Sentenza 16 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 16/10/2003, n. 15478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15478 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2003 |
Testo completo
SPESE A CARICO DELLO STATO L. 40 DEL 6-3-98 ART. 11.10 MATERIA: ESPULSIONE STRANIERI 1 REPUBBLICA ITALIANA' IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto ESPULSIONE SEZIONE PRIMA CIVILE EXTRACOMUNITARIO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: f Presidente e Relatore R.G.N. 11388/02 Dott. Mario ADAMO - Consigliere1 54 7 8 /03 Dott. Giuseppe Maria B .31520 Dott. Luigi f M. Dott. Vittorio Consigliere RAGONESI Ud. 22/05/2003 Dott. Francesco A. GENOVESE Consigliere - ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: LA LE, elettivamente domiciliato in ROMA l'avvocatoLUNGOTEVERE FLAMINIO 46 PAL ✓✓ presso GIANMARCO GREZ, rappresentato e difeso dagli avvocati BRUNO COLALEO, GIORGIO BARBINI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI MILANO, in persona del Prefetto pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L'AVVOCATURA GENERALE 2003 DELLO STATO che lo rappresenta e difende ope legis;
1369 controricorrente avverso il provvedimento del Tribunale di MILANO, depositato il 16/02/02; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/05/2003 dal Consigliere Dott. Mario ADAMO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo Con ricorso in data 1.2.2002 il cittadino extraco- munitario NI LE proponeva ricorso avverso il provvedimento di espulsione dal territorio nazionale, emesso dal Prefetto di Milano, in data 28.1.2002, per essere entrato in Italia sottraendosi ai controlli di frontiera. Assumeva il ricorrente : a) che l'art. 13 del D.lgs e l'art. 12 del D. P. R. n 394/1998 prevedono che il questore in caso di rifiuto di rilascio del permesso di soggiorno conceda allo straniero un termine non superiore a quindici giorni per lasciare il territorio nazionale e che solo allo scadere di tale termine il prefetto può disporre l'espulsione dello straniero, sequenza non rispettata nella specie, avendo il Prefetto di Milano emesso il de- creto di espulsione prima dello scadere dei quindici 2 giorni. b) che il Prefetto ha ritenuto il ricorrente irrego- larmente presente in Italia, nonostante il D.P.C.M. 16.10.1998 consenta ai clandestini di regolarizzare la propria posizione, se presenti in Italia prima del 27.3.1998; c) che nella specie era stata violata la Dichiara- zione universale dei diritti dell'uomo, della Conven- zione di Ginevra del 28.7.1951 e l'art. 10 della Costi- tuzione. Con decreto in data 16.2.2002 il Tribunale di Mila- no respingeva il ricorso. Per la cassazione del decreto del Tribunale propone ricorso, fondato su unico motivo, articolato in due censure, NI LE. Resiste con controricorso il Prefetto di Milano. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso NI LE lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 13 del d.lgs. 25.7.1998 n 286, dell'art.12 del D. P. R. 16.10.1998 & dell'art. 631.8.1999 n 394, del D.P.C.M. i comma 10 del d.lgs. n 286/1998. Assume il ricorrente che l'art. 12 del D.P.R. n 394/1999 stabilisce chiaramente che in caso di rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno il questore con- cede allo straniero un termine non superiore a giorni quindici per presentarsi al posto di polizia di fron- tiera e lasciare volontariamente il paese. Nell'ipotesi di non ottemperanza all'indicata di- sposizione si procederà all'espulsione dello straniero ai sensi del'art. 13 d.lgs. n 286/1998. Nella specie il Questore di Milano ha omesso di concedere al NI il termine su indicato notificandogli invece un provvedimento di trattenimento presso il cen- tro di via Corelli, ponendo a fondamento di tale rico- vero un decreto di espulsione del Prefetto di Varese già eseguito e quindi non più valido: su ricorso di es- so ricorrente entrambi detti provvedimenti sono poi stati annullati dal Tribunale. Il Prefetto di Milano non avrebbe potuto quindi pronunziare decreto di espulsione a carico del ricor- rente prima del decorso del termine di gg. 15 dal di- niego del rilascio del permesso di soggiorno. Inoltre non si comprende come il Prefetto abbia po- tuto ritenere irregolarmente presente in Italia il ri- corrente posto che lo stesso in base al D.P.C.M. era in attesa di regolarizzare la propria posizione. Il giudice di merito omettendo di motivare in ordi- ne alle indicate circostanze ha fatto riferimento solo alla prova della presenza del NI in Italia prima del 4 ▬ ▬ - marzo 1998, ritenuta insufficiente, travalicando così i limiti della propria giurisdizione, essendo le questio- ni attinente al rilascio meno del permesso di sog- giorno di competenza del giudice amministrativo. Il ricorso è infondato e va quindi disatteso. Invero va rilevato che il Tribunale ha accertato che il decreto di espulsione del NI è stato motivato non già con riferimento al suo ingresso in Italia nel 1997 ma in quanto "entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera", ritenendo per- tanto in riferimento a tale circostanza legittimo il provedimento del Prefetto di Milano. Tale circostanza che costituisce ragione fondante della decisione, non è stata censurata dal ricorrente. Consegue che, non essendo stata censurata la ragio- ne fondante della decisione, irrilevanti devono rite- nersi le censure proposte dal ricorrente. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate fra le parti, ricorrendone le condizioni di legge.
P.Q.M.
respinge il ricorso, spese compensate. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la prima sezione civile, in data 22 maggio 2003. 5 Il Presidente estensore Mario an Mario Adamo CORTE SUPPEMA D ASSAZIONE Prima S tone G as Depositate ❤celleria 16.OTT 2003 il IL CANCELLIERE SPESSA L. C MATER DELLO STATO 8 ART._IONE ST SPESE A CARICO DELLO STATO L. 40 DEL 6-3-98 ART. 11.10 MATERIA: ESPULSIONE STRANIERI IL CANCELLIERE Luisa Passinetti Мире