Sentenza 26 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 26/01/2001, n. 1124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1124 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2001 |
Testo completo
01 1 24 /0 1 O L L O 4 B 7 ) E 3 E . E N C N , A O 1 I P 9 Z I 9 A 1 D R - 1 T E S 1 I - C 1 G I E 2 D R . U L I A 9 D G 3 E E E T N N 6 . E REPUBBLICA ITALIANA 4 S T . E S T Oggetto: Arricchimento senza I T ( IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R A causa LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G. n. 12675/1998 SEZIONE SECONDA CIVILE Cron. 2359 composta da: Rep. Udienza 7 novembre 2000 LD ZO Presidente Ugo RIGGIO Consigliere Rosario DE JULIO Consigliere Carlo CIOFFI Consigliere relatore Umberto GOLDONI Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE SENTENZA sul ricorso n. 12675/98 proposto da: COMUNE di SOVERATO, elettivamente domiciliato in Roma, pon ti L. - Giuseppe GEN 2001 IL CANCELLIERE Gracchi n. 209, presso l'avv. Graziano Pungì, difeso dall'avv. starella, del foro di Catanzaro;
- ricorrente -
CANCELLERIA
contro
PA AT, elettivamente domiciliato in Roma, via Circonvallazio- ne Clodia n. 88, presso l'avv. Maurizio Ciciarelli, difeso dagli avv.ti Alfredo e Rosetta Cosentino, del foro di Catanzaro;
- controricorrente -
1782100 avverso la sentenza del Giudice di pace di Chiaravalle Centrale n. 5 del 5 marzo 1998; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7 novembre 2000 dal consigliere Carlo Cioffi. uditi gli avv.ti Emilio Ponticelli, delegato dall'avv. Giuseppe Costarella, e l'avv. Rosetta Cosentino;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale ZO Gambardella, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 3 novembre 1993 il Giudice conciliatore di Soverato condannò il Comune di tale città a pagare a AT PA la somma di 800.000 lire, corrispettivo dell'affissione di 1.100 manifesti, cui quest'ultimo, richiesto dal Sindaco, aveva provveduto. La sentenza venne cassata da questa Corte, che rilevò la nullità del contratto allegato da AT PA come ragione della sua domanda, perché stipulato senza tener conto di quanto prescritto dall'art. 55 della leg- ge 8 giugno 1990, non essendone stata attestata la relativa copertura finan- ziaria. Il Giudice di pace di Chiaravalle Centrale, giudice del rinvio, con la sentenza indicata in epigrafe, ha nuovamente condannato il Comune di Soverato a pagare a AT PA la somma innanzi specificata, acco- gliendo l'azione di arricchimento senza causa da quest'ultimo esperita con l'atto riassuntivo;
azione con la quale, ha affermato nella sua sentenza, non 2 era stata proposta una domanda una domanda nuova, perché prospettata sulla base delle medesime circostanze di fatto allegate a fondamento dell'azione di adempimento contrattuale, accolta con la sentenza cassata. Il Comune di Soverato ha chiesto la cassazione di tale sentenza per quattro motivi. AT PA ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con i quattro motivi del suo ricorso, segnatamente con il primo ed il secondo, il Comune di Sovertato censura la sentenza impugnata per aver affermato l'ammissibilità della domanda proposta con l'azione di arric- chimento senza causa esperita da AT PA con l'atto riassuntivo con cui è iniziato il giudizio di rinvio;
sostiene che tale domanda è del tutto di- versa e nuova rispetto a quella proposta con l'azione di adempimento con- trattuale esperita con l'atto introduttivo del giudizio, e denunzia violazione degli art. 2041 e 2042 cod. civ., nonché degli art. 184, 384, 385, 394 e 653 cod. proc. civ.. La censura è fondata. L'azione di arricchimento senza causa e l'azione di adempi- mento contrattuale sono diverse sia per la "causa petendi", basandosi que- st'ultima sull'obbligazione assunta e l'azione di arricchimento sull'assenza di A un vincolo negoziale, sia per il "petitum", avendo l'azione contrattuale ad oggetto il corrispettivo pattuito e l'azione di ingiustificato arricchimento la corresponsione di un indennizzo equivalente alla diminuzione patrimoniale 3 subita, cui corrisponda (senza superarlo) l'arricchimento non causalmente giustificato dell'altro soggetto. E' questo un principio giurisprudenziale ormai pacifico, in parti- colare dopo la pronunzia di questa Corte a sezioni unite n. 4712 del 22 mag- gio 1996, che l'ha affermato componendo un precedente contrasto, e dopo le successive pronunzie di questa Corte che l'hanno ribadito (vedi in particola- re le sentenze della sez. I, 27 settembre 1997 n. 9507 e 29 gennaio 1998 n. 915, e della sezione sez. III, 30 giugno 1998 n. 6409). Sussistono dunque le denunziate violazioni di legge, segnata- mente quella dell'art. 394 cod. proc. civ., a termini del quale "nel giudizio di rinvio le parti non possono prendere conclusioni diverse da quelle prese nel giudizio nel quale fu pronunziata la sentenza cassata". La sentenza impugnata va dunque cassata, senza rinvio, attesa l'inammissibilità della domanda (che ha accolto ai sensi dell'art. 382 ultimo comma cod. proc. civ.. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di aTutte le fasi delprocesso. lite relative
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, cassa di lite della R senza rinvio la sentenza impugnata, e compensa tra le parti le spese intern lite. Roma, 7 novembre 2000 Il presidente Vincep Bellow (ZO Baldassarre) L'estensore Carls Coffبا IL CANCELLIERE C1 Paolo Talarico CANCELLERIADEPOSITAT 26 BEM. 2001 4 Roma EC1IL CANCELLIER CO