Sentenza 6 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 06/08/2001, n. 10849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10849 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2001 |
Testo completo
1 0849 /01 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMAINI Oggetto t SEZIONE 1 RZA CIVILI dell de ligabue clarifoul Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: polizze ficteinssona - Presidente Dott. Gaetano FIDUCCIA R.G.N. 11382/99 Cron.23469 Dott. Roberto PREDEN Consigliere Rep. 3705 Dott. Italo PURCARO Consigliere Dott. Giuliano LUCENTINI - Rel. Consigliere Ud. 31/05/01 Consigliere Dott. Alberto TALEVI ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE SENTENZA dal Sig. 3000 per diritti L sul ricorso proposto da: 06 AGO. 2001 D'ONGHIA FRANCESCO, domiciliato in ROMA presso LA IL CANCELL CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato NOTARNICOLA CANCELLERIA VITO, con studio in 70015 NOCI (BA), VIA CAVOUR 112 giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI, in persona del suo legale rappresentante e Vice Direttore Generale Dott. Sergio Chiaberto, elettivamente domiciliato in ROMA PZA DELL UNITA' 13, presso lo studio dell'avvocato LUISA RANUCCI, difeso dall'avvocato 2001 1217 ANDREA VITO RANIERI, giusta delega in atti;
B -1- controricorrente avversO la sentenza n. 1041/98 della Corte d'Appello di BARI, Sez. II Civile emessa il 30/10/1998, depositata il 03/12/98; RG. 673/1995; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/05/01 dal Consigliere Dott. Giuliano LUCENTINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione 27 febbraio 1992 la Reale Mutua Assicurazioni S.p. A. esponeva che con polizza fideiussoria 1 marzo 1984, stipulata con NI D'IA, in proprio e quale esercente la potestà sui figli minori CO, GI, NN e EL, si era resa garante verso il Ministero delle finanze, sino a concorrenza di lire 58.000.000 (poi aumentate a lire 70.000.000), del pagamento delle imposte di successione, INVIM ed accessori da essi dovute quali eredi di NI UZ;
che, dichiarato il fallimento del primo, essa compagnia era stata escussa dal Ministero delle finanze per la somma di quicent lire 13.785.000; che intendeva ottenere da CO D'IA il pagamento del residuo debito di lire 7.658.334. Lo conveniva pertanto davanti al Tribunale di Bari affinché fosse condannato al pagamento della somma suindicata. Radicatosi il contraddittorio, il Tribunale accoglieva la domanda, e la sentenza, impugnata dal soccombente, era confermata dalla Corte d'appello di Bari, sul rilievo che mentre la stipulazione del negozio di cui trattasi non richiedeva l'autorizzazione del Giudice tutelare la solidarietà dei debitori d'imposta era prevista dalla legge e comunque dallo stesso contratto. Per la cassazione della sentenza di secondo grado CO D'IA ha proposto ricorso sulla base di due motivi. 3 L'intimata compagnia resiste con controricorso illustrato da memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 320 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., il ricorrente deduce che il Tribunale aveva definito la fideiussione de qua come atto eccedente l'ordinaria amministrazione, senza però annullarla. Poiché avverso tale qualificazione la Reale Mutua aveva fatto acquiescenza, era fondata l'eccezione riconvenzionale di invalidità del negozio, spiegata in appello. Con il secondo mezzo, denunciando violazione e falsa Qlucent applicazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., il medesimo ricorrente si duole che la Corte d'appello non abbia esaminato, con riferimento alla clausola di l'eccezione di invalidità del contratto disolidarietà, fideiussione, in quanto stipulato dal padre per figlio minore senza la necessaria autorizzazione. Con il terzo mezzo, denunciando violazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c., omesso esame di un fatto decisivo, si duole, infine, che l'eccezione riconvenzionale proposta in appello, al fine d'impedire l'operatività della clausola di solidarietà, sia stata rigettata dalla Corte attraverso il principio della solidarietà passiva in tema di imposta di successione, laddove fonte dell'obbligazione dedotta in causa non era la legge, ma il 4 contratto di fideiussione, il quale eccedeva l'ordinaria amministrazione, ond'esso avrebbe dovuto necessariamente essere annullato. In definitiva, accertato che il negozio eccedeva l'ordinaria amministrazione, come irretrattabilmente deciso dal Tribunale, il giudice d'appello avrebbe dovuto verificare il fondamento dell'eccezione di annullabilità del contratto. I tre motivi sono da esaminare congiuntamente, attenendo a connesse, se non in parte questioni intimamente sovrapponibili. Il giudice del merito così motivò la propria decisione. дишил Premesso che l'art. 43 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 637 consente agli eredi di usufruire di una dilazione nel pagamento dell'imposta di successione a condizione che sia prestata idonea garanzia mediante ipoteca o cauzione in titoli di Stato o fideiussione rilasciata da istituto di credito о polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazioni autorizzata, il negozio stipulato con la compagnia da NI D'IA, in proprio ed in rappresentanza dei figli minori, per ottenere la dilazione, non esigeva l'autorizzazione da parte del Giudice tutelare, risolvendosi in un beneficio per gli stessi minori. D'altro canto, circa la natura solidale dell'obbligazione di pagamento della somma in questione, la solidarietà dei debitori, e quindi di CO D'IA, derivava sia dalla legge, poiché in tema d'imposta di successione vige il principio 5 della solidarietà fra i debitori d'imposta, pur se minori d'età, sia dalla clausola n. 6 della stessa polizza, che prevedeva espressamente l'obbligazione solidale degli eredi e legatari. In definitiva, a ciascuno degli eredi era opponibile la clausola in tema di solidarietà. Ebbene, la sentenza impugnata sfugge alle varie censure proposte. Intanto, contrariamente a quanto deduce il ricorrente (ultima parte del primo e del terzo mezzo), non si ebbe affatto, da parte della Reale Mutua, acquiescenza alla decisione di primo grado, col conseguente formarsi del giudicato, nella parte in длин cui il Tribunale aveva ritenuto che il contestato negozio fosse atto eccedente l'ordinaria amministrazione. In particolare, dagli atti di causa, il cui diretto esame consentito a questa Corte in ragione della natura -processuale- del vizio denunciato, risulta che, in realtà, la compagnia (interamente vittoriosa nel precedente grado) pose in appello la relativa questione, avendo testualmente dedotto, nella comparsa di risposta, che "L'accettazione della dilazione non abbisognava di autorizzazione da parte del Giudice tutelare, poiché si trattava di un beneficio concesso dallo Stato al fine di evitare l'immediato pagamento di importi dovuti per legge in un'unica soluzione (...). Di talché, nel caso di specie, non c'era nessun bisogno dell'autorizzazione". Ciò precisato, la Corte d'appello di Bari ritenne che la 6 polizza fideiussoria stipulata inter partes si traduceva in un vantaggio per gli eredi, siccome abilitati a pagare dilazionatamente il debito d'imposta; che, come tale, non era atto eccedente l'ordinaria amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 320 c.c.; che pertanto non v'era spazio per la proposizione dell'eccezione riconvenzionale di annullamento del negozio così stipulato. Quell'accertamento è incensurabile in questa sede, in quanto sorretto da motivazione congrua ed immune da errori logici e giuridici (derivandone l'inutilità di affrontare la questione, oggi dedotta dalla resistente, se sia possibile, o no, CE dedurre l'annullamento di un negozio in via di eccezione). Infine, costituisce ancora incensurabile accertamento di fatto quello relativo alla previsione contrattuale di una responsabilità solidale da parte dei diversi obbligati nei confronti della compagnia (laddove, per contro, effettivamente non può rilevare, in questa sede, l'esistenza del -diverso- vincolo solidale nei confronti dell'Ente creditore d'imposta). Così rigettato integralmente il ricorso, per le spese del giudizio di cassazione si dispone che seguano la soccombenza del ricorrente, nella liquidazione di cui in dispositivo.
P.Q.M.
spese del rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle giudizio di cassazione, liquidate in lire.lire 218,000, oltre onorari, liquidati in lire 1.500.000. 7 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione, addi 31 maggio 2001 IL CONSIGLIE IL PRESIDENTE Fiducian Spešana IL CANCELLIERE C1 GI Glaponai Diyoruba la Cancelleria ±6 AGO, 2001 ☑ IL CANCELLIERE C1 100 000.000 GI Giambattista 200 hoooo TOT. 290000 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in data 2.7 NOV. 2001 Serie .4 52564 versate £. 290.000 al n. IL (lire p. Il Dirigent (D.ssa Maria DILIPPO) Il Responsabile servizio Ali Giudiziari (Dr M. RACCICHINI) T T E R A N U DTRO A ROMA 2 800