Sentenza 20 febbraio 2009
Massime • 1
Una volta notificato con esito positivo, nella residenza anagrafica dell'imputato, l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, le successive notificazioni, divenute impossibili in tale luogo, sono legittimamente effettuate al difensore, in assenza di comunicazione di avvenuto mutamento di domicilio da parte dell'imputato medesimo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/02/2009, n. 10427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10427 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 20/02/2009
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI M. Stefania - Consigliere - N. 713
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 25151/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
interesse di MI BE, nato il [...] a [...];
avverso l'ordinanza pronunziata in data 10.6.2008 dal Tribunale di Milano;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso;
Udita la relazione fatta dal consigliere Dr. M. Stefania Di Tomassi;
Lette le richieste del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. CEDRANGOLO Oscar che ha concluso per l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Milano rigettava la richiesta avanzata dal difensore di BE MI volta alla declaratoria di non esecutività della sentenza 28.6.2006 del medesimo Tribunale per la nullità della notifica dell'estratto contumaciale, ovvero alla remissione in termini per l'appello. A ragione osservava, quanto alla deduzione di nullità della notifica dell'estratto contumaciale, che il 21.4.2004 era stato notificato all'imputato MI l'avviso di conclusione delle indagini nel luogo di sua residenza e che tale avviso conteneva l'invito ad eleggere domicilio ai sensi dell'art. 161 c.p.p., comma 3; che il rituale perfezionamento di tale notificazione aveva determinato il domicilio ai sensi del comma 2 e per gli effetti del medesimo art. 161 c.p.p., comma 4; che a seguito della sopravvenuta impossibilità
di notificare gli atti successivi nel domicilio determinato correttamente s'era, perciò, provveduto alle notificazioni presso il difensore, senza che occorresse procedere a ricerche e a dichiarazione di irreperibilità; che l'estratto contumaciale, notificato nel medesimo modo e ai sensi appunto dell'art. 161 c.p.p., comma 4, doveva dunque ritenersi ritualmente notificato. Quanto alla istanza di restituzione in termini, essa andava rigettata, giacché l'imputato risultava detenuto per effetto della sentenza che chiedeva d'appellare sin dal 19.12008, e da tale data, nella quale aveva avuto effettivamente conoscenza dell'atto, alla domanda erano trascorsi oltre trenta giorni (termine previsto dall'art. 175 c.p.p.).
2. Avverso tale provvedimento ricorre il MI a mezzo del difensore avvocato Antonio Ranieli, che ne chiede l'annullamento. Con motivo formalmente unico denunzia violazione dell'art. 670 c.p.p. e manifesta illogicità della motivazione.
2.1. Afferma, in particolare, che il MI non aveva effettuato alcuna dichiarazione o elezione di domicilio seppure "invitato" nell'avviso notificatogli ex art. 415 bis c.p.p. e che non era a tanto obbligato per legge;
correttamente perciò il Giudice delle indagini preliminari prima e il Tribunale poi avevano effettuato ricerche dichiarandolo irreperibile ed erroneamente il Tribunale aveva fatto riferimento alla notifica al difensore ai sensi dell'art. 161 c.p.p., che si dice consentita solo in presenza di esplicita dichiarazione o elezione di domicilio "a verbale".
2.2. Assume quindi che le notificazioni al difensore d'ufficio non aveva comunque consentito una effettiva conoscenza del processo e della sentenza, che non v'era prova del suo disinteresse, che nessun tentativo di contattarlo risultava esperito dal difensore d'ufficio. Irrilevante era poi che l'istanza fosse stata presentata oltre i trenta giorni dalla esecuzione della sentenza, giacché essa era presentata ai sensi dell'art. 670 c.p.p.. Allega infine atti di altro procedimento per dimostrare che se fossero state effettuate ricerche presso il Comune di nascita il MI sarebbe stato trovato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Osserva il Collegio che il ricorso appare infondato.
1.1. Risulta dagli atti acquisiti che in data 24.4.2004 è stato notificato al MI, a mani proprie, avviso di conclusione delle indagini preliminari recante contestuale informazione sul diritto di difesa, nel quale espressamente si invitava il MI, allora indagato, "a dichiarare o eleggere domicilio nei modi di legge con avvertimento della sussistenza dell'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato od eletto e che in caso di mancanza, insufficienza od inidoneità della dichiarazione o della elezione, le successive notificazioni verranno eseguite nel luogo in cui è stato notificato il presente atto", ex art. 161 c.p.p.. Sicché, come giustamente ha rilevato il Tribunale, la mancata comunicazione del mutamento del domicilio presso il quale è stato notificato detto atto processuale, contenente l'avviso dell'art. 161 c.p.p., comma 1 comporta ai sensi del comma 2 del medesimo articolo che le notificazioni divenute impossibili al domicilio in tal modo determinato vengono effettuate ai sensi del comma 4, e cioè al difensore.
Mentre palesemente priva di pregio, a fronte dell'inequivoco dato normativo, è l'affermazione difensiva che l'art. 161 c.p.p., comma 4 si applicherebbe solo nel caso di domicilio eletto o dichiarato.
1.2. Quanto alla denunzia relativa alla assenza di effettiva conoscenza del provvedimento per il quale si chiede la restituzione nel termine d'impugnazione, essa attiene a prospettazione rilevante esclusivamente ai sensi dell'art. 175 c.p.p. e dunque è indispensabile per l'ammissibilità della richiesta di restituzione che la stessa sia prospettata nel termine previsto da tale norma, anche ove la domanda sia avanzata al giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 670 c.p.p., comma 3 perché logicamente subordinata alla questione sulla validità del titolo.
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2009