Sentenza 26 marzo 2003
Massime • 1
L'art. 3 del D.L. n. 180 del 1998, che ha disposto la sospensione dei termini sostanziali e processuali per tutti i soggetti residenti o aventi la sede operativa nei comuni danneggiati dall'alluvione del 5 e 6 maggio 1998, si applica anche alle amministrazioni dei comuni stessi, giacché la norma riconnette il riconoscimento del beneficio alla sussistenza di un collegamento obbiettivo tra i soggetti interessati - siano essi persone fisiche o persone giuridiche, private o pubbliche - ed il territorio colpito dalla calamità naturale; a tal fine non rileva che nei confronti dell'ente locale non sia ipotizzabile una scissione tra sede legale e sede operativa, poiché quest'ultima dizione, prescelta per individuare la sede effettiva di una persona giuridica, è applicabile anche al comune, che "opera" nel territorio in cui ha sede e che ne delimita l'ambito funzionale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 26/03/2003, n. 4490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4490 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSTINIANI Vito - Presidente -
Dott. VITTORIA Paolo - Consigliere -
Dott. PREDEN Roberto - rel. Consigliere -
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Consigliere -
Dott. TRIFONE Francesco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MP NN, difensore di se stesso e con domicilio eletto anche in 84018 SCAFATI VIA NAZIONALE 31, domiciliato in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI SARNO;
e sul 2^ ricorso n. 25720/00 proposto da:
COMUNE DI SARNO, in persona del Commissario Straordinario Prefettizio pro tempore Dr. Vincenzo De Vivo, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F.DENZA 50/A, presso lo studio dell'Avvocato LUCIO LAURENTI, difeso dall'avvocato MARCELLO MASCOLO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
MP NN;
- intimato -
avverso la sentenza n. 320/00 della Corte d'Appello di SALERNO, emessa il 12/04/00, depositata il 11/09/00 (R.G. 296/99);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/12/02 dal Consigliere Dott. Roberto PREDEN;
udito l'Avvocato Gennaro MP;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 5.2.1999 al Pretore di Sarno, il Comune di Sarno proponeva opposizione all'esecuzione promossa nei suoi confronti dall'avv. Gennaro Improta, nelle forme del pignoramento presso terzi, in virtù di decreto ingiuntivo di pagamento di onorari, sostenendo che l'esecuzione era stata iniziata in base a titolo esecutivo inefficace, perché il decreto ingiuntivo, notificato il 7.7.1998, era stato dichiarato esecutivo malgrado il termine per proporre opposizione fosse sospeso fino al 31.12.1998 ai sensi dell'art. 3 del d.l. 11.6.1998 n. 180, convertito nella legge n. 267 del 1998. Il pretore sospendeva l'esecuzione e, con sentenza del 27.4.1999, accoglieva l'opposizione; considerava che la norma suindicata - che prevede la sospensione dei termini processuali in scadenza nel periodo 5.5.1998 al 31.12.1998 nei confronti dei soggetti che alla data del 5.5.1998 erano residenti o avevano sede operativa nei comuni colpiti dall'alluvione - era applicabile anche al Comune di Sarno;
dichiarava la nullità del pignoramento e di tutti gli atti conseguenti;
condannava l'opposto alle spese.
Proponeva appello l'avv. Improta, assumendo che l'art. 3 del citato d.l. n. 180 del 1998, trova applicazione solo nei confronti delle persone fisiche e delle persone giuridiche private aventi residenza o sede operativa nei comuni colpiti dall'alluvione del 5.5.1998, e non anche nei confronti dei comuni stessi.
Il Comune di Sarno resisteva.
La Corte d'appello di Salerno, con sentenza dell'11.9.2000, rigettava l'appello e compensava le spese del grado. Considerava:
- che il tenore letterale della norma non consentiva l'esclusione dei soggetti pubblici dal beneficio della sospensione dei termini, atteso che il concetto di "sede operativa" nella sua ampia accezione, quale criterio empirico di determinazione della sede a determinati fini, può riguardare anche gli enti pubblici, affiancandosi alla "sede legale";
- che anche il riferimento alla ratio legis permetteva l'interpretazione estensiva, consentita per le leggi eccezionali, tra le quali rientra la norma in esame, dal momento che l'ente territoriale istituzionalmente deputato alla cura della cittadinanza colpita dalla frana ed al ripristino dei servizi pubblici, oltre che direttamente colpito dalla calamità si palesa come soggetto effettivamente operante nell'ambito territoriale interessato dall'evento e pertanto abbisognevole della sospensione dei termini nel periodo di più stretta emergenza, per poter affrontare i più urgenti compiti di salvaguardia del territorio e della cittadinanza;
- che non era rilevante la circostanza che la stessa legge prevedeva specifici interventi a favore dei comuni in altro articolo, trattandosi di provvidenze aventi finalità diverse, che non escludono le esigenze tutelate con la norma in esame. Avverso la sentenza l'avv. Improta ha proposto ricorso per Cassazione, affidato a due motivi.
Il Comune di Sarno ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I due ricorsi, proposti avverso la medesima sentenza, vanno riuniti (art. 335 c.p.c.).
2. Il primo motivo denuncia: violazione, disapplicazione ed erronea interpretazione ed applicazione di legge (artt. 12 e 14 delle preleggì; artt. 3, 6, 7, 8 del d.l. 16.6.1998 n. 180 convertito nella legge 3.8.1998 n. 267; ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri - Protezione civile del 21.5.1998; artt. 43 e 144 c.c.), in riferimento all'art. 360, n. 3, c.p.c. Motivazione contraddittoria su punto decisivo della controversia, in riferimento all'art. 360, n. 5, c.p.c. Assume il ricorrente che, contrariamente all'avviso della corte d'appello, l'interpretazione letterale della norma racchiusa nell'art. 3 del d.l. citato esclude che con essa il legislatore abbia inteso accordare il beneficio della sospensione dei termini anche ai comuni interessati dall'alluvione. Sostiene che il chiaro ed univoco tenore letterale della norma, che concerne solo "i soggetti che erano residenti o avevano sede operativa" nei comuni danneggiati dall'alluvione del 5 e 6.5.1998, consente di ritenere che il legislatore ha inteso limitare il beneficio della sospensione dei termini esclusivamente a soggetti - persone fisiche (poiché "residenza" è connotato tipico degli individui) o imprese, a struttura individuale o collettiva, o persone giuridiche anche se pubbliche - che non si identificano con il comune di residenza o di sede, ma costituiscono soggetti terzi rispetto ad esso.
Afferma che, se il legislatore avesse effettivamente voluto estendere anche ai comuni colpiti dall'alluvione il beneficio della sospensione dei termini lo avrebbe fatto espressamente, come in effetti ha fatto quando ha previsto specifici benefici per i comuni in altre disposizioni del d.l. n. 180.
2.1. Il motivo non è fondato.
L'art. 3, comma 1, del d.l. n. 180 del 1998 dispone quanto segue:
"Nei confronti dei soggetti che, alla data del 5.5.1998, erano residenti o avevano sede operativa nei comuni individuati ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 2787 del 21.5.1998..., sono sospesi, sino al 31.12.1998, i termini di prescrizione e quelli perentori, legali o convenzionali, sostanziali e processuali comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, in scadenza nel periodo dal 5.5.1998 al 31.12.1998." Correttamente la corte d'appello ha ritenuto, in virtù della chiara lettera della disposizione e delle ragioni che ispirano la concessione del beneficio, che la sospensione dei termini processuali si applica anche alle amministrazioni dei comuni colpiti dalle alluvioni e dalle frane del 5 e 6.5.1998, individuati dalla menzionata ordinanza, e quindi anche al Comune di Sarno, che tra detti comuni è compreso.
La norma ricollega il riconoscimento del beneficio della sospensione (tra l'altro) dei termini processuali alla sussistenza di un collegamento obbiettivo tra i soggetti interessati - siano essi persone fisiche o persone giuridiche, private o pubbliche, perché la legge non distingue - ed il territorio colpito dalla calamità naturale alla data in cui questa sì è verificata. Il criterio di collegamento è individuato, alternativamente, nella "residenza" o nella ubicazione della "sede operativa" nel territorio di uno dei comuni coinvolti dall'alluvione. Mentre il criterio collegato alla "residenza" concerne le persone fisiche che alla data suindicata avevano dimora abituale nel comune (art. 43, comma 2, c.c.), quello incentrato sulla "sede" appare riferito alle persone giuridiche (art. 46 c.c.). La disposizione specifica tuttavia che deve aversi riguardo alla "sede operativa", e con tale espressione, che sottolinea il collegamento materiale tra territorio e concreto svolgimento dell'attività dell'ente, il legislatore ha voluto individuare la "sede effettiva" (in tal senso, con riferimento ad analoga disposizione del d.l. n. 364 del 1997, convertito in legge n. 434 del 1997, sent. n. 7849/00), e cioè il luogo ove hanno stabilmente sede gli organi e gli uffici di una persona giuridica e dove detti organi ed uffici svolgono le attività deliberative ed esecutive di cui sono investiti per la gestione delle funzioni dell'ente, anche se diverso dalla sede legale, al quale attribuisce rilevanza, in alternativa a quest'ultima, l'art. 46, comma 2, c.c. E, pur non apparendo ipotizzabile una scissione tra sede legale e "sede operativa" nei confronti dell'ente locale, non vi è dubbio che il riferimento al criterio obbiettivo della ubicazione in un determinato territorio della "sede operativa" dell'ente, sia applicabile anche al comune, poiché il comune certamente "opera" nel territorio in cui ha "sede" e che ne delimita l'ambito funzionale.
D'altra parte, avuto riguardo alle finalità perseguite dalla norma, volta a salvaguardare gli interessi dei destinatari di fronte alla temporanea inesigibilità di atti conseguente alla calamità naturale, non vi è ragione di escludere dal beneficio della sospensione dei termini processuali l'ente locale, destinato istituzionalmente ad operare nell'ambito del proprio territorio, ed in quanto tale partecipe, alla stessa stregua dei soggetti ivi residenti o insediati, della situazione di grave difficoltà per il normale e tempestivo svolgimento delle proprie attività conseguente alla calamità naturale che ha colpito il territorio. Nè giova osservare che la stessa legge prevede specifici interventi a favore dei comuni in altro articolo, poiché si tratta di provvidenze particolari, aventi finalità diverse rispetto a quelle che ispirano la norma in esame.
3. Con il secondo motivo, denunciando violazione di legge (art. 3 d.l. n. 180 del 1998 convertito in legge n. 267 del 1998; art. 2697 c.c.; art. 115 c.p.c), in riferimento all'art. 360, n. 3, c.p.c, assume il ricorrente che la decisione della corte d'appello sarebbe comunque erronea, poiché negli atti non esisteva alcuna prova dell'esistenza di una sede operativa del Comune di Sarno, in aggiunta a quella legale, in Sarno.
3.1. Il motivo non è fondato.
Non necessita di specifica dimostrazione, in quanto caratterizzato da notorietà (art. 115, comma 2, c.p.c.), il fatto che un comune ha la propria sede operativa, nei sensi suindicati, nell'ambito del territorio comunale.
4. In conclusione, il ricorso principale è rigettato.
5. Con l'unico mezzo del ricorso incidentale il resistente sostiene che la "ingiusta" compensazione delle spese del grado avrebbe penalizzato il comune.
5.1. Il motivo è infondato.
La corte d'appello ha motivato l'esercizio del potere discrezionale di compensare le spese del grado con la "novità delle questioni giuridiche trattate".
Tale argomentata valutazione si sottrae al sindacato di questa S.C.
6. La spese del giudizio di Cassazione vanno poste a carico del ricorrente in ragione della sua prevalente soccombenza.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi;
condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese, che liquida in Euro 2.100,00, cui Euro 2.000,00 per onorari.
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2003