esecuzione esso non potrebbe essere annotato nella cartella personale, ove potrebbero essere inserite solamente le sanzioni disciplinari e le infrazioni che le hanno determinate. Quanto, poi, alla ritenuta inidoneità del richiamo al procedimento disciplinare a determinare un attuale grave pregiudizio all'esercizio dei diritti del detenuto, si evidenzia come dal suo inserimento nella relazione di sintesi sarebbe derivato un pregiudizio per il soggetto, posto che con ordinanza in data 7/7/2020, il Tribunale di sorveglianza di Roma avrebbe respinto, per tale ragione, la richiesta di detenzione domiciliare. 2 се 3. In data 6/9/2021 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
2. Nell'ordinamento costituzionale italiano, la pena deve tendere alla rieducazione e, coerentemente, con tale prospettiva, l'art. 1, comma 2, Ord. pen. prevede che i detenuti e gli internati siano sottoposti a un «trattamento>> teso a realizzare, «anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno», il «reinserimento sociale» dei ristretti, «attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni degli interessati». E secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 (recante il «Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà»), detto trattamento «è diretto (...) a promuovere un processo di modificazione delle condizioni e degli atteggiamenti personali, nonché delle relazioni familiari e sociali che sono di ostacolo a una costruttiva partecipazione sociale». A tal fine, secondo la previsione dell'art. 13 Ord. pen., l'Amministrazione penitenziaria svolge, «all'inizio dell'esecuzione e proseguita nel corso di essa», l'attività di osservazione scientifica della personalità, diretta a «rilevare le carenze psicofisiche o le altre cause che hanno condotto al reato e per proporre un idoneo programma di reinserimento», offrendo «all'interessato l'opportunità di una riflessione sul fatto criminoso commesso, sulle motivazioni e sulle conseguenze prodotte, in particolare per la vittima, nonché sulle possibili azioni di riparazione». Secondo quanto previsto dall'art. 27, d.P.R. n. 230 del 2000, nel corso dell'osservazione si devono effettuare acquisizioni documentali di dati giudiziari e penitenziari, clinici, psicologici e sociali, devono essere svolti colloqui con il detenuto o internati, finalizzati a stimolare il processo di c.d. revisione critica, cioè una riflessione sulle condotte antigiuridiche, sulle loro motivazioni e sulle conseguenze negative che le stesse hanno prodotto e, quindi, sulle possibili azioni di riparazione delle conseguenze del reato, incluso il risarcimento dovuto alla persona offesa. L'osservazione è svolta, secondo quanto stabilito dall'art. 28, d.P.R. n. 230 del 2000, dall'équipe di osservazione, composta da personale dell'Amministrazione (funzionari pedagogici, del servizio sociale e da operatori della Polizia penitenziaria), nonché dai professionisti indicati nell'art. 80 Ord. pen. (esperti di psicologia, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica), sotto il coordinamento della direzione dell'istituto penitenziario. 3 A partire dai risultati dell'osservazione, per ciascun condannato e internato viene redatta una relazione di sintesi contenente indicazioni in merito al trattamento rieducativo ed è compilato il relativo programma di trattamento, consistente nell'insieme degli interventi rieducativi che gli operatori penitenziari propongono di attuare nei confronti del condannato o internato, il quale dovrà essere approvato con decreto dal magistrato di sorveglianza e verrà integrato o modificato secondo le esigenze che si prospettano nel corso dell'esecuzione. Le indicazioni generali e particolari del trattamento sono inserite, unitamente ai dati giudiziari, biografici e sanitari, nella cartella personale che segue l'interessato nei suoi trasferimenti e nella quale sono successivamente annotati gli sviluppi del trattamento praticato e i suoi risultati.
3. Se, dunque, ai fini dell'osservazione scientifica della personalità deve farsi luogo all'acquisizione di dati giudiziari e penitenziari, clinici, psicologici e sociali e alla loro valutazione con riferimento al modo in cui il soggetto ha vissuto le sue esperienze e alla sua attuale disponibilità a usufruire degli interventi del trattamento, non può ragionevolmente dubitarsi della rilevanza, nell'ambito di tale attività di osservazione, di tutte le vicende maturate nel corso del trattamento penitenziario, ivi compresi gli eventuali procedimenti disciplinari avviati nei confronti del detenuto. Per tale ragione, nel caso qui in rilievo, il riferimento, nella relazione di sintesi, al rapporto disciplinare formalizzato nei confronti di PI GI, pur non accompagnato dall'applicazione di una sanzione ai suoi danni, deve ritenersi del tutto legittima, senza che tale circostanza possa avere leso alcuna posizione giuridica del detenuto. E ciò tanto più ove si consideri che, secondo quanto può ricavarsi dal provvedimento e dalle stesse deduzioni difensive, la violazione della disciplina penitenziaria era stata integrata e, tuttavia, l'Amministrazione aveva ritenuto di non sanzionarla in rapporto alla natura e alla gravità della condotta e alle condizioni personali del detenuto;
e ciò a ulteriore riprova della necessità che l'episodio fosse portato a conoscenza dell'équipe penitenziaria, e in seconda battuta del giudice, ai fini delle valutazioni di rispettiva competenza.
3.1. A quest'ultimo riguardo, va ribadito, quanto al prospettato pregiudizio che al detenuto possa essere derivato (e possa in futuro derivare) al momento della valutazione da parte della magistratura di sorveglianza della richiesta di un beneficio penitenziario, che la relazione di sintesi non ha alcuna attitudine vincolante rispetto alla decisione giudiziaria, costituendo semplicemente un dato istruttorio su cui, peraltro, è ammesso il contraddittorio tra le parti nel corso della procedura giurisdizionale. Pertanto, in tale frangente è consentito al detenuto di rappresentare, tramite il suo difensore, gli esiti del procedimento disciplinare e le proprie ragioni in ordine alla rilevanza dell'episodio, senza alcun pregiudizio per 4 са l'esito del relativo apprezzamento giurisdizionale. Nel caso di specie, invero, il ricorso deduce che GI non abbia potuto accedere alla detenzione domiciliare proprio a causa di quel rapporto disciplinare. Ma anche a prescindere dal carattere non autosufficiente della relativa allegazione, non risulta che, in quella sede, fosse stato dedotto che alla formalizzazione del rapporto disciplinare non fosse seguita la applicazione della relativa sanzione. In ogni caso, stando alla stessa prospettazione difensiva, la violazione disciplinare, pacificamente consumata, stata sottoposta al libero apprezzamento del Magistrato di sorveglianza che ha compiuto la valutazione del fatto storico. Pertanto, e conclusivamente, le censure difensive non possono essere condivise, non essendosi al cospetto di alcuna inosservanza delle disposizioni in materia, né di lesioni delle posizioni soggettive del detenuto.
4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PER QUESTI MOTIVI
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 1/12/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Angela Tardio Carlo Renoldi IN CANONE LERIA 1 FEB 2022 SCALERE PI Di Mizo 5