Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/04/2002, n. 5283
CASS
Sentenza 12 aprile 2002

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Massime1

Il controllo di legittimità riservato alla Corte di cassazione sulle pronunce giurisdizionali del Consiglio di Stato è limitato all'accertamento dell'eventuale sconfinamento dai limiti esterni della propria giurisdizione da parte del massimo organo di giustizia amministrativa, restando escluso ogni sindacato sui limiti interni a tale giurisdizione o al modo del suo esercizio, cui si riferiscono gli errori "in judicando" e "in procedendo". Ne consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione proposto contro la sentenza del Consiglio di Stato che, senza negare la propria giurisdizione sull'atto generale, abbia escluso l'interesse diretto ed attuale all'annullamento di tale atto, in difetto di un atto amministrativo applicativo da impugnarsi, congiuntamente a quello generale, dinanzi al giudice amministrativo. (Nella specie, la soc. Autostrade aveva ingiunto ad una società di autonoleggio il pagamento di una somma per pedaggi autostradali non corrisposti; la società di autonoleggio aveva impugnato l'ingiunzione innanzi al TAR, sostenendo che l'art. 373 del regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada, nel disporre l'obbligazione solidale al pagamento del pedaggio del conducente e del proprietario del veicolo, era in contrasto con l'art. 176 di detto codice, che siffatto vincolo non conterrebbe; il TAR accolse il ricorso limitatamente all'impugnazione della norma regolamentare e dichiarò il proprio difetto di giurisdizione limitatamente all'ingiunzione; il Consiglio di Stato, in sede d'appello, dichiarò inammissibile il ricorso in primo grado, sostenendo che il citato art. 373 ha carattere di generalità ed astrattezza e, come tale, non è autonomamente impugnabile dinanzi al giudice amministrativo se non attraverso l'atto amministrativo che ne faccia applicazione; le sezioni unite della S.C., enunciando il massimato principio, hanno dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza del Consiglio di Stato, ritenendo che quest'organo, così pronunciando, non abbia negato la propria giurisdizione sull'atto generale e, pertanto, non abbia sconfinato dai limiti esterni della propria giurisdizione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/04/2002, n. 5283
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5283
    Data del deposito : 12 aprile 2002

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