Cass. civ., sez. III, sentenza 26/03/2003, n. 4490
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Sentenza 26 marzo 2003

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L'art. 3 del D.L. n. 180 del 1998, che ha disposto la sospensione dei termini sostanziali e processuali per tutti i soggetti residenti o aventi la sede operativa nei comuni danneggiati dall'alluvione del 5 e 6 maggio 1998, si applica anche alle amministrazioni dei comuni stessi, giacché la norma riconnette il riconoscimento del beneficio alla sussistenza di un collegamento obbiettivo tra i soggetti interessati - siano essi persone fisiche o persone giuridiche, private o pubbliche - ed il territorio colpito dalla calamità naturale; a tal fine non rileva che nei confronti dell'ente locale non sia ipotizzabile una scissione tra sede legale e sede operativa, poiché quest'ultima dizione, prescelta per individuare la sede effettiva di una persona giuridica, è applicabile anche al comune, che "opera" nel territorio in cui ha sede e che ne delimita l'ambito funzionale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 26/03/2003, n. 4490
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4490
    Data del deposito : 26 marzo 2003

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