Sentenza 24 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 24/01/2001, n. 981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 981 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2001 |
Testo completo
C.C. 66610 CORTE SUPREMAP CASSAZIONE 11 25 GEN. 2001 009 8 1/0 1 Richiesta copia studio dal Sig.- SOLE 24 ORE E PUB per diritti L. 2000 IL CANCELLIERE LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 1 sezione civile oggetto composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: compensazione spese dr. Pellegrino Senofonte Presidente giudiziarie: motivazione. dr. Vincenzo Ferro Consigliere R.G. N. 20949/99 dr. Maria Gabriella Luccioli Consigliere dr. Francesco Felicetti Consigliere Cron. 1998 dr. Fabrizio Forte Consigliere rel. Rep. 305 ha pronunciato la seguente: Ud. 09.11.2000 S ENT ENZA sul ricorso iscritto al n. 20949 del Ruolo Generale LIRE 3000 degli affari civili dell'anno 1999, proposto CANCELLERIA DA EN RI AL, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Bainsizza n. 1, presso l'avv. Mauro Mel- CB220871 lini, che lo rappresenta e difende, per procura in calce al ricorso. RICORRENTE
CONTRO
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, in persona del Mini- stro in carica, per legge domiciliato in Roma alla Via dei Portoghesi n.12, presso l'Avvocatura Generale del- lo Stato e da questa rappresentato e difeso. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPONE CIVILE 2079 N. 66610 2000 - 2 - CONTRORICORRENTE avverso la sentenza del Tribunale di Roma, IV^ sez. civ., n. 16480, del 2 maggio 21 settembre 1998. Udi- ta, all'udienza del 9 novembre 2000, la relazione del Cons. dr. Fabrizio Forte. Uditi l'avv. Mauro Mellini, CANCELLERIA per il ricorrente, che chiede l'accoglimento del ri- corso, l'avvocato dello Stato Macaluso, che ne domanda il rigetto, e il P.M. dr. Dario Cafiero, che conclude per l'inammissibilità o il rigetto dell'impugnazione. Svolgimento del processo 3511000 CANCELLERIA Uniformandosi ai principi di diritto affermati dalla Corte di cassazione, il Tribunale di Roma in sede di rinvio, con sentenza del 21 settembre 1998, accoglieva l'appello di TO GE LC contro la deci- sione del locale Pretore che aveva revocato un suo de- 55 3000 CANCELLERIA creto, che ingiungeva al Ministero di Grazia e Giusti- zia di pagare all'appellante f. 4.862.605, quale com- penso per la custodia di veicoli oggetto di sequestro DE341779 penale, rigettando l'opposizione dell'indicata Ammini- 3000 strazione e compensando integralmente tra le parti le CANCELLERIA spese dei vari gradi di causa, per la "complessità e ragionevole disputabilità delle questioni trattate". Per la cassazione di questa sentenza, propone ricorso DE341780 il GE LC per un unico motivo e il Ministe- ro di Grazia e Giustizia resiste con controricorso. CORTO SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale al Sig. xo de the pai diritti L. 12.00 +2 124 LUG. 2001 IL CANCELLIBAS 3 MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso deduce violazione dell'art. 92, in relazio- ne all'art. 96 c.p.c., per l'evidente assurdità della motivazione sulla compensazione delle spese di causa, non essendo disputabile il diritto del GE, con- testato da rilievi vaghi e generici sulla giurisdizio- ne e attuato in ritardo per le ostruzionistiche e te- merarie eccezioni del Ministero e per la mancata pre- visione del compenso al custode nell'irregolare prov- vedimento di vendita del presidente del tribunale. Erroneamente la compensazione delle spese è stata e- stesa dal tribunale al giudizio di rinvio, nel quale tutte le questioni sono state già risolte dalla Supre- ma Corte e non sono più complesse o disputabili.
1.2. La sentenza impugnata, nell'ampio svolgimento del processo, rileva che il pretore ha revocato il decreto opposto con sentenza confermata dal tribunale, sia per incompetenza del giudice civile sul compenso al custo- de nominato in sede penale, sia per non essere sicuro il titolo del deposito dei veicoli venduti, che poteva essere o il sequestro penale o l'ordine amministrativo del comune, comportanti obblighi di soggetti diversi. La Corte Suprema ha dichiarato competente il giudice civile, solo per il fatto che il presidente del tribu- nale ha ordinato la vendita dei beni sequestrati, non spettando al custode la ricerca dei fascicoli penali contenenti i sequestri, nè essendo egli legittimato a impugnare il decreto di vendita, e ritenendo il Mini- stero obbligato, almeno ai sensi dell'art. 2041 c.c. Per gli indicati principi e in mancanza di prova che i beni sequestrati e venduti vennero custoditi su or- dine del comune, il giudice del rinvio ha accolto l' appello e rigettato l'opposizione. Appaiono evidenti la complessità in fatto e la dispu- tabilità in diritto delle questioni trattate, potendo l'individuazione dell'autorità che aveva ordinato il deposito comportare anche in sede di rinvio l'esisten- za di un obbligato diverso dal Ministero, ed essendosi nella fase di merito antecedente alla cassazione dene- gata la competenza del giudice civile, sulla base di una lettura delle norme del codice di procedura penale non condivisa dalla Suprema Corte ma non irragionevole o basata su"vaghe e generiche eccezioni"del Ministero. L'individuazione del titolare dell'obbligo nell'auto- rità che dispose la custodia, che poteva essere il co- mune e non un giudice penale, è un fatto del quale po- teva darsi prova anche nel giudizio di rinvio, per cui anche in quest'ultimo, non era risolto ogni problema e poteva disporsi logicamente la compensazione. La storia del procedimento e la stessa soluzione della 5 - controversia, giustificano la compensazione delle spe- se di cui alla sentenza impugnata e ciò è sufficiente a fondare la decisione ex art. 92 2° co. c.p.c. (Cass. 5 maggio 1999 n. 4455), stante la piena logicità della motivazione, per la quale il ricorso è infondato, dato che le spese comunque non sono state poste a carico e- sclusivo del vincitore (Cass. 27 aprile 2000 n. 5390). La sentenza giustifica la compensazione in modo razio- nale e adeguato ed è incompatibile con la condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., mai richiesta in se- de di merito e inammissibile in Cassazione (così Cass. 30 marzo 2000 n. 3876). Anche per tale profilo il ri- corso è, quindi, infondato.
3. Sussistono giusti motivi per compensare le spese anche del presente giudizio di cassazione. 10000
P.Q.M.
280000 La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Così deciso nella Camera di consiglio del 9 novembre 2000. Il presidente Il consigliere estensore DEPOSITATA IN CANCELLERIA 24 GEN. 2001 IL CANCELLIERS Di Nuzzothank of Oggi, FFICIO DELLE ENTRAGE ROUNA IL CANCELLIERE 4. gistrato in data Maxia D. Nuzzo 290.000 n24228 n. Verscle TO LA ……………..) viz p. ✓ PPO. (D.ssa Respor e Syr o Clinic (Dr M R OHING