Sentenza 23 giugno 2005
Massime • 1
Integra il reato di falsità ideologica in atto pubblico (art. 479 cod. pen.) la condotta del direttore dei lavori, nominato da un ente pubblico, il quale, nell'espletamento della propria opera di controllo, attesti falsamente, negli stati di avanzamento, l'esecuzione di opere in eccesso rispetto a quelle effettivamente eseguite, in quanto egli riveste la qualifica di pubblico ufficiale e, sottoscrivendo lo stato di avanzamento, non solo attesta fatti avvenuti in sua presenza ma certifica anche il compimento di attività ed opere eseguite sotto il suo diretto controllo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/06/2005, n. 35155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35155 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 23/06/2005
Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 1499
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 046153/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) IL GE N. IL 08/04/1947;
2) LL TE ON N. IL 14/02/1953;
3) IC ES N. IL 14/10/1957;
avverso SENTENZA del 02/07/2004 TE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMATO ALFONSO;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. S. Consolo che ha concluso per il rigetto.
MOTIVI LL DECISIONE
IL CH, EL OR NT e IC AN erano condannati dal Tribunale di s. Maria Capua Vetere per concorso in falso ideologico in atto pubblico, per avere, quali direttori dei lavori per la costruzione di un edificio scolastico, nominati dal Comune di Villa Briano, contabilizzato, in due stati di avanzamento, lavori in eccesso rispetto alle opere effettivamente eseguite. La OR d'appello di Napoli confermava.
Ricorrono gli imputati, il primo a mezzo del difensore, gli altri personalmente.
Per il IL si lamenta violazione di legge, non avendo la OR di merito considerato che lo stato di avanzamento in data 30.7.91 è un duplicato di quello presentato il 30.5.91, respinto dalla PA e ritirato dalla direzione del lavori, e dunque inidoneo a trarre in inganno e, pertanto, innocuo.
EL OR e IC deducono vizio di motivazione circa l'elemento psicologico e violazione di legge, poiché nella specie andrebbe applicato l'art. 478 c.p., con la conseguente prescrizione, trattandosi di atti interno.
I ricorsi sono infondati.
I duplicati sono da considerare alla stregua degli originali, atteso che essi sono dotati di autonomia propria e tengono il posto di questi ultimi anche come possibile oggetto materiale del falso che, cadendo su di essi, deve ricevere lo stesso trattamento penale riservato alla lesione dell'integrità probatoria dell'originale. Inconferente appare, poi, il richiamo alla categoria del falso innocuo. A parte la considerazione che la inidoneità decettiva attiene al profilo della grossolanità del falso, mentre la nozione di innocuità meglio si attaglia all'ambito del dolo (così rimanendo limitata ai reati per i quali il legislatore prevede un fine specifico di danno o di vantaggio), va rimarcato ancora che la pretesa innocuità, cosi come prospettata dal IL, si puntualizza e si specifica non già in riferimento all'interesse protetto dalle norme incriminatrici della falsità documentale, bensì in relazione ad un ulteriore e diverso interesse, di natura patrimoniale, protetto da altre norme, della cui applicazione non è questione nella specie. Va rammentato che il direttore dei lavori per conto della committenza pubblica, nell'espletamento della propria opera di controllo sull'andamento dei lavori appaltati, attraverso la redazione degli stati di avanzamento del lavoro (SAL), attesta l'effettiva esecuzione dei lavori realizzati e la loro corrispondenza quantitativa ai capitolati medesimi;
donde l'integrazione degli estremi del reato configurato dall'art. 479 c.p., ove l'attestazione predetta sia in tutto o in parte non rispondente al vero.
Da un lato, infatti, il SAL indica il computo metrico dei lavori eseguiti dall'appaltatore ed è perciò idoneo a costituire prova dei fatti, sulla base dei quali gli organi competenti emettono e relativi mandati di pagamento;
dall'altro, è indubbia la qualifica di pubblico ufficiale del direttore dei lavori di un'opera pubblica, soggetto che, sottoscrivendo lo stato di avanzamento, non solo attesta fatti avvenuti in sua presenza, ma certifica, comunque, il compimento di un'attività e la realizzazione di opere eseguite sotto il suo diretto controllo (Cass.,Sez. 5^, 23.11.99, n. 1473, Bonacci). Priva di fondamento è la tesi affacciata dai ricorrenti EL OR e IC, secondo cui il SAL costituirebbe atto interno della PA. Senza contare che, ai fini della punibilità del falso, la distinzione fra atti interni ed esterni è irrilevante, una volta che la mendace attestazione o l'alterazione di un atto pubblico sia compiuta da un P.U. e sia nel contempo idonea a ledere la pubblica fede.
Del pari infondato è l'assunto secondo cui andrebbe applicato l'art. 478 c.p. peraltro immotivato.
Rispettiva, e dunque generica, oltre che manifestamente infondata, è la doglianza inerente il dolo.
La censura è stata diffusamente confutata dalla OR Territoriale, che si è fatta carico di indicare gli elementi fattuali dai quali si evince il dolo, con la patente esclusione della mera negligenza o semplice "leggerezza" che caratterizzerebbe la condotta degli imputati.
I ricorsi vanno rigettati, con la condanna dei ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali.
P.T.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 23 giugno 2005.
Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2005