Sentenza 18 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 18/01/2002, n. 544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 544 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2002 |
Testo completo
IN NOME DI POPO TAIANO00544/02 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA I CASSAZIONE Oggetto AVVOCAT SEZIONE SECONDA CIVILE ONORARI TRANSAZIONE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Mario SPADONE - R.G.N. 14744/99 - Cron.1479 Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO Consigliere Rep. 178 Dott. Alfredo MENSITIERI Consigliere - Dott. Rosario DE JULIO Consigliere Ud.24/10/01 WO Dott. Carlo CIOFFI Rel. Consigliere- ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE 1 SENTENZA Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. sul ricorso proposto da:
1.55 per diritti in profus. 21 GEN. 2002 RD IO, IN RO elettivamente il IL CANCELLIERE domiciliati in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 268/A, presso рий lo studio dell'avvocato DOMENICO BATTISTA, che li CANCELLERIA difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti
contro
COMUNE BARI, in persona del Sindaco p.t. Dott. SIMEONE DI CAGNO ABBRESCIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BERTOLONI 27, presso lo studio dell'avvocato CIOCIOLA ROBERTO, difeso dall'avvocati BIANCALAURA dell'Auocatura Comunett CAPRUZZI giusta delega in atti;
2001 controricorrente 1408 -1- avverso la sentenza n. 636/98 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 18/06/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/10/01 dal Consigliere Dott. Carlo CIOFF'I; udito 1'Avvocato Roberto CIOCIOLA, per delega dell'Avv.B.CAPUZZI, depositata in udienza, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 14 febbraio 1994 gli avv.ti Lucio Ricciardi e Pietro Ursini affermarono che i giudizi nel dettaglio specificati vertenti tra il Comune di Bari e la società ICIM, nei quali avevano difeso quest'ultima, si erano conclusi con una transazione;
e convennero il Comune di Bari in- nanzi al Tribunale di tale città, chiedendo la sua condanna al pagamento del compenso a loro spettante, a sensi dell'art. 68 della legge professionale fo- rense (r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578). Il Comune di Bari si costituì e rispose che la transazione allegata dagli attori, anche se deliberata dalla Giunta, non era stata poi stipulata;
chiese pertanto il rigetto della domanda. Il Tribunale adito rigettò la domanda. Rilevò che la transazione, seppur deliberata dalla Giunta, non era stata stipulata nelle forme di legge, ossia per iscritto, e che tale deliberazione non poteva considerarsi una pro- posta contrattuale, suscettibile di dar luogo al contratto con l'accettazione di controparte, attesa la sua natura di atto interno all'amministrazione. Ed os- Lev servò che i procedimenti per i quali gli attori avevano chiesto il pagamento dell'onorario ad essi spettante non si erano conclusi con un accordo, ma con l'adozione dei provvedimenti giudiziali richiesti. La Corte d'appello di Bari, con la sentenza indicata in epigrafe (n. 636 del 18 giugno 1998), ribadite tali argomentazioni, ha rigettato l'appello proposto dagli avv.ti Lucio Ricciardi e Pietro Ursini;
i quali ne hanno quindi chiesto la cassazione, per un solo motivo. Il Comune di Bari ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE I ricorrenti affermano, richiamando un orientamento giurispru- denziale di cui danno puntualmente conto, che la transazione prevista dall'art. 68 della legge professionale è ravvisabile in ogni accordo che abbia l'effetto di estinguere la controversia senza l'intervento del giudice, anche se privo dei requisiti di sostanza e di forma propri del contratto previsto dall'art. 1965 cod. civ.; e rilevano che nel caso di specie le controversie vertenti tra il Comune di Bari e la società ICIM, nelle quali avevano patro- cinato quest'ultima, si erano per l'appunto concluse con un accordo, anche se non era stata stipulata una transazione nelle forme di legge. Denunziano pertanto violazione dell'art. 68 citato ed omesso esame delle circostanze che avevano allegato per dar conto della ricostruzione dei fatti da essi proposto. La censura è infondata. L'art. 68 della legge professionale forense (a termini del quale quando un giudizio è definito con transazione tutte le parti che hanno tran- satto sono solidalmente obbligate al pagamento degli onorari e al rimborso delle spese in favore dei legali che hanno partecipato al giudizio) costituisce una deroga alla regola generale secondo cui il difensore può rivolgersi esclusivamente al cliente per il pagamento dei compensi;
ha dunque natura br di norma singolare, e deve essere interpretata in modo restrittivo. Ne deriva, come di recente questa Corte e questa Sezione hanno avuto modo di affermare (sentenza 5 febbraio 2000, n. 1287), abbandonando il più remoto orientamento richiamato dai ricorrenti, che la transazione alla quale fa riferimento l'art. 68 della legge professionale forense è il contratto previsto e disciplinato dagli art. 1965 e seguenti cod. civ., stipulato nelle 2 forme prescritte dalla legge, e non anche qualsiasi accordo che abbia l'ef- fetto di estinguere la controversia senza l'intervento del giudice. Le spese seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso e condanna gli avv.ti Lucio Ricciardi e Pietro Ursini a rifondere al Comune di Bari le spese del giudizio di legitti- 1949,377 (€193.77) mità, che liquida in lire 375.200 oltre lire 3.000.000 per onorari. Roma, 24 ottobre 2001 Il presidente (Mario Spadone) L'estensore Sadom (Carlo Cioffi Caves 109T 129,11 IL CANCELLIERE C1 45.8T 20,66 Valerieven TOT. 149.77 DEPORTATO IN CANCELLERA h 1 2002 IL CANCER AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in data 1.7. MAR. 2002 4 aln. 10247 versate € 149,77 CENTOQUARANTANOVE/77) (euro p. II Dirigente Area Servizi (Dott.ssa Maria Grazia DI FILIPPOY Z Responsabile Servizio Atti al tari 12. i (Dr. M. RACCIOHINI R l A T eM 002 APELLE R T N E